TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 118
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.

    La Questura ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per la carenza del visto d'ingresso e l'assenza di nulla osta al lavoro. Le argomentazioni relative all'attività lavorativa e alla presenza di cugini sono irrilevanti in assenza dei presupposti normativi. La carenza del visto è un vizio sostanziale e non sanabile.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 e 10-bis della legge n. 241/90. Difetto di contraddittorio e omessa comunicazione di avvio del procedimento.

    La violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 è sanata ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, prima parte, L. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso data la palese carenza del visto d'ingresso.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo la controversia essere devoluta al giudice ordinario. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice competente.

  • Inammissibile
    Mancanza di impugnazione formale e difetto di giurisdizione

    Il ricorso è inammissibile sia per mancata impugnazione formale sia per difetto di giurisdizione, dovendo la controversia essere devoluta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 118
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 118
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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