TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/07/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 9776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/07/2025 nella causa n. 9776/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv.ti CIRO Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA e ALDO ESPOSITO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse e Controparte_2 Controparte_3
GIUSI BOVE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
1. con il ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente Parte_1 afferma di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021 per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, esponendo quale titolo il diploma di qualifica triennale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina conseguito nell'a.s. 2012/13 presso il Centro Studi Sannitico di
Durazzano (BN), e di essere stata individuata, sulla base del punteggio assegnatole, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato negli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21; riferisce di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2024 venendo individuata per la stipula di contratto a
1 RGL n. 9776/2024
tempo determinato per l'a.s. 2021/22 presso l'IIS Andrea Mantegna di
Brescia;
2. la ricorrente afferma che con decreto 18/07/2022 l'IIS Andrea Mantegna aveva disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso, in quanto l'ente gestore non sarebbe stato autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale, ed aveva dichiarato l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti dalla ricorrente;
3. la sig.ra afferma inoltre di aver presentato domanda di Pt_1 aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia per il triennio 2024/2027 per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico, e di aver stipulato contratto per l'a.s. 2024/25 come collaboratore scolastico presso l'IC Giovanni Cena di Torino, il quale con decreto 12/11/2024, preso atto che la ricorrente aveva chiesto l'inserimento nelle graduatorie di istituto III fascia ATA dichiarando i servizi oggetto del decreto di rettifica dell'IIS Andrea Mantegna di
Brescia, aveva rideterminato i punteggi della ricorrente risolvendo anticipatamente il rapporto di lavoro in corso;
4. la ricorrente afferma di aver regolarmente conseguito il diploma avendo sostenuto come candidata esterna le prove d'esame nell'a.s. 2012/13 presso il Centro Studi Sannitico, che aveva ottenuto il riconoscimento della parità scolastica – sia pure retroattivamente, a seguito di contenzioso amministrativo – con decorrenza dall'a.s. 2012/13, ed era legittimato a rilasciare diplomi professionali;
agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027 con il punteggio conseguente ai servizi resi negli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, la Cont condanna del al riconoscimento giuridico dei servizi espletati in tali anni scolastici, e al risarcimento del danno per il mancato guadagno corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito dalla risoluzione
(12/11/2024) sino alla naturale scadenza (30/06/2025) del contratto stipulato per l'a.s. 2024/25, al metto delle supplenze brevi svolte;
2 RGL n. 9776/2024
5. con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 05/05/2025, la sig.ra ha richiesto in via cautelare l'accertamento del diritto al Pt_1 riconoscimento giuridico dei servizi contestati, al fine di poter partecipare al bando di concorso per titoli indetto dalla Regione Piemonte per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per l'a.s.
2025/26, che pone quale requisito di inclusione l'anzianità di servizio di almeno due anni, a formare la quale concorrono i servizi oggetto del giudizio di merito;
6. il convenuto si è costituito in vista Controparte_1 dell'udienza del 30/05/2025, fissata per la trattazione sia del merito che dell'istanza cautelare, affermando la legittimità del provvedimento di depennamento della ricorrente dalla graduatoria d'istituto da parte dell'Istituto Mantegna di Brescia e della conseguente rettifica del punteggio, per difetto in capo al Centro Studi Sannitico – presso il quale la ricorrente si era diplomata nell'a.s. 2012/13 – dell'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, in quanto il riconoscimento della parità scolastica (avvenuto con efficacia retroattiva con sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015) non poteva sanare lo svolgimento di esami di qualifica effettuati totalmente in regime privatistico;
7. all'udienza del 30/05/2025 veniva sottoposta alle parti d'ufficio la questione di un ulteriore possibile vizio di nullità dei servizi impugnati, secondo quanto argomentato nella sentenza della Corte di Cassazione n.
7672 del 22/03/2025; la causa giunge a decisione all'odierna udienza senza necessità di approfondimenti istruttori;
8. la definizione del giudizio di merito con la presente decisione rende non necessaria la disamina dell'istanza cautelare, essendo assorbito dal provvedimento definitivo ogni profilo di utilità della tutela anticipatoria d'urgenza: con separata ordinanza viene dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare;
9. oggetto del giudizio è la validità dei servizi resi dalla ricorrente per l'Amministrazione come collaboratrice scolastica negli anni dal 2018/19 al 2021/22: servizi utilizzati dalla ricorrente in sede di aggiornamento
3 RGL n. 9776/2024
delle graduatorie per ottenere la stipula di un contratto per l'a.s.
2024/25, che la ricorrente afferma essere stato illegittimamente interrotto provocandole danni per lucro cessante di cui chiede il risarcimento;
10. la ricorrente ha avuto accesso alla stipula dei contratti negli aa.ss.
2018/19 e ss. in quanto iscritta nella graduatoria d'istituto del personale
ATA III fascia, con il punteggio conseguito al possesso del titolo di studio costituito dal diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina, ottenuto dalla ricorrente partecipando come candidata esterna alle prove di esame tenute dal Centro Studi
Sannitico nell'a.s. 2012/13; il Centro Studi Sannitico all'epoca non aveva ancora ottenuto il riconoscimento di parità, avvenuto con efficacia retroattiva all'a.s. 2012/13 con sentenza del Consiglio di Stato n.
5211/2015 e con decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016;
11. nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17223 del 15/06/2023, resa in una fattispecie analoga a quella in esame, si legge: “Incontestato
l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del
CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell' Controparte_5
n. 360/2016 citato dalla ricorrente, con ogni ulteriore
[...] effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati. […]
Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell' Controparte_6 riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della L. n. 62 del 2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato
l'abilitazione del "Centro studi sannitici" a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito "alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito"”;
4 RGL n. 9776/2024
12. tale pronuncia toglie rilevanza alle censure formali sollevate dalla Cont difesa del in merito alla costituzione della commissione d'esame ed al procedimento a base del conferimento del diploma da parte del Centro
Studi Sannitico;
va tuttavia tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7672 del 22/03/2025, resa nel medesimo giudizio già oggetto della decisione sopra richiamata, all'esito del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che in sede di riassunzione aveva dato atto di non poter sindacare la validità del diploma per le modalità di concreto svolgimento degli esami, stante il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, ma aveva ritenuto che il diploma secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione professionale dovesse essere quinquennale e non triennale;
13. la sentenza citata affronta la questione della validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal Centro Studi Sannitico nell'a.s. 2012/13 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, secondo il regime delle scuole paritarie e più in generale secondo l'ordinamento scolastico dell'istruzione professionale: “
6.1 Il tema è qui allora quello in ordine alla possibilità che il decreto di riconoscimento retroattivo della parità comporti di per sé l'insindacabilità anche da questo punto di vista di quegli esami e titoli. In proposito, è considerazione decisiva quella per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della
"parità" e dell'ordinamento scolastico in generale.
6.2 D'altra parte, non vi è ragione per ritenere che il riconoscimento della parità, nello specifico decreto che viene qui in evidenza e che si caratterizza per l'essere intervenuto ex post, si discosti da tale assetto generale. Quel decreto va infatti inteso in senso conforme alla legge e quindi come privo della capacità di avallare titoli che non fosse consentito rilasciare e del resto la sentenza impugnata, allorquando ha escluso che il riconoscimento di validità di quegli esami per la qualifica potesse "derivare automaticamente" da esso, lo ha anzi escluso, giustamente valutando
5 RGL n. 9776/2024
l'atto in senso coerente e non dissonante con la normativa. […] 6.3 Su tali premesse, non è sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l'Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l'astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per l'esercizio del potere di rilascio dei titoli e quindi il riguardare gli esami ipotesi in cui
l'istituto paritario è realmente legittimato a provvedere in tal senso. […]
7. Ciò posto e venendo alla questione giuridica sostanziale, va considerato che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell'istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale. A tal fine il D.P.R. 15 marzo
2010, n. 87 aveva stabilito, all'art. 2, co. 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all'art. 8, co. 1 che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento "a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento". Peraltro, al co. 5 del medesimo art.
8, era previsto che "ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti". La Corte territoriale ha accertato -
e sul punto non vi è questione - che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell'art. 1, co. 4,
6 RGL n. 9776/2024
lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l'attuazione della parità comporta "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe". La previsione è inequivocabile e non permette di ritenere possibile che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo, potendosi con il riconoscimento della parità soltanto dare corso a nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. […] 8. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, co. 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale, cui eventualmente potevano partecipare anche candidati esterni.
9. Il "Sannitico", divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva dunque, in quell'anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica - e del resto la Corte territoriale neanche afferma che di fatto vi fosse stato un corso di tal fatta - e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore "legale", ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica e ciò è esattamente quanto censurato dalla sentenza qui impugnata. 10. Non basta dunque che il diploma provenga dal
"Sannitico" e che quest'ultima fosse scuola paritaria per l'anno
2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore "legale"”;
14. in adesione ai condivisibili principi sopra esposti, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione, che ha depennato la ricorrente dalle graduatorie nelle quali non avrebbe potuto essere inserita per difetto del titolo di accesso;
conseguentemente appare doverosa la considerazione ai soli effetti economici e non a quelli giuridici dei servizi prestati dalla sig.ra Pt_1
15. nonostante il rigetto del ricorso deve pronunciarsi la compensazione integrale delle spese di giudizio, posto che la decisione
7 RGL n. 9776/2024
consegue ad un rilievo d'ufficio poggiato su un intervento della Corte di legittimità successivo all'instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/07/2025 nella causa n. 9776/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli avv.ti CIRO Parte_1 C.F._1
SANTONICOLA e ALDO ESPOSITO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalle dr.sse e Controparte_2 Controparte_3
GIUSI BOVE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre ipotesi
1. con il ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente Parte_1 afferma di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 2018/2021 per i profili di cuoco e collaboratore scolastico, esponendo quale titolo il diploma di qualifica triennale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina conseguito nell'a.s. 2012/13 presso il Centro Studi Sannitico di
Durazzano (BN), e di essere stata individuata, sulla base del punteggio assegnatole, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato negli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21; riferisce di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2024 venendo individuata per la stipula di contratto a
1 RGL n. 9776/2024
tempo determinato per l'a.s. 2021/22 presso l'IIS Andrea Mantegna di
Brescia;
2. la ricorrente afferma che con decreto 18/07/2022 l'IIS Andrea Mantegna aveva disposto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso, in quanto l'ente gestore non sarebbe stato autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale, ed aveva dichiarato l'invalidità giuridica dei servizi statali svolti dalla ricorrente;
3. la sig.ra afferma inoltre di aver presentato domanda di Pt_1 aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia per il triennio 2024/2027 per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e operatore scolastico, e di aver stipulato contratto per l'a.s. 2024/25 come collaboratore scolastico presso l'IC Giovanni Cena di Torino, il quale con decreto 12/11/2024, preso atto che la ricorrente aveva chiesto l'inserimento nelle graduatorie di istituto III fascia ATA dichiarando i servizi oggetto del decreto di rettifica dell'IIS Andrea Mantegna di
Brescia, aveva rideterminato i punteggi della ricorrente risolvendo anticipatamente il rapporto di lavoro in corso;
4. la ricorrente afferma di aver regolarmente conseguito il diploma avendo sostenuto come candidata esterna le prove d'esame nell'a.s. 2012/13 presso il Centro Studi Sannitico, che aveva ottenuto il riconoscimento della parità scolastica – sia pure retroattivamente, a seguito di contenzioso amministrativo – con decorrenza dall'a.s. 2012/13, ed era legittimato a rilasciare diplomi professionali;
agisce per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2024/2027 con il punteggio conseguente ai servizi resi negli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, la Cont condanna del al riconoscimento giuridico dei servizi espletati in tali anni scolastici, e al risarcimento del danno per il mancato guadagno corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito dalla risoluzione
(12/11/2024) sino alla naturale scadenza (30/06/2025) del contratto stipulato per l'a.s. 2024/25, al metto delle supplenze brevi svolte;
2 RGL n. 9776/2024
5. con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 05/05/2025, la sig.ra ha richiesto in via cautelare l'accertamento del diritto al Pt_1 riconoscimento giuridico dei servizi contestati, al fine di poter partecipare al bando di concorso per titoli indetto dalla Regione Piemonte per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali per l'a.s.
2025/26, che pone quale requisito di inclusione l'anzianità di servizio di almeno due anni, a formare la quale concorrono i servizi oggetto del giudizio di merito;
6. il convenuto si è costituito in vista Controparte_1 dell'udienza del 30/05/2025, fissata per la trattazione sia del merito che dell'istanza cautelare, affermando la legittimità del provvedimento di depennamento della ricorrente dalla graduatoria d'istituto da parte dell'Istituto Mantegna di Brescia e della conseguente rettifica del punteggio, per difetto in capo al Centro Studi Sannitico – presso il quale la ricorrente si era diplomata nell'a.s. 2012/13 – dell'autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, in quanto il riconoscimento della parità scolastica (avvenuto con efficacia retroattiva con sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015) non poteva sanare lo svolgimento di esami di qualifica effettuati totalmente in regime privatistico;
7. all'udienza del 30/05/2025 veniva sottoposta alle parti d'ufficio la questione di un ulteriore possibile vizio di nullità dei servizi impugnati, secondo quanto argomentato nella sentenza della Corte di Cassazione n.
7672 del 22/03/2025; la causa giunge a decisione all'odierna udienza senza necessità di approfondimenti istruttori;
8. la definizione del giudizio di merito con la presente decisione rende non necessaria la disamina dell'istanza cautelare, essendo assorbito dal provvedimento definitivo ogni profilo di utilità della tutela anticipatoria d'urgenza: con separata ordinanza viene dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare;
9. oggetto del giudizio è la validità dei servizi resi dalla ricorrente per l'Amministrazione come collaboratrice scolastica negli anni dal 2018/19 al 2021/22: servizi utilizzati dalla ricorrente in sede di aggiornamento
3 RGL n. 9776/2024
delle graduatorie per ottenere la stipula di un contratto per l'a.s.
2024/25, che la ricorrente afferma essere stato illegittimamente interrotto provocandole danni per lucro cessante di cui chiede il risarcimento;
10. la ricorrente ha avuto accesso alla stipula dei contratti negli aa.ss.
2018/19 e ss. in quanto iscritta nella graduatoria d'istituto del personale
ATA III fascia, con il punteggio conseguito al possesso del titolo di studio costituito dal diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina, ottenuto dalla ricorrente partecipando come candidata esterna alle prove di esame tenute dal Centro Studi
Sannitico nell'a.s. 2012/13; il Centro Studi Sannitico all'epoca non aveva ancora ottenuto il riconoscimento di parità, avvenuto con efficacia retroattiva all'a.s. 2012/13 con sentenza del Consiglio di Stato n.
5211/2015 e con decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016;
11. nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17223 del 15/06/2023, resa in una fattispecie analoga a quella in esame, si legge: “Incontestato
l'intervenuto riconoscimento ex tunc della natura di scuola paritaria del
CSS a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, non è rinvenibile per la verità alcuna deroga a tale efficacia retroattiva del riconoscimento della parità scolastica nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato, né nel provvedimento, ad essa conseguenziale, dell' Controparte_5
n. 360/2016 citato dalla ricorrente, con ogni ulteriore
[...] effetto anche in ordine alla validità dei titoli scolastici rilasciati. […]
Orbene, avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell' Controparte_6 riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della L. n. 62 del 2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato
l'abilitazione del "Centro studi sannitici" a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell'Amministrazione, in merito "alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito"”;
4 RGL n. 9776/2024
12. tale pronuncia toglie rilevanza alle censure formali sollevate dalla Cont difesa del in merito alla costituzione della commissione d'esame ed al procedimento a base del conferimento del diploma da parte del Centro
Studi Sannitico;
va tuttavia tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7672 del 22/03/2025, resa nel medesimo giudizio già oggetto della decisione sopra richiamata, all'esito del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che in sede di riassunzione aveva dato atto di non poter sindacare la validità del diploma per le modalità di concreto svolgimento degli esami, stante il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, ma aveva ritenuto che il diploma secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione professionale dovesse essere quinquennale e non triennale;
13. la sentenza citata affronta la questione della validità ed efficacia dei diplomi di qualifica rilasciati dal Centro Studi Sannitico nell'a.s. 2012/13 sotto il profilo della possibilità stessa di svolgere quegli esami, secondo il regime delle scuole paritarie e più in generale secondo l'ordinamento scolastico dell'istruzione professionale: “
6.1 Il tema è qui allora quello in ordine alla possibilità che il decreto di riconoscimento retroattivo della parità comporti di per sé l'insindacabilità anche da questo punto di vista di quegli esami e titoli. In proposito, è considerazione decisiva quella per cui la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che regolano il corrispondente regime, sul piano della
"parità" e dell'ordinamento scolastico in generale.
6.2 D'altra parte, non vi è ragione per ritenere che il riconoscimento della parità, nello specifico decreto che viene qui in evidenza e che si caratterizza per l'essere intervenuto ex post, si discosti da tale assetto generale. Quel decreto va infatti inteso in senso conforme alla legge e quindi come privo della capacità di avallare titoli che non fosse consentito rilasciare e del resto la sentenza impugnata, allorquando ha escluso che il riconoscimento di validità di quegli esami per la qualifica potesse "derivare automaticamente" da esso, lo ha anzi escluso, giustamente valutando
5 RGL n. 9776/2024
l'atto in senso coerente e non dissonante con la normativa. […] 6.3 Su tali premesse, non è sostenibile che la Pubblica Amministrazione - e tanto più l'Amministrazione scolastica che si trovi a gestire graduatorie o situazioni in cui vi è convergenza di interessi anche di altri sui medesimi beni della vita - non sia chiamata a verificare non solo l'astratta sussistenza della parità, ma anche dei presupposti di fondo per l'esercizio del potere di rilascio dei titoli e quindi il riguardare gli esami ipotesi in cui
l'istituto paritario è realmente legittimato a provvedere in tal senso. […]
7. Ciò posto e venendo alla questione giuridica sostanziale, va considerato che la vicenda oggetto di causa si colloca in concomitanza con il riordino del sistema dell'istruzione professionale ed il passaggio di essa da un regime triennale a quinquennale. A tal fine il D.P.R. 15 marzo
2010, n. 87 aveva stabilito, all'art. 2, co. 2, la durata quinquennale dei percorsi formativi degli istituti professionali ed all'art. 8, co. 1 che gli istituti esistenti confluissero negli istituti professionali di cui al regolamento "a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento". Peraltro, al co. 5 del medesimo art.
8, era previsto che "ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti". La Corte territoriale ha accertato -
e sul punto non vi è questione - che il regime transitorio di cui al menzionato comma 5 ha operato per un solo anno, essendo stati poi adottati gli atti alla cui formazione la durata di esso era riconnessa. Tale assetto evolutivo si affianca alla disposizione primaria dell'art. 1, co. 4,
6 RGL n. 9776/2024
lett. f, della legge n. 62 del 2000 cit., secondo cui l'attuazione della parità comporta "l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe". La previsione è inequivocabile e non permette di ritenere possibile che la parità abbia effetto rispetto a classi successive alla prima di un nuovo corso completo, potendosi con il riconoscimento della parità soltanto dare corso a nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. […] 8. Tutto ciò giustifica la conclusione, già sul piano strettamente normativo (art. 8, co. 5, cit.), ma poi anche su quello sistematico, che nel 2012/2013 solo le scuole pubbliche o paritarie che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale, cui eventualmente potevano partecipare anche candidati esterni.
9. Il "Sannitico", divenuto paritario dal 2012/2013, non poteva dunque, in quell'anno scolastico, gestire in regime di parità una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica - e del resto la Corte territoriale neanche afferma che di fatto vi fosse stato un corso di tal fatta - e non poteva neanche realizzare una sessione di esami, per il rilascio di titoli con valore "legale", ovverosia equipollenti ai diplomi di qualifica della scuola pubblica e ciò è esattamente quanto censurato dalla sentenza qui impugnata. 10. Non basta dunque che il diploma provenga dal
"Sannitico" e che quest'ultima fosse scuola paritaria per l'anno
2012/2013, in quanto i titoli non integrano la fattispecie necessaria per il riconoscimento ad essi del menzionato valore "legale"”;
14. in adesione ai condivisibili principi sopra esposti, deve ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione, che ha depennato la ricorrente dalle graduatorie nelle quali non avrebbe potuto essere inserita per difetto del titolo di accesso;
conseguentemente appare doverosa la considerazione ai soli effetti economici e non a quelli giuridici dei servizi prestati dalla sig.ra Pt_1
15. nonostante il rigetto del ricorso deve pronunciarsi la compensazione integrale delle spese di giudizio, posto che la decisione
7 RGL n. 9776/2024
consegue ad un rilievo d'ufficio poggiato su un intervento della Corte di legittimità successivo all'instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
8