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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI AN, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 762/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24123117163443659-000001 CREDITI FISCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego prot. n.
24123117163443659-000001, emesso dall'Agenzia delle Entrate tramite piattaforma telematica in data
29/01/2025, che ha annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “Nominativo_1 acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024.
Il ricorrente ha censurato il vizio di difetto di motivazione e l'infondatezza del provvedimento di diniego impugnato, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 29.05.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, dichiarando che con apposito atto comunicato al ricorrente aveva annullato l'efficacia della comunicazione a seguito del positivo esame dell'istanza in autotutela presentata dalla parte, ripristinando per l'effetto il relativo credito;
pertanto.
Ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- Con memoria depositata in data 26.01.2026 parte ricorrente ha concordato sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma insistendo nella condanna alle spese di giudizio di parte resistente sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della oggettiva e non smentita circostanza che anteriormente alla proposizione del ricorso, in data 04.02.2025, aveva presentato documentata istanza di annullamento in autotutela che, tuttavia virgola non aveva trovato riscontro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La Corte prende atto della concorde dichiarazione delle parti di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio.
5.- Rimane da scrutinare la domanda di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale formulata da parte ricorrente che è fondata, tenuto conto del fatto che l'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da quest'ultima in data 04.02.2025 si è verificato solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente ma sulla base di elementi fattuali e giuridici già integralmente rappresentati all'Agenzia delle Entrate nella fase pre-contenziosa.
5.1.- Per l'effetto, parte resistente in applicazione del noto criterio della soccombenza virtuale va condannata alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore del ricorrente, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva espletata dal ricorrente, nella misura - ai minimi tariffari - di euro 2.905,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di euro 2.905,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del costo del contributo unificato effettivanmente versato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI AN, Giudice
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 762/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24123117163443659-000001 CREDITI FISCALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego prot. n.
24123117163443659-000001, emesso dall'Agenzia delle Entrate tramite piattaforma telematica in data
29/01/2025, che ha annullato l'efficacia della comunicazione per l'esercizio, ex art. 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo della detrazione d'imposta “Nominativo_1 acquisti 85%”, trasmessa telematicamente in data 31/12/2024.
Il ricorrente ha censurato il vizio di difetto di motivazione e l'infondatezza del provvedimento di diniego impugnato, concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 29.05.2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, dichiarando che con apposito atto comunicato al ricorrente aveva annullato l'efficacia della comunicazione a seguito del positivo esame dell'istanza in autotutela presentata dalla parte, ripristinando per l'effetto il relativo credito;
pertanto.
Ha chiesto venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- Con memoria depositata in data 26.01.2026 parte ricorrente ha concordato sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma insistendo nella condanna alle spese di giudizio di parte resistente sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della oggettiva e non smentita circostanza che anteriormente alla proposizione del ricorso, in data 04.02.2025, aveva presentato documentata istanza di annullamento in autotutela che, tuttavia virgola non aveva trovato riscontro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- La Corte prende atto della concorde dichiarazione delle parti di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ed ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 dichiara l'estinzione del giudizio.
5.- Rimane da scrutinare la domanda di condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale formulata da parte ricorrente che è fondata, tenuto conto del fatto che l'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela presentata da quest'ultima in data 04.02.2025 si è verificato solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente ma sulla base di elementi fattuali e giuridici già integralmente rappresentati all'Agenzia delle Entrate nella fase pre-contenziosa.
5.1.- Per l'effetto, parte resistente in applicazione del noto criterio della soccombenza virtuale va condannata alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore del ricorrente, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva espletata dal ricorrente, nella misura - ai minimi tariffari - di euro 2.905,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di euro 2.905,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del costo del contributo unificato effettivanmente versato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì