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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/09/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
09.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n 6356/24 R.G.
promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
RA ET (Catania), Via Leonardo Sciascia n. 12, C. F.
rappresentato e difeso, dall'Avv.to Gianluca Mineo e C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Macchi , presso il cui studio, sito in Catania, Via Alberto
CONTRO
L' (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1
partita iva , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e difende per procura CP_1
generale alle liti n. , a rogito del 22.03.2024 del notaio P.IVA_3 Per_1
di Fiumicino (RM)
[...]
CONTRO
L , con sede in Roma via G. Grezar, n. 14 (C.F./P. Controparte_2
Iva ), subentrata a titolo universale a giusta P.IVA_4 Controparte_3
disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del Procuratore speciale pro tempore, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Parte_2
Dott. di Roma - Repertorio N. 180134 del 22.06.2023, rappresentata Persona_2
e difesa dall'avv. C. Elio Guarnaccia presso il cui studio in Catania, viale XX Settembre
n. 45, ha eletto domicilio
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito n. 59120140001219234000
sottostante al pignoramento presso terzi n. 29184202400000655000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di CP_1
contributi e sanzioni.
Con il ricorso il sign ha convenuto e vanti a Parte_1 CP_1 CP_4
questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120140001219234000 sottostante al pignoramento presso terzi
Pag. 2 di 8 n. 29184202400000655000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni. CP_1
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta omessa notifica degli atti impositivi, nonché la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli CP_1
stessi.
Si costituiva l' e l , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2
legali rappresentanti eccependo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andrà rigettata.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza del 09.09.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita;
depositate le note dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica dell'avviso di addebito sotteso al pignoramento presso terzi notificato a parte ricorrente.
Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad
Pag. 3 di 8 oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di
autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che
cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di
attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità
dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio
2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè
neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti
Pag. 4 di 8 contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016
depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che, l'Avviso di addebito n.
59120140001219234000, è stato regolarmente notificato in data 23.11.2014 presso la residenza del ricorrente del tempo, sita in Camastra (AG), via Alessandro Volta 1,( cfr documentazione dell'anagrafe tributaria), ai sensi della legge n. 890/1982, che non si applica alla fattispecie, ma con spedizione di raccomandata a.r. del servizio postale universale (cfr. sent. Corte d'Appello di Catania n. 507/2018, in all. alla memoria) di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e
dei pacchi”, del d.lgs. n. 261/1999, nonché del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 1°.10.2008 “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento
del servizio postale universale”. La comunicazione nel caso in esame si è regolarmente
Pag. 5 di 8 perfezionata, dal momento che il luogo ove è stato recapitato l'avviso rientrava nella sfera di controllo del destinatario, trattandosi, per l'appunto della residenza dello stesso.
Ancora, trattandosi, nel caso di specie, come detto, di una modalità di comunicazione semplificata, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 40 d.p.r. n. 655/1982, ad essa si applica la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Si richiama in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27412/2021. Anche la Corte d'Appello di
Catania ha avuto modo di pronunciarsi in analoga fattispecie nel senso dell'inapplicabilità della disciplina relativa alla notifica degli atti giudiziari, bensì di quella relativa alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335
c.c., con la già citata sentenza n. 507/2018.
Pertanto, dall'esame della documentazione in atti attesa la regolarità della notifica del suddetto avviso, nessuna prescrizione è maturata successivamente a detta notifica,
integrante motivo di opposizione all'esecuzione, come tale non soggetta a termini di decadenza.
Si ribadisce, infatti, che mediante l'opposizione all'esecuzione (per la cui proposizione non sono previsti termini di decadenza) è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Tenuto conto degli atti interruttivi prodotti da notificati medio tempore quali CP_4
l'intimazione di pagamento n.29120189000510341000, notificata in data 20.12.2018 a mezzo di posta elettronica certificata (doc.3); l'intimazione di pagamento n.29120199000058765000, notificata in data 15.01.2019 a mezzo di posta elettronica certificata (doc.4) ed, infine il pignoramento presso terzi ex adverso(20.05.2024) oltre
Pag. 6 di 8 all'applicazione del periodo sospensione della cd. emergenza COVID, nessuna prescrizione successiva alla notifica è maturata.
Pertanto le pretese contributive richieste nell'avviso di addebito vanno confermati.
Tra l'altro, svariati avvisi di addebito, tra cui quello oggetto dell'odierno ricorso, sono stati oggetto di rateazione da parte del ricorrente, in data 10-07-2024, che è stata accolta, e la cui prima rata aveva scadenza 22-07-2024, peer come anche ammesso dal sig. il quale ha cominciato a pagare l'importo rateizzato (cfr. pec in all. Pt_1 CP_4
ed estratto pagamenti).
Alla luce di quanto evidenziato, dunque, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In disparte il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_2
soggetto non titolare del credito ma mero destinatario del pagamento e, in quanto tale,
privo di legittimazione passiva a fronte della eccepita inesistenza del credito stesso,
legittimazione riconducibile al solo ente impositore (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
7514/222).
Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico del ricorrente che liquida per ciascuna parte resistente in euro 884,5 oltre IVA,
CPA e spese generali.
PQM
IL Giudice dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 6356/2024
RG cosi statuisce;
rigetta l'opposizione;
Pag. 7 di 8 le spese di lite per il principio della soccombenza vengono poste a carico del ricorrente ed in favore dei resistenti nella misura indicata in parte motiva di sentenza.
Catania 21.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Alessia Trovato
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
09.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n 6356/24 R.G.
promossa da
, nato ad [...] il [...], residente in Parte_1
RA ET (Catania), Via Leonardo Sciascia n. 12, C. F.
rappresentato e difeso, dall'Avv.to Gianluca Mineo e C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Macchi , presso il cui studio, sito in Catania, Via Alberto
CONTRO
L' (cod. fisc. – Controparte_1 P.IVA_1
partita iva , con sede centrale in Roma, in persona del Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale – presso l'avv. Livia Gaezza che lo rappresenta e difende per procura CP_1
generale alle liti n. , a rogito del 22.03.2024 del notaio P.IVA_3 Per_1
di Fiumicino (RM)
[...]
CONTRO
L , con sede in Roma via G. Grezar, n. 14 (C.F./P. Controparte_2
Iva ), subentrata a titolo universale a giusta P.IVA_4 Controparte_3
disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del Procuratore speciale pro tempore, giusta procura speciale autenticata nella firma dal notaio Parte_2
Dott. di Roma - Repertorio N. 180134 del 22.06.2023, rappresentata Persona_2
e difesa dall'avv. C. Elio Guarnaccia presso il cui studio in Catania, viale XX Settembre
n. 45, ha eletto domicilio
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito n. 59120140001219234000
sottostante al pignoramento presso terzi n. 29184202400000655000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di CP_1
contributi e sanzioni.
Con il ricorso il sign ha convenuto e vanti a Parte_1 CP_1 CP_4
questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120140001219234000 sottostante al pignoramento presso terzi
Pag. 2 di 8 n. 29184202400000655000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni. CP_1
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta omessa notifica degli atti impositivi, nonché la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli CP_1
stessi.
Si costituiva l' e l , in persona dei rispettivi CP_1 Controparte_2
legali rappresentanti eccependo l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andrà rigettata.
La causa istruita documentalmente veniva delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione e rinviata all'udienza del 09.09.2025, sostituita dal deposito di note 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita;
depositate le note dalle parti la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1
c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica dell'avviso di addebito sotteso al pignoramento presso terzi notificato a parte ricorrente.
Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad
Pag. 3 di 8 oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di
autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che
cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di
attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità
dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio
2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè
neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti
Pag. 4 di 8 contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016
depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
Deve, a questo punto, evidenziarsi che, l'Avviso di addebito n.
59120140001219234000, è stato regolarmente notificato in data 23.11.2014 presso la residenza del ricorrente del tempo, sita in Camastra (AG), via Alessandro Volta 1,( cfr documentazione dell'anagrafe tributaria), ai sensi della legge n. 890/1982, che non si applica alla fattispecie, ma con spedizione di raccomandata a.r. del servizio postale universale (cfr. sent. Corte d'Appello di Catania n. 507/2018, in all. alla memoria) di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e
dei pacchi”, del d.lgs. n. 261/1999, nonché del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 1°.10.2008 “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento
del servizio postale universale”. La comunicazione nel caso in esame si è regolarmente
Pag. 5 di 8 perfezionata, dal momento che il luogo ove è stato recapitato l'avviso rientrava nella sfera di controllo del destinatario, trattandosi, per l'appunto della residenza dello stesso.
Ancora, trattandosi, nel caso di specie, come detto, di una modalità di comunicazione semplificata, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 40 d.p.r. n. 655/1982, ad essa si applica la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. Si richiama in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27412/2021. Anche la Corte d'Appello di
Catania ha avuto modo di pronunciarsi in analoga fattispecie nel senso dell'inapplicabilità della disciplina relativa alla notifica degli atti giudiziari, bensì di quella relativa alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi ai sensi dell'art. 1335
c.c., con la già citata sentenza n. 507/2018.
Pertanto, dall'esame della documentazione in atti attesa la regolarità della notifica del suddetto avviso, nessuna prescrizione è maturata successivamente a detta notifica,
integrante motivo di opposizione all'esecuzione, come tale non soggetta a termini di decadenza.
Si ribadisce, infatti, che mediante l'opposizione all'esecuzione (per la cui proposizione non sono previsti termini di decadenza) è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Tenuto conto degli atti interruttivi prodotti da notificati medio tempore quali CP_4
l'intimazione di pagamento n.29120189000510341000, notificata in data 20.12.2018 a mezzo di posta elettronica certificata (doc.3); l'intimazione di pagamento n.29120199000058765000, notificata in data 15.01.2019 a mezzo di posta elettronica certificata (doc.4) ed, infine il pignoramento presso terzi ex adverso(20.05.2024) oltre
Pag. 6 di 8 all'applicazione del periodo sospensione della cd. emergenza COVID, nessuna prescrizione successiva alla notifica è maturata.
Pertanto le pretese contributive richieste nell'avviso di addebito vanno confermati.
Tra l'altro, svariati avvisi di addebito, tra cui quello oggetto dell'odierno ricorso, sono stati oggetto di rateazione da parte del ricorrente, in data 10-07-2024, che è stata accolta, e la cui prima rata aveva scadenza 22-07-2024, peer come anche ammesso dal sig. il quale ha cominciato a pagare l'importo rateizzato (cfr. pec in all. Pt_1 CP_4
ed estratto pagamenti).
Alla luce di quanto evidenziato, dunque, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella fattispecie de qua.
In disparte il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_2
soggetto non titolare del credito ma mero destinatario del pagamento e, in quanto tale,
privo di legittimazione passiva a fronte della eccepita inesistenza del credito stesso,
legittimazione riconducibile al solo ente impositore (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
7514/222).
Quanto alle spese di lite, per il principio della soccombenza le stesse vanno poste a carico del ricorrente che liquida per ciascuna parte resistente in euro 884,5 oltre IVA,
CPA e spese generali.
PQM
IL Giudice dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 6356/2024
RG cosi statuisce;
rigetta l'opposizione;
Pag. 7 di 8 le spese di lite per il principio della soccombenza vengono poste a carico del ricorrente ed in favore dei resistenti nella misura indicata in parte motiva di sentenza.
Catania 21.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Alessia Trovato
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