Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2529
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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La disposizione di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo. (Fattispecie in tema di ordinanze cautelari relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in cui l'ultima era stata emessa per fatti nuovi commessi successivamente alle precedenti ordinanze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1999, n. 2529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2529
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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