Articolo 24 del Decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 luglio 1996
Art. 24. 1. L' art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 85 (Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'art. 102.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.".
Entrata in vigore il 12 luglio 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente