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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 420/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via G.B. Amedeo n. 24, con gli avv. Patrizia Saracco e Giuseppe Farrauto, con domicilio in Savona, corso XX Settembre 13 1;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Matteotti n. 19, con l'avv. Nicoletta Solivo, con domicilio in Biella, via Repubblica 49;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente
Conclusioni:
per la parte attrice (formulate con nota del 14 gennaio 2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni diversa istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune, - in via principale eliminare l'assegno di concorso Per_ nel mantenimento a favore della IG per le ragioni di cui in narrativa, - in via subordinata Per_ ridurre l'assegno di concorso nel mantenimento dovuto dal dott. alla IG nella Parte_1 misura di € 500,00=/600,00= mensili, ovvero la somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda e sino a dicembre 2025 per le ragioni esposte in narrativa, Per_ prevendo la corresponsione diretta in favore della IG oggi maggiorenne. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge.” per la parte convenuta (formulate con nota del 15 gennaio 2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Respingere il ricorso presentato dal dottor in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 confermando l'importo da versarsi da parte del medesimo a titolo di concorso al mantenimento della Per_ IG .
In Via di eventuale istruttoria
Alla luce della documentazione agli atti prodotta dal dottor si chiede che l'Ill.mo Tribunale Pt_1
Voglia ai sensi dell'art. 337-ter sesto comma c.c. incaricare la polizia tributaria ai fini di acquisire le informazioni di carattere economico sui redditi del ricorrente in particolare in ordine al ruolo da questi rivestito nella società Orthopaedic Arthroscopic surgery international srl della quale il dottor isultava amministratore unico. Pt_1
Si insta affinché vengano altresì ricostruiti gli eventuali investimenti ed i beni eventualmente riferibili all'estero al dottor Si insite per essere autorizzati a produrre documentazione attestante Pt_1
l'attività lavorativa con la qualifica di direttore del dottor el Centro di Medicina Rigenerativa Pt_1
OASI a Milano Via Lamarmora avendo appreso, come riferito in sede di osservazioni alla produzione documentale afferente la posizione pensionistica del dottor dell'apertura di un nuovo centro Pt_1 da parte del predetto ove il medesimo riveste il ruolo di direttore Si chiede altresì che i predetti vengano estesi all'attuale moglie del medesimo.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti hanno una IG, nata a [...] il [...]. Con sentenza del 4 febbraio 2006 Persona_2 il Tribunale, dato atto che le parti avevano cessato di convivere e che la sig. era rientrata CP_1 presso i propri genitori con la minore, poneva a carico del sig. n contributo al mantenimento Pt_1 della IG di € 800,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e del 50% delle spese straordinarie
“purché concordate o, se urgenti, documentate”.
Con ricorso del 6 dicembre 2023 il sig. ilevava che aveva iniziato a lavorare, mentre lui Pt_1 Per_1 aveva diminuito i propri redditi ed era prossimo alla pensione: chiedeva pertanto la cessazione o la riduzione del contributo al mantenimento per la IG. Con memoria del 17 giugno 2024 la sig.
[...] osservava che dal 2020 il sig. contribuiva al mantenimento di in modo CP_1 Pt_1 Per_1 intermittente e che quest'ultima, dopo uno stage retribuito di sei mesi, aveva ripreso a studiare e non risultava dunque ancora autosufficiente: chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Scambiate le memorie, alle udienze del 17 luglio 2024 e dell'11 dicembre 2024 le parti non si conciliavano. La giudice non autorizzava la madre a produrre evidenze dei propri redditi in quanto decaduta. Autorizzava invece il padre a produrre evidenze dei propri redditi da pensione in quanto circostanze sopravvenute. Scambiate le memorie, all'udienza del 19 marzo 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.”
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., inoltre, “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.”
Ai fini della presente decisione, risulta dirimente prendere in considerazione quanto affermato dalla Per_ parte convenuta nella memoria conclusionale: “Pacifico che oggi abbia concluso il percorso di studi e dal 18.2.2025 ha iniziato un'esperienza lavorativa in un'azienda a Milano. Al momento la retribuzione si aggira sugli € 800,00.” Risulta altresì pacifico che viva da sola a Milano, né Per_1 risulta dagli atti che ella abbia mantenuto un legame con la casa familiare materna.
Deve pertanto ritenersi che sia divenuta definitivamente indipendente: pertanto, a decorrere da Per_1 marzo 2025 non sussiste alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti a carico dei genitori. Per contro, detto obbligo continuava a sussistere fino a febbraio 2025 in considerazione del fatto che era una studentessa universitaria non fuori corso. Per_1
Per quanto concerne l'ammontare del contributo al mantenimento dovuto fino a febbraio 2025, il
Tribunale ritiene di confermare l'importo stabilito con la sentenza del 2006 (€ 800,00 mensili rivalutabili e il 50% delle spese straordinarie concordate o, se urgenti, documentate): se è pur vero che, in confronto al 2006, la madre ha incrementato i propri redditi, mentre il padre con il pensionamento di novembre 2024 li ha diminuiti, è altresì vero che le esigenze di una studentessa universitaria fuori sede sono notevolmente superiori a quelle di un'alunna di scuola dell'infanzia; inoltre, i frequenti bonifici di soggetti privati sul conto corrente dell'attore e i numerosi immobili, anche in località turistiche, su cui questi vanta un diritto di comodato o di abitazione, inducono a ritenere che questi, all'esito di una brillante carriera di medico e di docente, si sia assicurato un ottimo tenore di vita. Ai sensi di legge, gli importi dovuti ed eventualmente non ancora versati potranno essere corrisposti direttamente alla IG avente diritto.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., considerata la soccombenza reciproca (della madre per il periodo decorrente da marzo 2025 e del padre per il periodo antecedente), il Tribunale ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 420
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dispone la cessazione del contributo al mantenimento della IG posto a carico del Per_1 padre con decorrenza marzo 2025, con conferma delle precedenti statuizioni Parte_1 fino a febbraio 2025;
- Dispone che corrisponda le somme dovute eventualmente non ancora versate Parte_1 direttamente alla IG;
Per_1
- Compensa interamente le spese di lite. Biella, 09/04/2025
La giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
Il Presidente
dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 420/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via G.B. Amedeo n. 24, con gli avv. Patrizia Saracco e Giuseppe Farrauto, con domicilio in Savona, corso XX Settembre 13 1;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Matteotti n. 19, con l'avv. Nicoletta Solivo, con domicilio in Biella, via Repubblica 49;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente
Conclusioni:
per la parte attrice (formulate con nota del 14 gennaio 2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni diversa istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste e/o ritenute opportune, - in via principale eliminare l'assegno di concorso Per_ nel mantenimento a favore della IG per le ragioni di cui in narrativa, - in via subordinata Per_ ridurre l'assegno di concorso nel mantenimento dovuto dal dott. alla IG nella Parte_1 misura di € 500,00=/600,00= mensili, ovvero la somma che verrà ritenuta congrua e di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda e sino a dicembre 2025 per le ragioni esposte in narrativa, Per_ prevendo la corresponsione diretta in favore della IG oggi maggiorenne. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge.” per la parte convenuta (formulate con nota del 15 gennaio 2025)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Respingere il ricorso presentato dal dottor in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1 confermando l'importo da versarsi da parte del medesimo a titolo di concorso al mantenimento della Per_ IG .
In Via di eventuale istruttoria
Alla luce della documentazione agli atti prodotta dal dottor si chiede che l'Ill.mo Tribunale Pt_1
Voglia ai sensi dell'art. 337-ter sesto comma c.c. incaricare la polizia tributaria ai fini di acquisire le informazioni di carattere economico sui redditi del ricorrente in particolare in ordine al ruolo da questi rivestito nella società Orthopaedic Arthroscopic surgery international srl della quale il dottor isultava amministratore unico. Pt_1
Si insta affinché vengano altresì ricostruiti gli eventuali investimenti ed i beni eventualmente riferibili all'estero al dottor Si insite per essere autorizzati a produrre documentazione attestante Pt_1
l'attività lavorativa con la qualifica di direttore del dottor el Centro di Medicina Rigenerativa Pt_1
OASI a Milano Via Lamarmora avendo appreso, come riferito in sede di osservazioni alla produzione documentale afferente la posizione pensionistica del dottor dell'apertura di un nuovo centro Pt_1 da parte del predetto ove il medesimo riveste il ruolo di direttore Si chiede altresì che i predetti vengano estesi all'attuale moglie del medesimo.
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Le parti hanno una IG, nata a [...] il [...]. Con sentenza del 4 febbraio 2006 Persona_2 il Tribunale, dato atto che le parti avevano cessato di convivere e che la sig. era rientrata CP_1 presso i propri genitori con la minore, poneva a carico del sig. n contributo al mantenimento Pt_1 della IG di € 800,00 mensili rivalutabili per spese ordinarie e del 50% delle spese straordinarie
“purché concordate o, se urgenti, documentate”.
Con ricorso del 6 dicembre 2023 il sig. ilevava che aveva iniziato a lavorare, mentre lui Pt_1 Per_1 aveva diminuito i propri redditi ed era prossimo alla pensione: chiedeva pertanto la cessazione o la riduzione del contributo al mantenimento per la IG. Con memoria del 17 giugno 2024 la sig.
[...] osservava che dal 2020 il sig. contribuiva al mantenimento di in modo CP_1 Pt_1 Per_1 intermittente e che quest'ultima, dopo uno stage retribuito di sei mesi, aveva ripreso a studiare e non risultava dunque ancora autosufficiente: chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Scambiate le memorie, alle udienze del 17 luglio 2024 e dell'11 dicembre 2024 le parti non si conciliavano. La giudice non autorizzava la madre a produrre evidenze dei propri redditi in quanto decaduta. Autorizzava invece il padre a produrre evidenze dei propri redditi da pensione in quanto circostanze sopravvenute. Scambiate le memorie, all'udienza del 19 marzo 2025 la giudice rimetteva la causa in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.”
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., inoltre, “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.”
Ai fini della presente decisione, risulta dirimente prendere in considerazione quanto affermato dalla Per_ parte convenuta nella memoria conclusionale: “Pacifico che oggi abbia concluso il percorso di studi e dal 18.2.2025 ha iniziato un'esperienza lavorativa in un'azienda a Milano. Al momento la retribuzione si aggira sugli € 800,00.” Risulta altresì pacifico che viva da sola a Milano, né Per_1 risulta dagli atti che ella abbia mantenuto un legame con la casa familiare materna.
Deve pertanto ritenersi che sia divenuta definitivamente indipendente: pertanto, a decorrere da Per_1 marzo 2025 non sussiste alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti a carico dei genitori. Per contro, detto obbligo continuava a sussistere fino a febbraio 2025 in considerazione del fatto che era una studentessa universitaria non fuori corso. Per_1
Per quanto concerne l'ammontare del contributo al mantenimento dovuto fino a febbraio 2025, il
Tribunale ritiene di confermare l'importo stabilito con la sentenza del 2006 (€ 800,00 mensili rivalutabili e il 50% delle spese straordinarie concordate o, se urgenti, documentate): se è pur vero che, in confronto al 2006, la madre ha incrementato i propri redditi, mentre il padre con il pensionamento di novembre 2024 li ha diminuiti, è altresì vero che le esigenze di una studentessa universitaria fuori sede sono notevolmente superiori a quelle di un'alunna di scuola dell'infanzia; inoltre, i frequenti bonifici di soggetti privati sul conto corrente dell'attore e i numerosi immobili, anche in località turistiche, su cui questi vanta un diritto di comodato o di abitazione, inducono a ritenere che questi, all'esito di una brillante carriera di medico e di docente, si sia assicurato un ottimo tenore di vita. Ai sensi di legge, gli importi dovuti ed eventualmente non ancora versati potranno essere corrisposti direttamente alla IG avente diritto.
Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., considerata la soccombenza reciproca (della madre per il periodo decorrente da marzo 2025 e del padre per il periodo antecedente), il Tribunale ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 420
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dispone la cessazione del contributo al mantenimento della IG posto a carico del Per_1 padre con decorrenza marzo 2025, con conferma delle precedenti statuizioni Parte_1 fino a febbraio 2025;
- Dispone che corrisponda le somme dovute eventualmente non ancora versate Parte_1 direttamente alla IG;
Per_1
- Compensa interamente le spese di lite. Biella, 09/04/2025
La giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
Il Presidente
dott. Andrea Carli