Articolo 2 della Legge 10 luglio 1971, n. 542
Articolo 1
Versione
22 agosto 1971
Art. 2.
La consegna dell'immobile al comune verra' effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze.
In caso di consegna, in tutto o in parte anticipata, il comune dovra' corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore della parte consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con il quale la consegna stessa viene effettuata.

Entrata in vigore il 22 agosto 1971