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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2021
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott. Gianni Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DA VILLA MARCO sostituita dall'avv. Basoli
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. CISANI ROBERTO MARIA sostituito dall'avv. Milia
Controparte_2
Avv. FIORELLI, FORNARI E sostituiti dall'Avv. Milia CP_3
APPELLATO /I
CP_4
APPELLATO -CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI ON
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott. Gianni Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 505/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DA VILLA MARCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CISANI ROBERTO MARIA Controparte_1
APPELLATO /I
rappresentata e difesa dagli avv.ti FIORELLI GAETANO IORIO, FORNARI Controparte_2
A, come da procura in atti
APPELLATO /I
CP_4
APPELLATO -CONTUMACE
pagina 2 di 7 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado (R.G. 1215/2010):
Con atto di citazione conveniva in giudizio la oggi Parte_1 Controparte_5
(infra "), la (infra " ) e Controparte_2 CP_5 Controparte_1
davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo la declaratoria di nullità e/o CP_4
annullabilità di due polizze unit linked denominate nn. SIP01I3563 e Controparte_7
SIP01I3564 nonché la conseguente condanna in solido delle convenute alla restituzione dei premi versati o comunque della differenza tra i premi versati e il valore di riscatto ottenuto.
Il Tribunale, con sentenza n. 305/2014, rigettava le domande con compensazione delle spese di lite.
Secondo grado (R.G. 405/2014):
Avverso tale decisione il proponeva appello definito con sentenza n. 462/2017 con cui la Pt_1
Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari accoglieva il gravame, dichiarava la nullità delle polizze e condannava in solido e la al pagamento, in favore CP_5
dell'appellante, della somma di € 548.150,51, oltre interessi ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Tale importo veniva calcolato sulla base “della differenza tra i premi pacificamente versati e l'importo già restituito quale valore di riscatto, pari ad euro 548.150,51, oltre interessi legali dalla domanda.”
Cassazione: proponeva ricorso per Cassazione avverso detta sentenza d'appello e la si CP_5
costituiva con controricorso e ricorso incidentale definito con sentenza n. 23653/2021 che accoglieva esclusivamente il decimo motivo del ricorso incidentale di , avente ad CP_5
oggetto l'erronea quantificazione dell'importo liquidato al . Pt_1
La Suprema Corte rilevava che l'importo effettivamente rimborsato da al , a CP_5 Pt_1
seguito del riscatto, “ammontava a € 547.670,50 e non a € 451.849,40” e dava, inoltre, atto che lo stesso , nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva riconosciuto la correttezza dell'importo Pt_1
pagina 3 di 7 rimborsato e l'adeguamento dei conteggi, avendo ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello la somma corretta di € 452.329,50.
Sulla base di ciò, cassava la sentenza n. 462/2017 limitatamente al punto relativo alla quantificazione del dovuto e alla regolazione delle spese di lite, rinviando la causa a questa
Corte in diversa composizione.
Riassunzione:
Il riassumeva il giudizio evocando unicamente che si costituiva eccependo il difetto Pt_1
di integrità del contraddittorio per la mancata notifica dell'atto di riassunzione a , CP_5
litisconsorte necessario processuale nel giudizio di rinvio.
All'udienza del 16 settembre 2022 la Corte assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva a seguito della rinnovazione della CP_5
notifica disposa d'ufficio all'udienza del 21.07.2023.
Le parti, nei rispettivi scritti, davano atto dell'oggetto del presente giudizio di rinvio circoscritto alla determinazione del quantum debeatur ed alla regolamentazione delle spese di lite.
Il , pur ammettendo, nell'atto di riassunzione, la cessazione della materia del contendere Pt_1
per avere egli ricevuto dalle controparti l'importo esatto, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la condanna in solido di e al pagamento della somma di € CP_5
452.329,50, oltre interessi. Le appellate, invece, insistevano nel merito, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della somma corretta, e chiedevano la condanna del alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del Pt_1
presente giudizio di rinvio.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata definita ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio di rinvio
Giova preliminarmente evidenziare che, per effetto della sentenza n. 23653/2021 della Suprema
Corte, il presente giudizio ha un perimetro decisorio limitato alla rideterminazione del quantum debeatur in favore del ed alla conseguente regolazione delle spese dei vari gradi di Pt_1
giudizio, essendo passati in giudicato i restanti capi della sentenza d'appello n. 462/2017, inclusa la statuizione sulla nullità delle due polizze.
Instaurazione del contraddittorio pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, deve ritenersi imprescindibile - quale priorità logica –procedere con l'esame dell'integrità del contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, questione incidente sulla validità della decisione.
Ebbene, quanto al dedotto difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di rinvio “vizio che come è noto può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato (v. fra le tante
Cass. 6 marzo 2012 n. 3455, Cass. 3 novembre 2008 n. 26388, Cass. 30 marzo 2001 n. 4765)”, è opportuno far rilevare che “in caso di tempestiva riassunzione della causa soltanto nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del giudizio e il giudice di rinvio è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. e soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito va dichiarata l'estinzione del processo, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa (Cass. 19 marzo 2012 n. 4370). (cft.
Sez. L, Sentenza n. 18853 del 08/09/2014 (Rv. 632373 - 01).
Ciò detto, si deve dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, in quanto, a seguito dell'eccezione sollevata da questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in ossequio al suddetto principio del CP_5
litisconsorzio necessario processuale che impone la partecipazione al giudizio di rinvio di tutte le parti del giudizio di cassazione, ordine ritualmente eseguito dalla parte.
Quantificazione del credito
Il decimo motivo del ricorso incidentale di , accolto dalla Suprema Corte, verteva CP_5
sull'errore di calcolo commesso dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 462/2017.
Ebbene, come emerge pacificamente dagli atti, tale errore è scaturito dall'aver posto a base del calcolo la somma di € 451.849,40, indicata dal come importo ricevuto a titolo di riscatto, Pt_1
anziché la somma corretta di € 547.670,50, documentalmente provata da e non CP_5
contestata.
Lo stesso , nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. depositata nel giudizio di legittimità, Pt_1
riconosceva la fondatezza del rilievo: "La questione ha già trovato soluzione pratica e ciò perché il Signor , in esecuzione della sentenza poi impugnata, ha ricevuto il pagamento, a titolo di Pt_1
capitale, di euro 452.379,50=, importo risultante dalla differenza tra il premio pagato e gli effettivi
pagina 5 di 7 rimborso parziali nel frattempo ricevuti, compresi quelli ignorati dalla Corte d'Appello (euro
1.000.000,00 - euro 547.670,50 = 452.329,50)."
Pertanto, in accoglimento del dictum della Corte di Cassazione, il quantum debeatur a favore del
, derivante dalla declaratoria di nullità delle due polizze, deve essere rideterminato nella Pt_1
somma di € 452.329,50, pari alla differenza tra il premio versato di € 1.000.000,00 e le somme effettivamente rimborsate a titolo di riscatto di € 547.670,50.
Quantificato l'importo, si deve esaminare la domanda del , riproposta in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni, di condanna delle appellate al pagamento dell'importo di “euro
452.329,50= pari alla differenza tra i premi versati ed il valore di riscatto ottenuto, oltre rivalutazione ed interessi legali”. Ritiene questa Corte che tale richiesta sia palesemente infondata poiché, come dallo stesso ammesso in plurime occasioni, tale somma è già stata percepita in esecuzione della sentenza d'appello n. 462/2017 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Regolazione delle spese di lite
La cassazione della sentenza d'appello, seppur parziale, travolge la statuizione sulle spese in essa contenuta e impone a questa Corte di provvedere a una nuova e complessiva regolamentazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, alla luce dell'esito finale della lite.
L'esito complessivo del giudizio di merito ha visto l'accoglimento della domanda principale del di declaratoria di nullità delle due polizze, capo della sentenza passato in giudicato. La Pt_1
soccombenza sostanziale su questo dirimente punto resta, quindi, a carico di e . CP_5
L'errore di calcolo non consente di sovvertire il principio della soccombenza sull'intera causa di merito. Ad identiche conclusioni si giunge quanto all'instaurazione del presente giudizio di rinvio, necessitata dall'esigenza di ottenere un titolo per definire i rapporti economici tra le parti in ossequio al disposto della Suprema Corte.
Pertanto, le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere poste a carico di
[...]
e oggi , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
applicando per i primi due gradi di giudizio i valori medi, in relazione alla consistenza dell'attività prestata, relativi allo scaglione di riferimento in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.; per il giudizio di Cassazione i valori minimi relativi allo scaglione di riferimento in applicazione del D.M.
pagina 6 di 7 55/2014 e s.m.i. e per il giudizio di rinvio, anch'esso secondo i valori minimi, in applicazione del
D.M.147/2022.
Seguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
1) Condanna e oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
tutti i gradi del giudizio nonché di quello di legittimità liquidate in € 28.144,00 per il primo grado di cui euro 27.804 per compensi oltre accessori di legge, ed euro 18.401,00 per il grado d'appello, di cui euro 17.624,00 per compensi, oltre accessori di legge;
€ 6.671,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità ed €
13.078,00 per il giudizio di rinvio per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 12.12.2025
Il Presidente
Dott. RI ON
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 12/12/2025
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott. Gianni Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. DA VILLA MARCO sostituita dall'avv. Basoli
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. CISANI ROBERTO MARIA sostituito dall'avv. Milia
Controparte_2
Avv. FIORELLI, FORNARI E sostituiti dall'Avv. Milia CP_3
APPELLATO /I
CP_4
APPELLATO -CONTUMACE
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI ON
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI ON Presidente Relatore Dott. Gianni Delogu Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 505/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. DA VILLA MARCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CISANI ROBERTO MARIA Controparte_1
APPELLATO /I
rappresentata e difesa dagli avv.ti FIORELLI GAETANO IORIO, FORNARI Controparte_2
A, come da procura in atti
APPELLATO /I
CP_4
APPELLATO -CONTUMACE
pagina 2 di 7 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado (R.G. 1215/2010):
Con atto di citazione conveniva in giudizio la oggi Parte_1 Controparte_5
(infra "), la (infra " ) e Controparte_2 CP_5 Controparte_1
davanti il Tribunale di Sassari, chiedendo la declaratoria di nullità e/o CP_4
annullabilità di due polizze unit linked denominate nn. SIP01I3563 e Controparte_7
SIP01I3564 nonché la conseguente condanna in solido delle convenute alla restituzione dei premi versati o comunque della differenza tra i premi versati e il valore di riscatto ottenuto.
Il Tribunale, con sentenza n. 305/2014, rigettava le domande con compensazione delle spese di lite.
Secondo grado (R.G. 405/2014):
Avverso tale decisione il proponeva appello definito con sentenza n. 462/2017 con cui la Pt_1
Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari accoglieva il gravame, dichiarava la nullità delle polizze e condannava in solido e la al pagamento, in favore CP_5
dell'appellante, della somma di € 548.150,51, oltre interessi ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Tale importo veniva calcolato sulla base “della differenza tra i premi pacificamente versati e l'importo già restituito quale valore di riscatto, pari ad euro 548.150,51, oltre interessi legali dalla domanda.”
Cassazione: proponeva ricorso per Cassazione avverso detta sentenza d'appello e la si CP_5
costituiva con controricorso e ricorso incidentale definito con sentenza n. 23653/2021 che accoglieva esclusivamente il decimo motivo del ricorso incidentale di , avente ad CP_5
oggetto l'erronea quantificazione dell'importo liquidato al . Pt_1
La Suprema Corte rilevava che l'importo effettivamente rimborsato da al , a CP_5 Pt_1
seguito del riscatto, “ammontava a € 547.670,50 e non a € 451.849,40” e dava, inoltre, atto che lo stesso , nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva riconosciuto la correttezza dell'importo Pt_1
pagina 3 di 7 rimborsato e l'adeguamento dei conteggi, avendo ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello la somma corretta di € 452.329,50.
Sulla base di ciò, cassava la sentenza n. 462/2017 limitatamente al punto relativo alla quantificazione del dovuto e alla regolazione delle spese di lite, rinviando la causa a questa
Corte in diversa composizione.
Riassunzione:
Il riassumeva il giudizio evocando unicamente che si costituiva eccependo il difetto Pt_1
di integrità del contraddittorio per la mancata notifica dell'atto di riassunzione a , CP_5
litisconsorte necessario processuale nel giudizio di rinvio.
All'udienza del 16 settembre 2022 la Corte assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva a seguito della rinnovazione della CP_5
notifica disposa d'ufficio all'udienza del 21.07.2023.
Le parti, nei rispettivi scritti, davano atto dell'oggetto del presente giudizio di rinvio circoscritto alla determinazione del quantum debeatur ed alla regolamentazione delle spese di lite.
Il , pur ammettendo, nell'atto di riassunzione, la cessazione della materia del contendere Pt_1
per avere egli ricevuto dalle controparti l'importo esatto, in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la condanna in solido di e al pagamento della somma di € CP_5
452.329,50, oltre interessi. Le appellate, invece, insistevano nel merito, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento della somma corretta, e chiedevano la condanna del alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del Pt_1
presente giudizio di rinvio.
La causa, sulle conclusioni come in atti, è stata definita ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio di rinvio
Giova preliminarmente evidenziare che, per effetto della sentenza n. 23653/2021 della Suprema
Corte, il presente giudizio ha un perimetro decisorio limitato alla rideterminazione del quantum debeatur in favore del ed alla conseguente regolazione delle spese dei vari gradi di Pt_1
giudizio, essendo passati in giudicato i restanti capi della sentenza d'appello n. 462/2017, inclusa la statuizione sulla nullità delle due polizze.
Instaurazione del contraddittorio pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, deve ritenersi imprescindibile - quale priorità logica –procedere con l'esame dell'integrità del contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, questione incidente sulla validità della decisione.
Ebbene, quanto al dedotto difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di rinvio “vizio che come è noto può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato (v. fra le tante
Cass. 6 marzo 2012 n. 3455, Cass. 3 novembre 2008 n. 26388, Cass. 30 marzo 2001 n. 4765)”, è opportuno far rilevare che “in caso di tempestiva riassunzione della causa soltanto nei confronti di alcuni dei litisconsorti necessari, non si verifica l'estinzione del giudizio e il giudice di rinvio è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. e soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito va dichiarata l'estinzione del processo, sempreché sia stata formulata tempestivamente la relativa eccezione di parte prima di ogni altra difesa (Cass. 19 marzo 2012 n. 4370). (cft.
Sez. L, Sentenza n. 18853 del 08/09/2014 (Rv. 632373 - 01).
Ciò detto, si deve dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, in quanto, a seguito dell'eccezione sollevata da questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in ossequio al suddetto principio del CP_5
litisconsorzio necessario processuale che impone la partecipazione al giudizio di rinvio di tutte le parti del giudizio di cassazione, ordine ritualmente eseguito dalla parte.
Quantificazione del credito
Il decimo motivo del ricorso incidentale di , accolto dalla Suprema Corte, verteva CP_5
sull'errore di calcolo commesso dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 462/2017.
Ebbene, come emerge pacificamente dagli atti, tale errore è scaturito dall'aver posto a base del calcolo la somma di € 451.849,40, indicata dal come importo ricevuto a titolo di riscatto, Pt_1
anziché la somma corretta di € 547.670,50, documentalmente provata da e non CP_5
contestata.
Lo stesso , nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. depositata nel giudizio di legittimità, Pt_1
riconosceva la fondatezza del rilievo: "La questione ha già trovato soluzione pratica e ciò perché il Signor , in esecuzione della sentenza poi impugnata, ha ricevuto il pagamento, a titolo di Pt_1
capitale, di euro 452.379,50=, importo risultante dalla differenza tra il premio pagato e gli effettivi
pagina 5 di 7 rimborso parziali nel frattempo ricevuti, compresi quelli ignorati dalla Corte d'Appello (euro
1.000.000,00 - euro 547.670,50 = 452.329,50)."
Pertanto, in accoglimento del dictum della Corte di Cassazione, il quantum debeatur a favore del
, derivante dalla declaratoria di nullità delle due polizze, deve essere rideterminato nella Pt_1
somma di € 452.329,50, pari alla differenza tra il premio versato di € 1.000.000,00 e le somme effettivamente rimborsate a titolo di riscatto di € 547.670,50.
Quantificato l'importo, si deve esaminare la domanda del , riproposta in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni, di condanna delle appellate al pagamento dell'importo di “euro
452.329,50= pari alla differenza tra i premi versati ed il valore di riscatto ottenuto, oltre rivalutazione ed interessi legali”. Ritiene questa Corte che tale richiesta sia palesemente infondata poiché, come dallo stesso ammesso in plurime occasioni, tale somma è già stata percepita in esecuzione della sentenza d'appello n. 462/2017 con conseguente cessazione della materia del contendere.
Regolazione delle spese di lite
La cassazione della sentenza d'appello, seppur parziale, travolge la statuizione sulle spese in essa contenuta e impone a questa Corte di provvedere a una nuova e complessiva regolamentazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, alla luce dell'esito finale della lite.
L'esito complessivo del giudizio di merito ha visto l'accoglimento della domanda principale del di declaratoria di nullità delle due polizze, capo della sentenza passato in giudicato. La Pt_1
soccombenza sostanziale su questo dirimente punto resta, quindi, a carico di e . CP_5
L'errore di calcolo non consente di sovvertire il principio della soccombenza sull'intera causa di merito. Ad identiche conclusioni si giunge quanto all'instaurazione del presente giudizio di rinvio, necessitata dall'esigenza di ottenere un titolo per definire i rapporti economici tra le parti in ossequio al disposto della Suprema Corte.
Pertanto, le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere poste a carico di
[...]
e oggi , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
applicando per i primi due gradi di giudizio i valori medi, in relazione alla consistenza dell'attività prestata, relativi allo scaglione di riferimento in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i.; per il giudizio di Cassazione i valori minimi relativi allo scaglione di riferimento in applicazione del D.M.
pagina 6 di 7 55/2014 e s.m.i. e per il giudizio di rinvio, anch'esso secondo i valori minimi, in applicazione del
D.M.147/2022.
Seguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
1) Condanna e oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di CP_2 Parte_1
tutti i gradi del giudizio nonché di quello di legittimità liquidate in € 28.144,00 per il primo grado di cui euro 27.804 per compensi oltre accessori di legge, ed euro 18.401,00 per il grado d'appello, di cui euro 17.624,00 per compensi, oltre accessori di legge;
€ 6.671,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge per il giudizio di legittimità ed €
13.078,00 per il giudizio di rinvio per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 12.12.2025
Il Presidente
Dott. RI ON
pagina 7 di 7