CASS
Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
Massime • 1
Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2024, n. 17164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17164 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SS AN nato a [...] il [...] SS NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede, in accoglimento del IV motivo, di revocare nei confronti dell'imputato la sanzione accessoria della trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro;
rigetto del ricorso nel resto. udito il difensore l'avvocato AMATORE SALVATORE, sostituto processuale dell'avvocato MASSIMO VITTOR difensore di fiducia degli imputati SS AN e SS NO, si Penale Sent. Sez. 5 Num. 17164 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 25/03/2024 riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, decidendo sull'appello della pubblica accusa e degli imputati, escludeva le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e rideterminava le pene inflitte a CO SO e a NO SO - rispettivamente nipote e zio - alle misure indicate in dispositivo, confermandone la responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti: - al capo A, ai sensi dell'art. 348 cod. pen. per avere CO SO (solo odontotecnico), con il concorso di NO SO (odontoiatra), abusivamente esercitato la professione di medico odontoiatra;
- al capo B, ai sensi dell'art. 349 cod. pen., per avere, entrambi, violato i sigilli apposti sui locali utilizzati per le condotte di cui al capo A a seguito del loro sequestro;
- al capo D, ascritto al solo CO SO ai sensi dell'art. 624 cod. pen., per essersi impossessato, sottraendoli al diverso studio odontoiatrico DE AI, di cinque fogli di un ricettario, per utilizzarli per le prescrizioni mediche per i propri assistiti. La Corte revocava la sospensione condizionale della pena già concessa dal Tribunale a CO SO, considerando il suo precedente specifico (del 2007) e la continuità nell'esercizio abusivo della professione. Non revocava il beneficio riconosciuto a NO SO posto la maggior risalenza del suo precedente specifico (al 1997) e la non specificità dell'ulteriore condanna patita. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. L'attività abusiva di CO SO era testimoniata dalle deposizioni acquisite: la teste IN aveva riferito che questi le aveva preso le impronte dell'arcata dentaria e le aveva installato le protesi, estraendole e fissandole;
la teste AL, che l'imputato le aveva fissato le vite della protesi. Era poi emerso che il prevenuto redigeva le prescrizioni dei medicinali, sottoscrivendole personalmente, apponendo una sigla sul timbro dello studio odontoiatrico DE Ga so. Quanto a NO SO, IN aveva riferito che, nell'estrarle un dente rotto, questi aveva operato in collaborazione con CO SO. Analogamente la teste Stabile aveva riferito della compresenza dei due nell'operare su di lei. Quanto al delitto di violazione dei sigilli, era emerso che questi erano stati prima strappati e poi ricomposti e che i due imputati avevano estratto due denti 1 della paziente Stabile il 26 aprile 2016, prescrivendo, subito dopo, in pari data, degli antibiotici. In riferimento al delitto di furto, la mancata restituzione alla DE SO delle chiavi della porta fra i due studi aveva evidentemente consentito a CO SO di impossessarsi di quei fogli del ricettario che aveva poi utilizzato per i propri pazienti. Doveva revocarsi la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, non prevista all'epoca della consumazione dei reati. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con il primo deducono il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei prevenuti per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Riportavano alcuni brani delle deposizioni dei testimoni (pazienti) Stabile, IN, IC, EV, OT, GA, AL deducendone che CO SO aveva svolto attività rientranti nei meri compiti di un odontotecnico e non in quelle di odontoiatra come ritenuto dalla Corte. In attesa ed in appoggio degli interventi odontoiatrici che lo zio NO SO, dentista, avrebbe eseguito, comportandosi così come un "assistente alla poltrona". Con modalità che NO SO aveva confermato. 2.2. Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ritenta responsabilità dei prevenuti per il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. Si era dedotta la responsabilità dei prevenuti dal fatto che, dopo il sequestro, nei locali sottoposti al vincolo, NO SO, con la collaborazione di CO SO, aveva estratto un dente ad una paziente e le aveva prescritto dei medicinali. In realtà dalla deposizione della paziente si doveva dedurre che la stessa aveva subito tale intervento nel marzo 2016 e non il 26 aprile 2016 (e quindi non in data successiva al sequestro avvenuto il 15 aprile 2016). DE resto, nella ricetta la data non era leggibile e non poteva pertanto considerarsi quella, ritenuta dalla Corte, del 26 aprile 2016. Nella stessa poi era indicato il diverso studio di NO SO e non quello sottoposto al vincolo. Gli operanti aveva visto che i sigilli erano stati strappati e poi ricollocati, ma CO SO aveva spiegato di esser entrato nei locali sottoposti a sequestro solo per prendere del materiale. 2 2.3. Con il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di CO SO in ordine al delitto di furto contestatogli. Fino al maggio 2015 CO SO aveva collaborato con lo studio DE AI (diviso dal suo da una porta) e non vi era prova che le ricette redatte nell'ottobre 2015 fossero state sottratte in epoca successiva. Costituiva una mera congettura il fatto che dal maggio SO non avesse restituito le chiavi solo per potere ancora accedere a quello studio, tanto più che dott.ssa DE AI aveva affermato che il ricettario era chiuso in un cassetto e la chiave era custodita in luogo nascosto. Né, la DE SO, si era detta sicura che quelle ricette fossero le sue. 2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 11 disp legge, 25 Cost. 1 e 2 cod. pen. 7 CEDU in relazione all'art. 348, comma 2, cod. pen. Solo a seguito della novella del 2018 all'art. 348 conseguono le pene accessorie che erano state applicate. Non vi poteva essere spazio alcuno per una retroattività delle medesime. E la Corte, invece, aveva solo revocato la pubblicazione della sentenza e non anche la trasmissione della stessa all'Ordine professionale competente. 2.5. Con il quinto ed il sesto motivo lamentano la violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. nei confronti di CO SO. Non vi era prova che l'attività asseritannente svolta fosse stata abituale, né risulta significativo il precedente del 2007. Oltre a ciò, non si era revocato il beneficio al coimputato nonostante anche questi avesse dei precedenti uno dei quali specifico. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto AO RO, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la revoca della sanzione accessoria e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il comune ricorso è fondato limitatamente alla pena accessoria della trasmissione della sentenza al competente ordine professionale. Nel resto è inammissibile. 3 1. Come si è rilevato nel quarto motivo di ricorso, infatti, la prevista, dall'art. 348 cod. pen., "trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata", è stata introdotta con la rimodulazione dell'articolo (nel precetto in perfetta continuità normativa con il precedente) operata dall'art. 12, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018 e quindi in epoca successiva alla data di consumazione del reato qui contestato. La stessa va pertanto annullata senza rinvio. A tal proposito si rileva, ancorchè non sia stato eccepito, che il termine di prescrizione del reato in oggetto non risulta decorso neppure alla data odierna in considerazione dell'avvenuto riconoscimento, in riferimento ad entrambi gli imputati, della contestata recidiva specifica. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono tutti inammissibili sia perché interamente versati in fatto sia perché manifestamente infondati. Quanto al delitto di cui all'art. 348 cod. pen. - oggetto del primo motivo di ricorso - l'illustrazione da parte della Corte d'appello delle deposizioni dei testimoni-pazienti (non adeguatamente confutata nel ricorso in cui si sono riportate solo parti delle loro dichiarazioni non consentendo così a questa Corte di averne il quadro completo, al fine di verificare l'assunto travisamento) conduce a ritenerlo certamente concretato. L'odontotecnico CO SO, in alcune occasioni con il concorso dello zio odontoiatra NO SO, aveva operato nella bocca dei pazienti (prendendo impronte, lavorando sulle protesi e, anche, sottoscrivendo prescrizioni mediche) così configurandosi il reato contestato, visto che si è già avuto modo di ricordare che: - integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra): Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, dep. 2009, Melame, Rv. 242690; - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l'odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacchè si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo (Sez. 6, n. 44098 del 21/10/2008, Bortolotto, Rv. 242367); - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del 4 paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista (Sez. 4, n. 27741 del 08/05/2007, Pelliccione, Rv. 236799); - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 cod. pen., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (Sez. 6, n. 37120 del 10/06/2004, Massella, Rv. 230212). DE resto, l'ambito dell'attività consentita all'odontotecnico è ancora quellg fissata dall'art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334 (così anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024 in cui si è, alfine, riconosciuto che la professione di odontotecnico rientra nelle "professioni sanitarie", come prima si era invece negato) secondo cui: "Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata." Passando al concorso nel reato proprio - e, quindi alla posizione dell'odontoiatra NO SO, presente ad almeno alcune delle cure prestate dal nipote - si è affermato (Sez. 6, n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi Rv. 279560) che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. 3. La prova della consumazione del delitto di cui al capo B, di violazione dei sigilli - contestato nel secondo motivo di ricorso - promana innanzitutto dalle stesse ammissioni di CO SO che ha dichiarato di essere entrato nello studio sottoposto a sequestro (e irrilevante era la ragione - di recuperare alcuni attrezzi - addotta). E, comunque, l'argomentazione spesa dalla Corte d'appello in ordine alla responsabilità di entrambi per avere, il 26 aprile 2016 (in epoca successiva al vincolo, apposto il 15 aprile), violato i sigilli entrando nello studio per curare una paziente, non presenta evidenti discrasie logiche posto che deduce l'esattezza 5 della data indicata con l'acquisto in farmacia di antibiotici ed antidolorifici fatto quello stesso giorno dalla paziente. 4. Versato in fatto e manifestamente infondato è anche il terzo motivo, sulla prova della responsabilità del solo CO SO in ordine al delitto di furto di alcuni fogli del ricettario dello Studio DE SO. Manifestamente priva di discrasie logiche è la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale che aveva osservato come la mancata restituzione della chiave della porta di comunicazione si dovesse spiegare proprio con la volontà, da parte dell'odontotecnico SO, di procurarsi quelle ricette che egli illecitamente sottoscriveva consegnandole ai propri pazienti, così completando, anche con la prescrizione di medicinali (condotta di per sé illecita e abusiva in riferimento alla quale non è estato neppure ipotizzato il concorso della dott.ssa DE SO), la complessiva condotta di abusivo esercizio della professione di odontoiatra, 5. Priva di vizi motivazionali manifesti è anche la motivazione della Corte d'appello circa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, su appello della pubblica accusa, in riferimento al solo CO SO, considerando il suo più recente (rispetto al coimputato NO SO) precedente specifico e la pervicacia nell'esercitare una professione per la quale non era abilitato (diversamente dal coimputato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione della sentenza al competente ordine, albo o registro che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e chiede, in accoglimento del IV motivo, di revocare nei confronti dell'imputato la sanzione accessoria della trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro;
rigetto del ricorso nel resto. udito il difensore l'avvocato AMATORE SALVATORE, sostituto processuale dell'avvocato MASSIMO VITTOR difensore di fiducia degli imputati SS AN e SS NO, si Penale Sent. Sez. 5 Num. 17164 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 25/03/2024 riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, decidendo sull'appello della pubblica accusa e degli imputati, escludeva le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e rideterminava le pene inflitte a CO SO e a NO SO - rispettivamente nipote e zio - alle misure indicate in dispositivo, confermandone la responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti: - al capo A, ai sensi dell'art. 348 cod. pen. per avere CO SO (solo odontotecnico), con il concorso di NO SO (odontoiatra), abusivamente esercitato la professione di medico odontoiatra;
- al capo B, ai sensi dell'art. 349 cod. pen., per avere, entrambi, violato i sigilli apposti sui locali utilizzati per le condotte di cui al capo A a seguito del loro sequestro;
- al capo D, ascritto al solo CO SO ai sensi dell'art. 624 cod. pen., per essersi impossessato, sottraendoli al diverso studio odontoiatrico DE AI, di cinque fogli di un ricettario, per utilizzarli per le prescrizioni mediche per i propri assistiti. La Corte revocava la sospensione condizionale della pena già concessa dal Tribunale a CO SO, considerando il suo precedente specifico (del 2007) e la continuità nell'esercizio abusivo della professione. Non revocava il beneficio riconosciuto a NO SO posto la maggior risalenza del suo precedente specifico (al 1997) e la non specificità dell'ulteriore condanna patita. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. L'attività abusiva di CO SO era testimoniata dalle deposizioni acquisite: la teste IN aveva riferito che questi le aveva preso le impronte dell'arcata dentaria e le aveva installato le protesi, estraendole e fissandole;
la teste AL, che l'imputato le aveva fissato le vite della protesi. Era poi emerso che il prevenuto redigeva le prescrizioni dei medicinali, sottoscrivendole personalmente, apponendo una sigla sul timbro dello studio odontoiatrico DE Ga so. Quanto a NO SO, IN aveva riferito che, nell'estrarle un dente rotto, questi aveva operato in collaborazione con CO SO. Analogamente la teste Stabile aveva riferito della compresenza dei due nell'operare su di lei. Quanto al delitto di violazione dei sigilli, era emerso che questi erano stati prima strappati e poi ricomposti e che i due imputati avevano estratto due denti 1 della paziente Stabile il 26 aprile 2016, prescrivendo, subito dopo, in pari data, degli antibiotici. In riferimento al delitto di furto, la mancata restituzione alla DE SO delle chiavi della porta fra i due studi aveva evidentemente consentito a CO SO di impossessarsi di quei fogli del ricettario che aveva poi utilizzato per i propri pazienti. Doveva revocarsi la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, non prevista all'epoca della consumazione dei reati. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con il primo deducono il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dei prevenuti per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Riportavano alcuni brani delle deposizioni dei testimoni (pazienti) Stabile, IN, IC, EV, OT, GA, AL deducendone che CO SO aveva svolto attività rientranti nei meri compiti di un odontotecnico e non in quelle di odontoiatra come ritenuto dalla Corte. In attesa ed in appoggio degli interventi odontoiatrici che lo zio NO SO, dentista, avrebbe eseguito, comportandosi così come un "assistente alla poltrona". Con modalità che NO SO aveva confermato. 2.2. Con il secondo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla ritenta responsabilità dei prevenuti per il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. Si era dedotta la responsabilità dei prevenuti dal fatto che, dopo il sequestro, nei locali sottoposti al vincolo, NO SO, con la collaborazione di CO SO, aveva estratto un dente ad una paziente e le aveva prescritto dei medicinali. In realtà dalla deposizione della paziente si doveva dedurre che la stessa aveva subito tale intervento nel marzo 2016 e non il 26 aprile 2016 (e quindi non in data successiva al sequestro avvenuto il 15 aprile 2016). DE resto, nella ricetta la data non era leggibile e non poteva pertanto considerarsi quella, ritenuta dalla Corte, del 26 aprile 2016. Nella stessa poi era indicato il diverso studio di NO SO e non quello sottoposto al vincolo. Gli operanti aveva visto che i sigilli erano stati strappati e poi ricollocati, ma CO SO aveva spiegato di esser entrato nei locali sottoposti a sequestro solo per prendere del materiale. 2 2.3. Con il terzo motivo denunciano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di CO SO in ordine al delitto di furto contestatogli. Fino al maggio 2015 CO SO aveva collaborato con lo studio DE AI (diviso dal suo da una porta) e non vi era prova che le ricette redatte nell'ottobre 2015 fossero state sottratte in epoca successiva. Costituiva una mera congettura il fatto che dal maggio SO non avesse restituito le chiavi solo per potere ancora accedere a quello studio, tanto più che dott.ssa DE AI aveva affermato che il ricettario era chiuso in un cassetto e la chiave era custodita in luogo nascosto. Né, la DE SO, si era detta sicura che quelle ricette fossero le sue. 2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 11 disp legge, 25 Cost. 1 e 2 cod. pen. 7 CEDU in relazione all'art. 348, comma 2, cod. pen. Solo a seguito della novella del 2018 all'art. 348 conseguono le pene accessorie che erano state applicate. Non vi poteva essere spazio alcuno per una retroattività delle medesime. E la Corte, invece, aveva solo revocato la pubblicazione della sentenza e non anche la trasmissione della stessa all'Ordine professionale competente. 2.5. Con il quinto ed il sesto motivo lamentano la violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. nei confronti di CO SO. Non vi era prova che l'attività asseritannente svolta fosse stata abituale, né risulta significativo il precedente del 2007. Oltre a ciò, non si era revocato il beneficio al coimputato nonostante anche questi avesse dei precedenti uno dei quali specifico. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto AO RO, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la revoca della sanzione accessoria e per il rigetto, nel resto, dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il comune ricorso è fondato limitatamente alla pena accessoria della trasmissione della sentenza al competente ordine professionale. Nel resto è inammissibile. 3 1. Come si è rilevato nel quarto motivo di ricorso, infatti, la prevista, dall'art. 348 cod. pen., "trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata", è stata introdotta con la rimodulazione dell'articolo (nel precetto in perfetta continuità normativa con il precedente) operata dall'art. 12, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018 e quindi in epoca successiva alla data di consumazione del reato qui contestato. La stessa va pertanto annullata senza rinvio. A tal proposito si rileva, ancorchè non sia stato eccepito, che il termine di prescrizione del reato in oggetto non risulta decorso neppure alla data odierna in considerazione dell'avvenuto riconoscimento, in riferimento ad entrambi gli imputati, della contestata recidiva specifica. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono tutti inammissibili sia perché interamente versati in fatto sia perché manifestamente infondati. Quanto al delitto di cui all'art. 348 cod. pen. - oggetto del primo motivo di ricorso - l'illustrazione da parte della Corte d'appello delle deposizioni dei testimoni-pazienti (non adeguatamente confutata nel ricorso in cui si sono riportate solo parti delle loro dichiarazioni non consentendo così a questa Corte di averne il quadro completo, al fine di verificare l'assunto travisamento) conduce a ritenerlo certamente concretato. L'odontotecnico CO SO, in alcune occasioni con il concorso dello zio odontoiatra NO SO, aveva operato nella bocca dei pazienti (prendendo impronte, lavorando sulle protesi e, anche, sottoscrivendo prescrizioni mediche) così configurandosi il reato contestato, visto che si è già avuto modo di ricordare che: - integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all'odontoiatra): Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, dep. 2009, Melame, Rv. 242690; - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l'odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all'odontoiatra giacchè si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo (Sez. 6, n. 44098 del 21/10/2008, Bortolotto, Rv. 242367); - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all'interno del cavo orale del 4 paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista (Sez. 4, n. 27741 del 08/05/2007, Pelliccione, Rv. 236799); - commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 cod. pen., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (Sez. 6, n. 37120 del 10/06/2004, Massella, Rv. 230212). DE resto, l'ambito dell'attività consentita all'odontotecnico è ancora quellg fissata dall'art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334 (così anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024 in cui si è, alfine, riconosciuto che la professione di odontotecnico rientra nelle "professioni sanitarie", come prima si era invece negato) secondo cui: "Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata." Passando al concorso nel reato proprio - e, quindi alla posizione dell'odontoiatra NO SO, presente ad almeno alcune delle cure prestate dal nipote - si è affermato (Sez. 6, n. 21989 del 08/07/2020, Arnaboldi Rv. 279560) che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, risponde a titolo di concorso nel reato il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione. 3. La prova della consumazione del delitto di cui al capo B, di violazione dei sigilli - contestato nel secondo motivo di ricorso - promana innanzitutto dalle stesse ammissioni di CO SO che ha dichiarato di essere entrato nello studio sottoposto a sequestro (e irrilevante era la ragione - di recuperare alcuni attrezzi - addotta). E, comunque, l'argomentazione spesa dalla Corte d'appello in ordine alla responsabilità di entrambi per avere, il 26 aprile 2016 (in epoca successiva al vincolo, apposto il 15 aprile), violato i sigilli entrando nello studio per curare una paziente, non presenta evidenti discrasie logiche posto che deduce l'esattezza 5 della data indicata con l'acquisto in farmacia di antibiotici ed antidolorifici fatto quello stesso giorno dalla paziente. 4. Versato in fatto e manifestamente infondato è anche il terzo motivo, sulla prova della responsabilità del solo CO SO in ordine al delitto di furto di alcuni fogli del ricettario dello Studio DE SO. Manifestamente priva di discrasie logiche è la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale che aveva osservato come la mancata restituzione della chiave della porta di comunicazione si dovesse spiegare proprio con la volontà, da parte dell'odontotecnico SO, di procurarsi quelle ricette che egli illecitamente sottoscriveva consegnandole ai propri pazienti, così completando, anche con la prescrizione di medicinali (condotta di per sé illecita e abusiva in riferimento alla quale non è estato neppure ipotizzato il concorso della dott.ssa DE SO), la complessiva condotta di abusivo esercizio della professione di odontoiatra, 5. Priva di vizi motivazionali manifesti è anche la motivazione della Corte d'appello circa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, su appello della pubblica accusa, in riferimento al solo CO SO, considerando il suo più recente (rispetto al coimputato NO SO) precedente specifico e la pervicacia nell'esercitare una professione per la quale non era abilitato (diversamente dal coimputato).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla trasmissione della sentenza al competente ordine, albo o registro che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.