Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 1799
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, dalla Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, riguarda una controversia tra una ricorrente e un istituto scolastico in merito all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA. La ricorrente ha richiesto l'accertamento del proprio diritto all'inserimento, sostenendo di aver conseguito un diploma di qualifica rilasciato da un ente che, sebbene non avesse inizialmente la parità scolastica, l'ha ottenuta retroattivamente. La parte convenuta ha contestato la validità del diploma, affermando che l'ente non era autorizzato a rilasciare titoli di studio legali.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il riconoscimento retroattivo della parità scolastica non sanava la mancanza di legittimità degli esami sostenuti dalla ricorrente. La Corte ha evidenziato che, secondo la normativa vigente, solo le scuole paritarie che avessero avviato corsi nel 2010/2011 potevano rilasciare diplomi di qualifica. Pertanto, l'operato dell'Amministrazione, che ha escluso la ricorrente dalle graduatorie per difetto del titolo di accesso, è stato ritenuto legittimo. Infine, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, considerando la complessità della questione e l'intervento della Corte di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 1799
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1799
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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