Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5313/2023,
promossa da
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. dall'Avvocatura dello Stato;
- Attrice- contro
(P.I. ) in persona dell'A.U., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Francesco La Gioia giusta procura in atti;
- Convenuta – nonché
Controparte_2
-Convenuta/contumace-
nonché
in persona del legale rapp.te, CP_3
-Terzo pignorato/contumace-
Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.12.2024, che qui si intendono richiamate. pagina 1 di 5
Fatto e diritto
In data 25.10.2022 la proponeva opposizione all'esecuzione opposizione Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973, relativo alla cartella n. 059 2020 000984659000 per un importo complessivo di € 175.626,94, lamentando l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante la accordata richiesta di rateizzazione e avvenuto pagamento della prima rata (sempre in data 25.10.2022). Costituitasi, contestava CP_4
quanto ex adverso dedotto, rilevando che l'effetto estintivo del pignoramento in seguito al pagamento della prima rata non poteva ritenersi avverato, in quanto il terzo pignorato aveva reso dichiarazione positiva, antecedentemente (3.10.2022) al pagamento della prima rata di dilazione e pertanto non sussistevano le condizioni per l'estinzione.
All'udienza del 7.6.2023 il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva RGEI n.
2056/2022, assegnando termine fino al 30.7.2023 per l'introduzione del giudizio di merito. ha pertanto introdotto il presente giudizio, con atto di citazione notificato il 24.7.2023, CP_4 chiedendo testualmente al Tribunale di voler “rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente dichiarare legittima l'esecuzione intrapresa da . CP_4
A sostegno delle proprie pretese ha ribadito quanto già dedotto in sede di opposizione riguardo al mancato avverarsi dell'effetto estintivo del pignoramento a seguito alla dichiarazione del terzo;
che al momento dell'opposizione per la cartella n. 059 2020 000984659000, sospesa dall'Autorità Giudiziaria, era stato avviato procedimento di sgravio parziale, per cui il credito residuo ammontava a € 95.934,37, e che comunque la stessa era oggetto di istanza di definizione agevolata quater L. 197/2022 presentata in data 22.2.2023, da definirsi, e quindi non utile ai fini del decidere.
Ha quindi concluso come in atti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito che vi era stato Controparte_1
l'accoglimento della riduzione delle somme dovute e la conseguente rateizzazione del debito, come da comunicazione di dell'8.9.2023 e la conseguente dichiarazione di estinzione CP_4
del pignoramento presso terzi n. 059 2022 17354, proveniente dall'agente della riscossione il
12.10.2023. Ha quindi ritenuto che la causa debba essere decisa solo ai fini della soccombenza virtuale da dichiararsi in capo ad deducendo a tale scopo Controparte_5
pagina 2 di 5 l'estinzione della procedura esecutiva per sopravvenuta rateizzazione e pagamento della prima rata e l'illegittimità del pignoramento delle somme oggetto di sgravio.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1. accogliere la presente opposizione, ai soli fini della soccombenza virtuale;
2. Con vittoria di spese e competenze di lite”, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato.
Non si sono costituite in giudizio ed Controparte_2
CP_3
All'udienza cartolare del 17.12.2024, lette le note di trattazione scritta con cui le parti hanno precisato le conclusioni, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies, co. 3.
***
1.- Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
e di CP_3 Parte_1 Controparte_2 CP_2
2.- Ai fini del decidere la presente causa, dirimente risulta la circostanza che in data
12.10.2023 abbia comunicato a la dichiarazione di estinzione del CP_4 Controparte_1
pignoramento presso terzi n. 059 2022 17354: inevitabilmente, ciò ha ripercussioni sul permanere dell'interesse a una pronuncia di merito, posto che tale interesse viene vanificato nel momento in cui il pignoramento perde di efficacia. La conseguenza non potrà essere altra, quindi, che una pronuncia di cessata materia del contendere.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (9 luglio
2009, n. 16092), “la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale
“diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283;
pagina 3 di 5 Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047). La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio
2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).
Tuttavia, la dichiarazione di estinzione del pignoramento da parte di Controparte_6
si è verificata in un momento successivo (12.10.2023, vds. all. 21 comparsa
[...]
conclusionale) alla proposizione del presente giudizio (introdotto in data 26.7.2023), ossia quando l'interesse alla detta pronuncia di merito permaneva ancora in capo alle parti.
3.- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. I, n. 17256/2023).
Nel caso di specie, appare opportuno compensare le spese di lite, rilevato che – sulla base della ricostruzione temporale evincibile dagli atti depositati dalle parti – l'estinzione automatica della procedura esecutiva non si è verificata, non essendoci state le condizioni previste dall'art. 19 comma 1 quater 2, del DPR 602/73 (“Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che … il terzo non abbia reso dichiarazione positiva”), visto che era già stata resa la dichiarazione positiva del terzo. Pertanto, non può ritenersi che l'azione di opposizione non sia stata supportata da un interesse delle parti alla pronuncia, sia in fase cautelare che in fase di merito.
Tale circostanza giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese compensate tra e Controparte_7 Controparte_1
3) spese irripetibili nei confronti di e CP_3 Controparte_2
[...
CP_2
Lecce, 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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