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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 22/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - riunito in camera di consiglio e, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2188/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti, dagli avv.ti Monica Menconi e Alessio Menconi, ed elettivamente domiciliata in Avenza di Carrara via C. Sforza n. 16 (MS); ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in 44 Causeway House n. 5, Creek Lane, SW 18 1AG (Londra) resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
pagina 1 di 13 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale Ill.mo” disattesa ogni contraria Parte_1
istanza: 1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito in capo al marito;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti;
3) disporre
l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocazione e residenza con la stessa in Italia, con potere per la madre di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse
(istruzione, educazione, salute, scelta residenza ecc….) per la minore;
4) porre a carico del marito un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 per la figlia, somma rivalutabile annualmente secondo
Istat e da far pervenire a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla moglie, presso istituto bancario
Bper, le cui coordinate sono [...], entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porre le spese straordinarie della figlia, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, con
l'obbligo, per il genitore non affidatario di rimborsare la metà alla madre, che le sostiene;
6) condannare il convenuto alla rifusione dei compensi legali della presente procedura”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2021, la sig.ra domandava al Parte_1
Tribunale adito la pronuncia della separazione personale dei coniugi a fronte del matrimonio contratto in data 16.05.2015 con il sig. , trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portovenere al n. 34, parte II, serie B dell'anno 2015, con contestuale domanda di addebito in capo al marito e autorizzazione a vivere separati. La sig.ra richiedeva, altresì, che venissero disposti Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, e l'obbligo - da porsi a carico del sig. -di corrisponderle un contributo a titolo di mantenimento della figlia, CP_1
pari ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al ricorso.
pagina 2 di 13 2. All'udienza del 13.01.2021, il Presidente del Tribunale, constatata – a dispetto della mancata costituzione in giudizio – la regolarità della notifica del ricorso al resistente, disponeva di procedersi all'audizione della ricorrente, la quale compariva personalmente, assistita dal proprio difensore, e, opportunamente interpellata, escludeva la possibilità di una riconciliazione, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni illustrate in ricorso.
All'esito, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4 comma 8 L. 898/1970 e disponeva il passaggio della causa al merito avanti al Giudice all'uopo designato, il quale assegnava alla parte, su sua richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
3. Con sentenza non definitiva n. 105/2023, pubblicata in data 9.02.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, rimettendo la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione della prova orale ammessa, e trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2024, mediante cui venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, occorre premettere che l'oggetto del contendere risulta circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia minore, tenuto conto che, con sentenza non definitiva n. 105/2023 pubblicata in data 9.02.2023, il Tribunale di Massa ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2. Per quanto attiene al primo profilo, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre che pagina 3 di 13 l'irreversibile crisi del vincolo coniugale sia dovuta esclusivamente al comportamento che uno o entrambi i coniugi hanno posto in essere in violazione degli obblighi derivanti da tale legame;
è quindi richiesta la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2023, n. 19502, secondo cui: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”).
Muovendo da tale dato giurisprudenziale, questo Tribunale – tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio del sig. il quale in tal modo ha rinunciato a CP_1
prendere posizione sulle condotte contestategli e a muovere eventuali rilievi circa il comportamento dell'altro coniuge – ritiene sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente, a fronte dei plurimi riscontri in ordine al mancato assolvimento degli obblighi discendenti dal matrimonio a costui riferibili.
Dalle prove testimoniali è emerso, invero, come il sig. abbia posto in essere CP_1
numerose condotte irrispettose e violente nei confronti della moglie, aggravate dall'uso smodato di sostanze alcoliche, al punto di costringere la ricorrente e la di lei sorella a sporgere denuncia-querela dinanzi alle competenti autorità.
In particolare, le deposizioni di e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente madre, padre e sorella della ricorrente, hanno confermato che il sig.
anche successivamente alla nascita della bambina – nata a CP_1 Persona_1
Londra il 16.03.2018, dove la coppia si era stabilita, come risultante dal certificato di pagina 4 di 13 nascita registrato nel distretto di Wandsworth, area amministrativa di London Borough of Wandsworth (v. doc. 2) – fosse solito uscire la sera, rendendosi irrintracciabile anche per più giorni consecutivi (sul punto, la sig.ra ha dichiarato che: “conosco la Tes_1
situazione perché quando è nata la bambina io sono stata a Londra per oltre due mesi e questa situazione l'ho vista accadere spesso”; mentre, la sig.ra ha affermato che: “io all'epoca Parte_1
abitavo a Londra e più volte sono andata a casa di mia sorella in piena notte perché lui non era ancora tornato”). E' emerso altresì come questi facesse uso di sostanze alcoliche (a riguardo, la sig.ra ha riferito che: “non l'ho mai visto assumere stupefacenti ma alcool si, dalla Tes_1
mattina alla sera ripetutamente durante la giornata, soprattutto birra ma anche vino e superalcoolici”; mentre, la sig.ra ha dichiarato che: “beveva alcool ogni volta che lo vedevo, per gli Parte_1
stupefacenti non l'ho mai visto con i miei occhi ma mi ha raccontato mia sorella”; (…) “io lo vedevo almeno una volta alla settimana, e ogni volta beveva in quantità notevoli, più altro birra o in determinate serate whyskey e vedevo – quando beveva - un mutamento del comportamento mutava immediatamente in l'aggressività verso chiunque”; e, infine, il sig. ha riferito che: “non Parte_1
l'ho visto assumere stupefacenti ma a volte lo vedevo su di giri, quanto all'alcool beveva in un modo spropositato sin dalla mattina, e da buon inglese beveva birra e whisky”) ed inoltre che, in generale, il sig. assumesse un comportamento violento verbalmente e CP_1
fisicamente nei confronti della moglie, arrivando anche ad essere arrestato dalle autorità inglesi in seguito ad un episodio in cui, in stato di alterazione psico-fisica, aveva preso a calci le porte delle abitazioni del complesso residenziale dove i coniugi vivevano (il sig.
in merito, ha affermato che: “loro parlavano in inglese e non capivo cosa si dicevano Parte_1
ma vedevo un atteggiamento di lui molto aggressivo”, mentre, la sig.ra ha riferito che: Tes_1
“io andavo comunque spesso a Londra e in più occasioni ho notato questo comportamento aggressivo”;
(…) “ricordo che in occasione di un altro episodio di violenza sono partita, perché l'altra mia figlia
che abitava a Londra anche lei, era rientrata qui per le vacanze e mi ha detto di partire subito Tes_3
perché era ospitata a casa sua perché suo marito l'aveva aggredita, il giorno dopo io sono partita Pt_1
pagina 5 di 13 per Londra e l'ho trovata a casa di sua sorella, in condizioni di grande tristezza e abbattimento e ho saputo che lui era stato arrestato”; ed ancora la sig.ra ha dichiarato che: “non ero Parte_1
presente, ma il giorno dopo io sono andata da mia sorella e l'ho portata a casa mia dove è stata per un po' di tempo ed è successo che lui l'hanno arrestato”).
Lo stesso resistente, del resto, nel corso di talune conversazioni con la ricorrente, ha riconosciuto che: “Mi si spezza il cuore quanto ti maltratto quando sono in quella stupida e schifosa mentalità. Ti meriti di meglio e di non sentirti più così o di passarci di nuovo… Vedrai il vero
Ray da ora in avanti te lo prometto! Il marito il padre che dovrei essere”.
Concordemente, i predetti testi hanno poi rappresentato come, nel corso di una vacanza a Marina di Carrara, organizzata dai coniugi unitamente alla bambina, nel periodo tra il 9.08.2020 e il 17.08.2020, il sig. abbia posto in essere continue CP_1
aggressioni nei confronti della ricorrente, senza curarsi della presenza della minore (in particolare, la sig.ra ha affermato che: “diceva frasi orrende anche quando mia nipote Parte_1
era in braccio a mia sorella e c'è stata una escalation del consumo di alcool in quelle due settimane”) e che, in data 17.8.2020, in occasione di una gita in barca a Portovenere, abbia fatto uso di alcolici tutto il pomeriggio per poi, una volta rientrato a casa, dare sfogo alla sua aggressività minacciando anche la sorella della ricorrente che, pertanto, si è vista costretta a sporgere denuncia-querela in data 19.10.2020 (“l'ho rimproverato io e le frasi sono state riferite a me, l'ho anche denunciato perché mi aveva minacciato di morte”, v. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
In seguito a tale episodio, il sig. ha fatto rientro a Londra mentre la ricorrente si CP_1
è stabilita con la minore presso l'abitazione dei genitori sita in Carrara, via Covetta n.
76, dove tutt'ora risulta residente (v. doc. 3).
A fronte di tale dato probatorio non può che ritenersi che l'abuso di sostanze alcoliche,
l'irreperibilità anche per diversi giorni consecutivi, e le condotte prevaricatorie e aggressive di cui si è detto siano rilevanti in termini di mancato assolvimento degli pagina 6 di 13 obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia e risultino tali da giustificare l'addebito della separazione al resistente.
Di contro, all'esito dell'istruttoria svolta alcun rilievo pare potersi muovere nei confronti della condotta coniugale della sig.ra la quale – secondo quanto Parte_1
emerso in sede istruttoria – ha provato ad aiutare il marito ad intraprendere un percorso di affrancamento dalle sostanze alcoliche, tentando di trovare un compromesso nell'interesse della minore, come risulta dai messaggi scambiati tra i coniugi tramite l'applicativo Whatsapp allegati nel giudizio dinanzi alla Tribunale dei minorenni di
Genova nell'ambito del procedimento 679/2020 VG, nonché da quanto dichiarato dalla ricorrente stessa nel corso dell'udienza del 16.12.2020 nel medesimo procedimento (v. doc. 3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
3. Quanto, invece, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore, appare opportuno preliminarmente rilevare che la crisi del vincolo matrimoniale comporta l'adozione di provvedimenti nei confronti della prole, disciplinati, attualmente, dagli artt. 337-bis c.c. e seguenti. In particolare, dal dato testuale dell'art. 337-ter c.c. si desume che: i) il minore ha diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ii) tutti i provvedimenti relativi alla prole sono adottati “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; iii) il Tribunale valuta prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e solo qualora ritenga che ciò contrasti con l'interesse del figlio (art. 337-quater, comma 1, c.c.) stabilisce a quale dei due genitori affidare la prole;
iv) in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane nella titolarità di entrambi, per cui mentre con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, su ordine del giudice, questa può essere esercitata separatamente, al contrario “le decisioni di maggior interesse per i figli relative
pagina 7 di 13 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, con possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice;
v) in accordo all'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, ad ogni modo, in presenza di ipotesi particolarmente problematiche, è consentito all'organo giudicante financo disporre la limitazioni della responsabilità genitoriale, ove ciò sia funzionale ad evitare pregiudizio per il minore (c.d. affidamento “super esclusivo”), e con ampia flessibilità per lo stesso di costruire la regolamentazione dei rapporti guardando al caso concreto, non limitandosi a scegliere tra modelli legali predeterminati (Cfr.: Cass., Sez. I, 3 gennaio
2017, n. 27; Tribunale Roma Decr., 04 giugno 2018). Il che comporta che il Tribunale nel disciplinare i rapporti genitori-figli debba guardare al superiore interesse del minore ed alle peculiarità del caso concreto, non essendo in alcun modo vincolato dalle conclusioni formulate dalle parti;
vi) ciascun genitore provvede, compatibilmente con le proprie capacità, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
4. Ciò posto, è opinione del Collegio che, con riguardo alla vicenda che ne occupa, le conclusioni della parte ricorrente in punto di affidamento c.d. super esclusivo possano trovare accoglimento. Alla luce delle risultanze istruttorie e delle allegazioni difensive in atti sussistono, invero, i presupposti per derogare al principio di affidamento condiviso della prole, adottato dal legislatore quale modello preferenziale pagina 8 di 13 In tale ottica, appare dato dirimente il totale disinteresse manifestato dal padre per le sorti della figlia, di cui risultano chiari indici tanto la mancata Persona_1
costituzione nel presente giudizio, quanto il conclamato e reiterato inadempimento da parte dello stesso sig. all'obbligo di contribuzione al mantenimento di CP_1
quest'ultima, a fronte del quale la sig.ra si è vista costretta ad avanzare due Parte_1
denunce-querele nei confronti dello stesso, rispettivamente in data 27.01.2023 e
18.04.2024, in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non avendo mai versato la somma di € 800,00 mensili come disposto dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Massa del 13.01.2022 (v. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e doc.
1-bis memoria ex art. 183 co. 6 n.
1-bis).
Il disinteresse del sig. nei confronti della minore è stato poi confermato, in sede CP_1
testimoniale, dai testi ed i quali Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
hanno riferito che, dopo un primo periodo in cui il resistente si era interessato della minore con regolarità, lo stesso aveva diradato sempre più i contatti fino ad ometterli del tutto, riducendo le visite a a pochi giorni durante il periodo estivo (il sig. Per_1
in particolare, ha dichiarato che: “è vero, l'ultima volta che è venuto è quando gli sono Parte_1
stati notificati gli atti e poi non si è più visto”).
Deve altresì essere valorizzato il contenuto dell'atto di denuncia-querela sporta dalla sig.ra nei confronti del resistente, da cui si evince che, in occasione Parte_1
della visita in Italia nel settembre 2022 da parte del sig. unitamente alla nuova CP_1
compagna ed al figlio avuto nel corso della relazione, preannunciata solo quale settimana prima, questi, in data 5.9.2022, anziché trascorrere la giornata insieme alla figlia, come concordato, si era reso irreperibile. Sennonché, in seguito al rimprovero mosso dalla sig.ra il sig. aveva iniziato ad offendere anche la bambina, Parte_1 CP_1
negando che quest'ultima fosse ancora sua figlia avendo ormai dimenticato la lingua pagina 9 di 13 inglese (si legge nella querela che il sig. continuava ad urlare: “she's not my daughter CP_1
anymore, she doesn't even speak english”, vale a dire “tanto lei non è più mia figlia, non parla nemmeno più inglese”). Con la comparsa conclusionale la ricorrente ha poi evidenziato che, dopo il settembre 2022, il padre non ha più fatto visita alla minore, interrompendo anche ogni forma di contatto telefonico.
Ulteriori elementi valorizzabili emergono dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova depositata in data 29.04.2021 (n. 697/2020 e 805/2020 V.G., cron.
1361/2021 e 1362/2021) che, dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda di rimpatrio della minore proposta dal padre ha Persona_1 Controparte_1
disposto, in via cautelare, ai sensi dell'art. 20 Reg. CE 2201/2003, la provvisoria permanenza della minore in Italia presso la madre e, nella motivazione, stante anche l'ingiustificata inadempienza del sig. alla richiesta di dimostrare la sua astinenza CP_1
da condotte di abuso (v. doc. 4).
In considerazione di quanto sopra, e del superiore interesse della minore ad Per_1
una crescita sana ed equilibrata, si rende opportuno statuire che sia la sig.ra
[...]
l'esclusiva affidataria della minore, nonché quella chiamata ad assumere le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la figlia, la quale deve essere collocata presso di lei, non potendosi correre il rischio che – a fronte dell'irreperibilità del padre – si creino pericolosi stalli decisionali nelle scelte più significative riguardanti la vita della minore.
Deve pertanto essere modificato in senso rafforzativo l'affidamento esclusivo già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti dal Presidente del Tribunale.
5. Merita invece conferma la previsione intervenuta in sede di ordinanza presidenziale dell'obbligo di corresponsione, da parte del sig. della somma di € 800,00 CP_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, essendo questa parametrata alle effettive esigenze della minore ed alle capacità reddituali del sig. CP_1
pagina 10 di 13 Invero, dal certificato di nascita della figlia risulta come il padre Per_1 Persona_2
svolgesse all'epoca l'attività lavorativa di “investment company director”. Inoltre,
[...]
all'udienza del 16.12.2020, dinanzi al Tribunale dei minorenni di Genova nel procedimento 679/2020 VG collegato al procedimento 805/2020 V.G., il sig. CP_1
ha dichiarato che: “sono broker per investimenti finanziari, le mie attività vanno molto bene. I miei guadagni negli ultimi anni sono stati: 92.500 sterline, 249.000 sterline, 90.000 sterline. L'anno fiscale va da aprile ad aprile, quest'anno ho guadagnato 249.000 sterline”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il predetto contributo al mantenimento della figlia sia pienamente adeguato rispetto alla retribuzione percepita dal resistente. Non si ravvisano, né sono stati allegati, del resto, elementi sopravvenuti che giustifichino una rimodulazione al ribasso dell'importo statuito in sede di provvedimenti che, pertanto, deve essere confermato.
Oltre a ciò, il padre dovrà corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della figlia minore, come individuate secondo il
Protocollo stilato dal C.N.F., recepito da questo Tribunale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
6. Quanto, infine, all'esercizio del diritto di visita da parte del sig. nei confronti CP_1
della figlia, questo risulta allo stato inattuabile a fronte del completo disinteresse del resistente, il quale non vede da tempo la bambina. Ad ogni modo, atteso che l'affidamento rafforzato non altera il diritto dell'altro genitore alla frequentazione della prole, conformemente a quanto richiesto dalla sig.ra con il ricorso Parte_1
introduttivo, appare consono consentire che il sig. – in caso di seria CP_1
manifestazione della volontà di riprendere i rapporti con la minore – possa vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, con preavviso di almeno due settimane, alle date e agli orari preventivamente stabiliti di concerto con la sig.ra senza pernottamento (stante l'inaffidabilità del comportamento tenuto fino Parte_1
pagina 11 di 13 ad oggi dal padre) purché ciò avvenga in Italia, nel luogo di residenza della madre nelle vicinanze, e comunque in luogo che dovrà essere comunicato alla madre al momento del prelievo della bambina da individuarsi nella provincia di Massa Carrara.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2188/2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) addebita a la separazione personale già pronunciata con Controparte_1
sentenza non definitiva n. 105/2023, emessa dal Tribunale di Massa in data
9.02.2023;
2) affida in via esclusiva la minore alla madre Persona_1 Parte_1
demandandole anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore di cui all'art. 337-quater comma 3 c.c., ivi compreso il rilascio di passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e disponendone il collocamento presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 Persona_1
la somma mensile di € 800,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi in via anticipata il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, sul conto corrente IT
54O 0538724504000047294239 intestato a presso l'istituto bancario Parte_1
Bper, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui alle vigenti linee guida del CNF;
pagina 12 di 13 4) regola l'esercizio del diritto di visita da parte del sig. nei Controparte_1
riguardi della figlia, , nei termini di cui in parte motiva;
Persona_1
5) condanna a rifondere in favore della sig.ra le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, ed alle spese vive del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Si comunichi.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice rel. - riunito in camera di consiglio e, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2188/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti, dagli avv.ti Monica Menconi e Alessio Menconi, ed elettivamente domiciliata in Avenza di Carrara via C. Sforza n. 16 (MS); ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente in 44 Causeway House n. 5, Creek Lane, SW 18 1AG (Londra) resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
pagina 1 di 13 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale Ill.mo” disattesa ogni contraria Parte_1
istanza: 1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito in capo al marito;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti;
3) disporre
l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocazione e residenza con la stessa in Italia, con potere per la madre di adottare, anche senza l'accordo del padre, le decisioni di maggior interesse
(istruzione, educazione, salute, scelta residenza ecc….) per la minore;
4) porre a carico del marito un assegno di mantenimento mensile di € 800,00 per la figlia, somma rivalutabile annualmente secondo
Istat e da far pervenire a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla moglie, presso istituto bancario
Bper, le cui coordinate sono [...], entro il giorno 5 di ogni mese;
5) porre le spese straordinarie della figlia, a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, con
l'obbligo, per il genitore non affidatario di rimborsare la metà alla madre, che le sostiene;
6) condannare il convenuto alla rifusione dei compensi legali della presente procedura”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2021, la sig.ra domandava al Parte_1
Tribunale adito la pronuncia della separazione personale dei coniugi a fronte del matrimonio contratto in data 16.05.2015 con il sig. , trascritto Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Portovenere al n. 34, parte II, serie B dell'anno 2015, con contestuale domanda di addebito in capo al marito e autorizzazione a vivere separati. La sig.ra richiedeva, altresì, che venissero disposti Parte_1
l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore, e l'obbligo - da porsi a carico del sig. -di corrisponderle un contributo a titolo di mantenimento della figlia, CP_1
pari ad € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre nei termini di cui al ricorso.
pagina 2 di 13 2. All'udienza del 13.01.2021, il Presidente del Tribunale, constatata – a dispetto della mancata costituzione in giudizio – la regolarità della notifica del ricorso al resistente, disponeva di procedersi all'audizione della ricorrente, la quale compariva personalmente, assistita dal proprio difensore, e, opportunamente interpellata, escludeva la possibilità di una riconciliazione, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni illustrate in ricorso.
All'esito, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4 comma 8 L. 898/1970 e disponeva il passaggio della causa al merito avanti al Giudice all'uopo designato, il quale assegnava alla parte, su sua richiesta, i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
3. Con sentenza non definitiva n. 105/2023, pubblicata in data 9.02.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, rimettendo la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione della prova orale ammessa, e trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2024, mediante cui venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, occorre premettere che l'oggetto del contendere risulta circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia minore, tenuto conto che, con sentenza non definitiva n. 105/2023 pubblicata in data 9.02.2023, il Tribunale di Massa ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
2. Per quanto attiene al primo profilo, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occorre che pagina 3 di 13 l'irreversibile crisi del vincolo coniugale sia dovuta esclusivamente al comportamento che uno o entrambi i coniugi hanno posto in essere in violazione degli obblighi derivanti da tale legame;
è quindi richiesta la prova della sussistenza del nesso causale tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2023, n. 19502, secondo cui: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. Cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”).
Muovendo da tale dato giurisprudenziale, questo Tribunale – tenuto conto anche della mancata costituzione in giudizio del sig. il quale in tal modo ha rinunciato a CP_1
prendere posizione sulle condotte contestategli e a muovere eventuali rilievi circa il comportamento dell'altro coniuge – ritiene sussistenti i presupposti per l'addebito della separazione al resistente, a fronte dei plurimi riscontri in ordine al mancato assolvimento degli obblighi discendenti dal matrimonio a costui riferibili.
Dalle prove testimoniali è emerso, invero, come il sig. abbia posto in essere CP_1
numerose condotte irrispettose e violente nei confronti della moglie, aggravate dall'uso smodato di sostanze alcoliche, al punto di costringere la ricorrente e la di lei sorella a sporgere denuncia-querela dinanzi alle competenti autorità.
In particolare, le deposizioni di e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente madre, padre e sorella della ricorrente, hanno confermato che il sig.
anche successivamente alla nascita della bambina – nata a CP_1 Persona_1
Londra il 16.03.2018, dove la coppia si era stabilita, come risultante dal certificato di pagina 4 di 13 nascita registrato nel distretto di Wandsworth, area amministrativa di London Borough of Wandsworth (v. doc. 2) – fosse solito uscire la sera, rendendosi irrintracciabile anche per più giorni consecutivi (sul punto, la sig.ra ha dichiarato che: “conosco la Tes_1
situazione perché quando è nata la bambina io sono stata a Londra per oltre due mesi e questa situazione l'ho vista accadere spesso”; mentre, la sig.ra ha affermato che: “io all'epoca Parte_1
abitavo a Londra e più volte sono andata a casa di mia sorella in piena notte perché lui non era ancora tornato”). E' emerso altresì come questi facesse uso di sostanze alcoliche (a riguardo, la sig.ra ha riferito che: “non l'ho mai visto assumere stupefacenti ma alcool si, dalla Tes_1
mattina alla sera ripetutamente durante la giornata, soprattutto birra ma anche vino e superalcoolici”; mentre, la sig.ra ha dichiarato che: “beveva alcool ogni volta che lo vedevo, per gli Parte_1
stupefacenti non l'ho mai visto con i miei occhi ma mi ha raccontato mia sorella”; (…) “io lo vedevo almeno una volta alla settimana, e ogni volta beveva in quantità notevoli, più altro birra o in determinate serate whyskey e vedevo – quando beveva - un mutamento del comportamento mutava immediatamente in l'aggressività verso chiunque”; e, infine, il sig. ha riferito che: “non Parte_1
l'ho visto assumere stupefacenti ma a volte lo vedevo su di giri, quanto all'alcool beveva in un modo spropositato sin dalla mattina, e da buon inglese beveva birra e whisky”) ed inoltre che, in generale, il sig. assumesse un comportamento violento verbalmente e CP_1
fisicamente nei confronti della moglie, arrivando anche ad essere arrestato dalle autorità inglesi in seguito ad un episodio in cui, in stato di alterazione psico-fisica, aveva preso a calci le porte delle abitazioni del complesso residenziale dove i coniugi vivevano (il sig.
in merito, ha affermato che: “loro parlavano in inglese e non capivo cosa si dicevano Parte_1
ma vedevo un atteggiamento di lui molto aggressivo”, mentre, la sig.ra ha riferito che: Tes_1
“io andavo comunque spesso a Londra e in più occasioni ho notato questo comportamento aggressivo”;
(…) “ricordo che in occasione di un altro episodio di violenza sono partita, perché l'altra mia figlia
che abitava a Londra anche lei, era rientrata qui per le vacanze e mi ha detto di partire subito Tes_3
perché era ospitata a casa sua perché suo marito l'aveva aggredita, il giorno dopo io sono partita Pt_1
pagina 5 di 13 per Londra e l'ho trovata a casa di sua sorella, in condizioni di grande tristezza e abbattimento e ho saputo che lui era stato arrestato”; ed ancora la sig.ra ha dichiarato che: “non ero Parte_1
presente, ma il giorno dopo io sono andata da mia sorella e l'ho portata a casa mia dove è stata per un po' di tempo ed è successo che lui l'hanno arrestato”).
Lo stesso resistente, del resto, nel corso di talune conversazioni con la ricorrente, ha riconosciuto che: “Mi si spezza il cuore quanto ti maltratto quando sono in quella stupida e schifosa mentalità. Ti meriti di meglio e di non sentirti più così o di passarci di nuovo… Vedrai il vero
Ray da ora in avanti te lo prometto! Il marito il padre che dovrei essere”.
Concordemente, i predetti testi hanno poi rappresentato come, nel corso di una vacanza a Marina di Carrara, organizzata dai coniugi unitamente alla bambina, nel periodo tra il 9.08.2020 e il 17.08.2020, il sig. abbia posto in essere continue CP_1
aggressioni nei confronti della ricorrente, senza curarsi della presenza della minore (in particolare, la sig.ra ha affermato che: “diceva frasi orrende anche quando mia nipote Parte_1
era in braccio a mia sorella e c'è stata una escalation del consumo di alcool in quelle due settimane”) e che, in data 17.8.2020, in occasione di una gita in barca a Portovenere, abbia fatto uso di alcolici tutto il pomeriggio per poi, una volta rientrato a casa, dare sfogo alla sua aggressività minacciando anche la sorella della ricorrente che, pertanto, si è vista costretta a sporgere denuncia-querela in data 19.10.2020 (“l'ho rimproverato io e le frasi sono state riferite a me, l'ho anche denunciato perché mi aveva minacciato di morte”, v. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
In seguito a tale episodio, il sig. ha fatto rientro a Londra mentre la ricorrente si CP_1
è stabilita con la minore presso l'abitazione dei genitori sita in Carrara, via Covetta n.
76, dove tutt'ora risulta residente (v. doc. 3).
A fronte di tale dato probatorio non può che ritenersi che l'abuso di sostanze alcoliche,
l'irreperibilità anche per diversi giorni consecutivi, e le condotte prevaricatorie e aggressive di cui si è detto siano rilevanti in termini di mancato assolvimento degli pagina 6 di 13 obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia e risultino tali da giustificare l'addebito della separazione al resistente.
Di contro, all'esito dell'istruttoria svolta alcun rilievo pare potersi muovere nei confronti della condotta coniugale della sig.ra la quale – secondo quanto Parte_1
emerso in sede istruttoria – ha provato ad aiutare il marito ad intraprendere un percorso di affrancamento dalle sostanze alcoliche, tentando di trovare un compromesso nell'interesse della minore, come risulta dai messaggi scambiati tra i coniugi tramite l'applicativo Whatsapp allegati nel giudizio dinanzi alla Tribunale dei minorenni di
Genova nell'ambito del procedimento 679/2020 VG, nonché da quanto dichiarato dalla ricorrente stessa nel corso dell'udienza del 16.12.2020 nel medesimo procedimento (v. doc. 3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
3. Quanto, invece, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore, appare opportuno preliminarmente rilevare che la crisi del vincolo matrimoniale comporta l'adozione di provvedimenti nei confronti della prole, disciplinati, attualmente, dagli artt. 337-bis c.c. e seguenti. In particolare, dal dato testuale dell'art. 337-ter c.c. si desume che: i) il minore ha diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ii) tutti i provvedimenti relativi alla prole sono adottati “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; iii) il Tribunale valuta prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e solo qualora ritenga che ciò contrasti con l'interesse del figlio (art. 337-quater, comma 1, c.c.) stabilisce a quale dei due genitori affidare la prole;
iv) in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane nella titolarità di entrambi, per cui mentre con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, su ordine del giudice, questa può essere esercitata separatamente, al contrario “le decisioni di maggior interesse per i figli relative
pagina 7 di 13 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, con possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice;
v) in accordo all'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, ad ogni modo, in presenza di ipotesi particolarmente problematiche, è consentito all'organo giudicante financo disporre la limitazioni della responsabilità genitoriale, ove ciò sia funzionale ad evitare pregiudizio per il minore (c.d. affidamento “super esclusivo”), e con ampia flessibilità per lo stesso di costruire la regolamentazione dei rapporti guardando al caso concreto, non limitandosi a scegliere tra modelli legali predeterminati (Cfr.: Cass., Sez. I, 3 gennaio
2017, n. 27; Tribunale Roma Decr., 04 giugno 2018). Il che comporta che il Tribunale nel disciplinare i rapporti genitori-figli debba guardare al superiore interesse del minore ed alle peculiarità del caso concreto, non essendo in alcun modo vincolato dalle conclusioni formulate dalle parti;
vi) ciascun genitore provvede, compatibilmente con le proprie capacità, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
4. Ciò posto, è opinione del Collegio che, con riguardo alla vicenda che ne occupa, le conclusioni della parte ricorrente in punto di affidamento c.d. super esclusivo possano trovare accoglimento. Alla luce delle risultanze istruttorie e delle allegazioni difensive in atti sussistono, invero, i presupposti per derogare al principio di affidamento condiviso della prole, adottato dal legislatore quale modello preferenziale pagina 8 di 13 In tale ottica, appare dato dirimente il totale disinteresse manifestato dal padre per le sorti della figlia, di cui risultano chiari indici tanto la mancata Persona_1
costituzione nel presente giudizio, quanto il conclamato e reiterato inadempimento da parte dello stesso sig. all'obbligo di contribuzione al mantenimento di CP_1
quest'ultima, a fronte del quale la sig.ra si è vista costretta ad avanzare due Parte_1
denunce-querele nei confronti dello stesso, rispettivamente in data 27.01.2023 e
18.04.2024, in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, non avendo mai versato la somma di € 800,00 mensili come disposto dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Massa del 13.01.2022 (v. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e doc.
1-bis memoria ex art. 183 co. 6 n.
1-bis).
Il disinteresse del sig. nei confronti della minore è stato poi confermato, in sede CP_1
testimoniale, dai testi ed i quali Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
hanno riferito che, dopo un primo periodo in cui il resistente si era interessato della minore con regolarità, lo stesso aveva diradato sempre più i contatti fino ad ometterli del tutto, riducendo le visite a a pochi giorni durante il periodo estivo (il sig. Per_1
in particolare, ha dichiarato che: “è vero, l'ultima volta che è venuto è quando gli sono Parte_1
stati notificati gli atti e poi non si è più visto”).
Deve altresì essere valorizzato il contenuto dell'atto di denuncia-querela sporta dalla sig.ra nei confronti del resistente, da cui si evince che, in occasione Parte_1
della visita in Italia nel settembre 2022 da parte del sig. unitamente alla nuova CP_1
compagna ed al figlio avuto nel corso della relazione, preannunciata solo quale settimana prima, questi, in data 5.9.2022, anziché trascorrere la giornata insieme alla figlia, come concordato, si era reso irreperibile. Sennonché, in seguito al rimprovero mosso dalla sig.ra il sig. aveva iniziato ad offendere anche la bambina, Parte_1 CP_1
negando che quest'ultima fosse ancora sua figlia avendo ormai dimenticato la lingua pagina 9 di 13 inglese (si legge nella querela che il sig. continuava ad urlare: “she's not my daughter CP_1
anymore, she doesn't even speak english”, vale a dire “tanto lei non è più mia figlia, non parla nemmeno più inglese”). Con la comparsa conclusionale la ricorrente ha poi evidenziato che, dopo il settembre 2022, il padre non ha più fatto visita alla minore, interrompendo anche ogni forma di contatto telefonico.
Ulteriori elementi valorizzabili emergono dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Genova depositata in data 29.04.2021 (n. 697/2020 e 805/2020 V.G., cron.
1361/2021 e 1362/2021) che, dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda di rimpatrio della minore proposta dal padre ha Persona_1 Controparte_1
disposto, in via cautelare, ai sensi dell'art. 20 Reg. CE 2201/2003, la provvisoria permanenza della minore in Italia presso la madre e, nella motivazione, stante anche l'ingiustificata inadempienza del sig. alla richiesta di dimostrare la sua astinenza CP_1
da condotte di abuso (v. doc. 4).
In considerazione di quanto sopra, e del superiore interesse della minore ad Per_1
una crescita sana ed equilibrata, si rende opportuno statuire che sia la sig.ra
[...]
l'esclusiva affidataria della minore, nonché quella chiamata ad assumere le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per la figlia, la quale deve essere collocata presso di lei, non potendosi correre il rischio che – a fronte dell'irreperibilità del padre – si creino pericolosi stalli decisionali nelle scelte più significative riguardanti la vita della minore.
Deve pertanto essere modificato in senso rafforzativo l'affidamento esclusivo già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti dal Presidente del Tribunale.
5. Merita invece conferma la previsione intervenuta in sede di ordinanza presidenziale dell'obbligo di corresponsione, da parte del sig. della somma di € 800,00 CP_1
mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, essendo questa parametrata alle effettive esigenze della minore ed alle capacità reddituali del sig. CP_1
pagina 10 di 13 Invero, dal certificato di nascita della figlia risulta come il padre Per_1 Persona_2
svolgesse all'epoca l'attività lavorativa di “investment company director”. Inoltre,
[...]
all'udienza del 16.12.2020, dinanzi al Tribunale dei minorenni di Genova nel procedimento 679/2020 VG collegato al procedimento 805/2020 V.G., il sig. CP_1
ha dichiarato che: “sono broker per investimenti finanziari, le mie attività vanno molto bene. I miei guadagni negli ultimi anni sono stati: 92.500 sterline, 249.000 sterline, 90.000 sterline. L'anno fiscale va da aprile ad aprile, quest'anno ho guadagnato 249.000 sterline”.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il predetto contributo al mantenimento della figlia sia pienamente adeguato rispetto alla retribuzione percepita dal resistente. Non si ravvisano, né sono stati allegati, del resto, elementi sopravvenuti che giustifichino una rimodulazione al ribasso dell'importo statuito in sede di provvedimenti che, pertanto, deve essere confermato.
Oltre a ciò, il padre dovrà corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della figlia minore, come individuate secondo il
Protocollo stilato dal C.N.F., recepito da questo Tribunale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
6. Quanto, infine, all'esercizio del diritto di visita da parte del sig. nei confronti CP_1
della figlia, questo risulta allo stato inattuabile a fronte del completo disinteresse del resistente, il quale non vede da tempo la bambina. Ad ogni modo, atteso che l'affidamento rafforzato non altera il diritto dell'altro genitore alla frequentazione della prole, conformemente a quanto richiesto dalla sig.ra con il ricorso Parte_1
introduttivo, appare consono consentire che il sig. – in caso di seria CP_1
manifestazione della volontà di riprendere i rapporti con la minore – possa vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, con preavviso di almeno due settimane, alle date e agli orari preventivamente stabiliti di concerto con la sig.ra senza pernottamento (stante l'inaffidabilità del comportamento tenuto fino Parte_1
pagina 11 di 13 ad oggi dal padre) purché ciò avvenga in Italia, nel luogo di residenza della madre nelle vicinanze, e comunque in luogo che dovrà essere comunicato alla madre al momento del prelievo della bambina da individuarsi nella provincia di Massa Carrara.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2188/2021 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) addebita a la separazione personale già pronunciata con Controparte_1
sentenza non definitiva n. 105/2023, emessa dal Tribunale di Massa in data
9.02.2023;
2) affida in via esclusiva la minore alla madre Persona_1 Parte_1
demandandole anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore di cui all'art. 337-quater comma 3 c.c., ivi compreso il rilascio di passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e disponendone il collocamento presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia, Parte_1 Persona_1
la somma mensile di € 800,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT e da versarsi in via anticipata il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, sul conto corrente IT
54O 0538724504000047294239 intestato a presso l'istituto bancario Parte_1
Bper, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui alle vigenti linee guida del CNF;
pagina 12 di 13 4) regola l'esercizio del diritto di visita da parte del sig. nei Controparte_1
riguardi della figlia, , nei termini di cui in parte motiva;
Persona_1
5) condanna a rifondere in favore della sig.ra le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre al rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, ed alle spese vive del giudizio.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Si comunichi.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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