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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
3007 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 4 novembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; CP_ parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». VOGLIA il TRIBUNALE · Dare atto del giudicato, come correttamente ricostruito in memoria, e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
· accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte, con conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, nella misura ritenuta di giustizia;
· con condanna alle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiara la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituitosi, CP_2 ritenuta la causa di pronta soluzione, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione all'intimazione di pagamento n. 29920259011488900/000 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
[...]
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del , in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del Persona_1
presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_3
-resistente-
(P.IVA :), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e Email_1
dei professionisti (INI-PEC),
-resistente-contumace-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920259011488900/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente ed, in particolare, per avere il concessionario agito per dei titoli già annullati dalla sentenza del Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, n. 724/2024 del 05.12.2024, R.G.
2134/2023 e notificata il 23.12.2024. Condannare la al risarcimento Controparte_5
del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore dell'odierno attore nella misura che Codesto Giudicante riterrà più opportuna e comunque in una misura non inferiore ad euro 2.000,00; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale dare atto del giudicato, come correttamente ricostruito in narrativa, CP_1
e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte, con conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e
3, nella misura ritenuta di giustizia;
con condanna alle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 30 ottobre 2025 il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
29920259011488900/000 notificatagli in data 16.09.2025, limitatamente all'avvisa di addebito n.
59920170002054389, eccependo l'insussistenza del titolo, precedentemente annullato dalla sentenza del
Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, n. 724/2024 del 05.12.2024, R.G. 2134/2023.
Chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, con condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2 Nella contumacia dell' , l' ha contestato la fondatezza del ricorso, Controparte_4 CP_1
evidenziando l'inconducenza della richiamata precedente pronuncia giudiziaria, afferente a diversa posizione creditoria.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il procedimento, di pronta soluzione, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte
CP_ resistente stante il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte ricorrente.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'unico motivo addotto a sostegno dell'opposizione è infatti documentalmente sconfessato dalla stessa pronuncia giurisprudenziale richiamata dal ricorrente.
La sentenza n. 724/2024 resa dal Tribunale di Trapani ha infatti accolto l'azione promossa dall' Pt_1
limitatamente all'avviso di addebito n.59920112000302643000, rigettando per il resto il ricorso (essendo emersa la prova della mancata prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
59920170002054389000).
Dunque, l'intimazione di pagamento, limitatamente all'avviso di addebito richiamato, risulta legittima e la promossa opposizione appare caratterizzata da superficialità ed assoluta mancanza di diligenza e perizia: l'unico motivo di opposizione è infatti basato sullo stravolgimento del chiaro tenore della pronuncia giurisprudenziale già intercorsa tra le parti.
Tale condotta, per come evidenziato da parte resistente integra i presupposti per una condanna CP_1
per lite temeraria: il ricorrente non solo ha promosso un'azione del tutto infondata proprio perché sconfessata dalla stessa sentenza che dovrebbe sostenerne le difese addotte, ma addirittura arriva a chiedere la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., laddove il loro operato è del tutto legittimo.
Concludendo, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. al pagamento in favore dell' della somma di € 500,00. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 3007/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' ai sensi dell'art. 96 comma III Parte_2 CP_1
c.p.c., della somma di € 500,00; condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
3007 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 4 novembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; CP_ parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte». VOGLIA il TRIBUNALE · Dare atto del giudicato, come correttamente ricostruito in memoria, e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
· accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte, con conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, nella misura ritenuta di giustizia;
· con condanna alle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiara la contumacia del resistente regolarmente citato e non costituitosi, CP_2 ritenuta la causa di pronta soluzione, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3007 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione all'intimazione di pagamento n. 29920259011488900/000 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
[...]
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_3
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del , in persona del l.r.p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del Persona_1
presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_3
-resistente-
(P.IVA :), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e Email_1
dei professionisti (INI-PEC),
-resistente-contumace-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale preliminarmente, atteso il fumus boni juris ed il periculum in mora prospettato dalla ricorrente, come sopra rappresentata, disporre la sospensione dell'esecuzione. Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29920259011488900/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente ed, in particolare, per avere il concessionario agito per dei titoli già annullati dalla sentenza del Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, n. 724/2024 del 05.12.2024, R.G.
2134/2023 e notificata il 23.12.2024. Condannare la al risarcimento Controparte_5
del danno ex art. 96, co. 3 c.p.c. in favore dell'odierno attore nella misura che Codesto Giudicante riterrà più opportuna e comunque in una misura non inferiore ad euro 2.000,00; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale dare atto del giudicato, come correttamente ricostruito in narrativa, CP_1
e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione proposta dalla controparte, con conseguente condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e
3, nella misura ritenuta di giustizia;
con condanna alle spese di lite, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 30 ottobre 2025 il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
29920259011488900/000 notificatagli in data 16.09.2025, limitatamente all'avvisa di addebito n.
59920170002054389, eccependo l'insussistenza del titolo, precedentemente annullato dalla sentenza del
Tribunale di Trapani, sez. Lavoro, n. 724/2024 del 05.12.2024, R.G. 2134/2023.
Chiede pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, con condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_2 Nella contumacia dell' , l' ha contestato la fondatezza del ricorso, Controparte_4 CP_1
evidenziando l'inconducenza della richiamata precedente pronuncia giudiziaria, afferente a diversa posizione creditoria.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il procedimento, di pronta soluzione, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte
CP_ resistente stante il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte ricorrente.
******
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
L'unico motivo addotto a sostegno dell'opposizione è infatti documentalmente sconfessato dalla stessa pronuncia giurisprudenziale richiamata dal ricorrente.
La sentenza n. 724/2024 resa dal Tribunale di Trapani ha infatti accolto l'azione promossa dall' Pt_1
limitatamente all'avviso di addebito n.59920112000302643000, rigettando per il resto il ricorso (essendo emersa la prova della mancata prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
59920170002054389000).
Dunque, l'intimazione di pagamento, limitatamente all'avviso di addebito richiamato, risulta legittima e la promossa opposizione appare caratterizzata da superficialità ed assoluta mancanza di diligenza e perizia: l'unico motivo di opposizione è infatti basato sullo stravolgimento del chiaro tenore della pronuncia giurisprudenziale già intercorsa tra le parti.
Tale condotta, per come evidenziato da parte resistente integra i presupposti per una condanna CP_1
per lite temeraria: il ricorrente non solo ha promosso un'azione del tutto infondata proprio perché sconfessata dalla stessa sentenza che dovrebbe sostenerne le difese addotte, ma addirittura arriva a chiedere la condanna dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., laddove il loro operato è del tutto legittimo.
Concludendo, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. al pagamento in favore dell' della somma di € 500,00. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 3007/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' ai sensi dell'art. 96 comma III Parte_2 CP_1
c.p.c., della somma di € 500,00; condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.