Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo. (Fattispecie in tema di ordinanze cautelari relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in cui l'ultima era stata emessa per fatti nuovi commessi successivamente alle precedenti ordinanze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1.7.1999
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N.2529
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " NT NO GR " N.16541/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ED PA
avverso ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14.1.1999, con la quale veniva rigettato il suo appello avverso ordinanza reiettiva di richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza impositiva;
uditi i difensori Avv. Aurelio Chizzoniti e avv. Giuseppe Poti, che hanno concluso in conformità con le richieste del P.G.;
osserva
Con ordinanza in data 14.1.1999 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da ED PA avverso ordinanza reiettiva di una sua richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Riteneva il Tribunale che non fosse applicabile al caso il disposto dell'art. 297 c. 3 c.p.p., avendo l'ordinanza impositiva più recente ad oggetto fatti nuovi, commessi successivamente alle precedenti ordinanze impositive e comunque ignoti al momento della chiusura delle indagini preliminari nei due procedimenti più antichi, in cui era stato co4testato il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Non ricorreva, pertanto, il presupposto della identità del fatto che l'indagato invocava.
Ricorre il TI a mezzo dei propri difensori, deducendo inosservanza dell'art. 297 c. 3 c.p.p. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione. Vi sarebbe, a suo avviso, completa identità tra i fatti contestati con le tre successive ordinanze;
ne' rileverebbe la appartenente diversità delle vicende, ben potendo accadere che un'associazione criminale si rinnovi nel numero dei componenti o modifichi il suo programma originario, senza che ciò influisca sulla sua identità. Di diversità del fatto si potrebbe parlare soltanto se fosse provata l'esistenza di un'associazione del tutto nuova, peraltro da escludere manifestamente nel caso in esame. posto che tutte le contestazioni hanno ad oggetto la pretesa qualità di "capo del locale di S. Leo".
I rilievi del ricorrente non possono essere condivisi. Il presupposto invocato per l'applicazione dell'art. 297 c. 3 c.p.p., che nel caso di pluralità di ordinanze impositive fa decorrere i termini di custodia dall'esecuzione della prima, è l'identità tra i fatti costituenti oggetto delle contestazioni nel tempo succedutesi. Ritiene peraltro il giudice del riesame che i fatti siano invece diversi. Le due ordinanze meno recenti hanno infatti ad oggetto condotte delittuose antecedenti al 1994; laddove i fatti posti alla base dell'ultima ordinanza impositiva, emessa in data 25.5.1998, sono stati accertati attraverso intercettazioni ambientali eseguite nel corso del 1997, nelle quali si parla del ED, in termini di attualità, come "uomo d'onore" e particolarmente influente nell'ambito della criminalità organizzata locale.
La motivazione è fondata su adeguate argomentazioni in fatto ed è del tutto corretta sotto il profilo logico e giuridico. Posto che la condotta delittuosa del ED risulta protratta nel tempo e in parte successiva all'adozione delle prime due misure cautelari, fanno difetto i presupposti per l'applicazione del terzo comma dell'art. 297; ed invero, anche se gli atti integranti tale condotta siano suscettibili in sede di cognizione di essere apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza, ciò non toglie che essi debbano essere considerati come obiettivamente e storicamente diversi e possano di conseguenza legittimare l'adozione di più misure cautelari senza che i termini di custodia debbano necessariamente decorrere dall'esecuzione della prima. La norma invocata dal ricorrente postula, d'altronde, l'identità del fatto e non l'identità del reato: ne consegua che essa non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, se pure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo (cf. in tal senso Cass, Sez. I, 19.7.1996, Esposito). L'interpretazione prospettata nel ricorso si tradurrebbe, tra l'altro, in una sorta di salvacondotto preventivo per la protrazione della condotta delittuosa, che resterebbe sostanzialmente priva di possibili conseguenze sul piano cautelare dopo l'adozione della prima misura;
il che appare chiaramente inaccettabile. Va pertanto rigettato il ricorso. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, all'udienza, il 1 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1999