TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00118 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00168/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da
EM PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) del decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 31.1.2024; N. 00168/2024 REG.RIC.
B) del provvedimento di respingimento alla frontiera del ricorrente, disposto dall'Ufficio di Polizia di Frontiera - Area Malpensa (VA);
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- EM PR, cittadino albanese, ha fatto ingresso in Italia il 7.1.2023 tramite la frontiera aerea di Bergamo – Orio al Serio per motivi turistici e, in data 14.4.2023, ha richiesto alla Questura di Brescia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando all'istanza copia del passaporto e comunicazione di ospitalità sottoscritta il 9.1.2023 da tale KO BO.
2.- In data 31.1.2024, in sede di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione,
l'Amministrazione ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti normativi per la concessione di un permesso per motivi familiari ed EM PR ha reso una dichiarazione dattiloscritta in cui ha rappresentato che la sua volontà era quella di ottenere un permesso per lavoro, avendo medio tempore reperito un'occupazione.
3.- Contestualmente la Questura di Brescia gli ha notificato un decreto di inammissibilità di quest'ultima istanza ex art. 2 Legge 241/1990, in quanto il PR non risultava in possesso di un visto (né per lavoro subordinato, né di tipo turistico, N. 00168/2024 REG.RIC.
avendo già fruito dei 90 giorni di soggiorno per turismo negli ultimi 180) e neppure risultavano a suo favore “richieste di nulla osta al lavoro né di emersione”.
Dal passaporto dell'interessato, infatti, emergeva che lo stesso fosse uscito dal territorio italiano il giorno stesso della trasmissione dell'istanza (14.4.2023), per farvi rientro il 18.4.2023, meccanismo ripetuto nelle date del 10.8.2023 e del 28.8.2023, del
13.10.2023 e del 15.10.2023 e, da ultimo, del 20.12.2023 e del 7.1.2024, senza fare ricorso ad alcun visto, bensì utilizzando la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza di permesso per motivi familiari.
4.- In pari data il Prefetto di Brescia ha disposto l'espulsione del cittadino straniero – successivamente convalidata dal Giudice di Pace - ed il Questore ne ha disposto l'accompagnamento alla frontiera.
5.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, EM PR ha impugnato entrambi i provvedimenti da quest'ultima adottati, chiedendone l'annullamento.
6.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. ha depositato una relazione con documenti.
7.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell'impugnazione del decreto questorile di accompagnamento alla frontiera per difetto di giurisdizione.
DIRITTO
1.- Il ricorso si affida a tre ordini di censure:
i).- “Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Violazione di Legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo l'Amministrazione omesso di valutare
l'avvenuta assunzione del ricorrente, nel 7/06/2023 (e dunque prima della notifica del provvedimento di inammissibilità), presso la Coedit s.r.l., e la conseguente percezione N. 00168/2024 REG.RIC.
di uno stipendio medio mensile che gli consentirebbe di mantenersi autonomamente in Italia”: il ricorrente lamenta che la Questura avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'istanza nell'immediatezza della richiesta, senza dare corso ad alcun incombente istruttorio e con un provvedimento carente sotto il profilo motivazionale. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della regolare attività lavorativa svolta in Italia sin dal 7.6.2023, della convivenza con i cugini e dell'attribuzione di un codice fiscale, che attesterebbero un effettivo inserimento sociale nel territorio nazionale. Il ricorso, poi, lamenta l'illegittimità dell'espulsione disposta dal Prefetto, difettando i presupposti di cui all'art. 13, commi 2 e 2 bis del
D.Lgs. 286/1998, equivalendo la ricevuta di presentazione dell'istanza di un permesso per motivi familiari ad un titolo di soggiorno;
ii).- “Violazione dell'art. 5 comma 5, del d.lgs. n. 286/98, atteso che
l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare la sopravvenienza di elementi in grado di consentire il rilascio del titolo richiesto e, in specie, non avrebbe considerato
l'avvenuta assunzione del ricorrente presso la società Coedit s.r.l., le integrazioni documentali all'uopo presentate”: risulterebbe violato il disposto dell'art. 5, comma
5, D.Lgs. 286/1998, atteso che la mancanza del visto di ingresso costituirebbe un'irregolarità amministrativa sanabile, trattandosi di un requisito che avrebbe quale unico scopo il controllo della veridicità della documentazione lavorativa prodotta e la reale sussistenza di una futura attività lavorativa - scopo che risulterebbe soddisfatto, trovandosi il PR già in Italia ed essendo parte di un regolare contratto lavorativo, nonché percettore di redditi non valutati dall'Amministrazione;
iii).- “Violazione dell'art. 10 e 10-bis della legge n. 241/90 – art. 3 e 97 Costituzione.
Difetto di contraddittorio – Disparità di trattamento, stante la violazione delle garanzie partecipative conseguenti all'omessa adozione e notifica della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero del cd. “preavviso di rigetto”, nei confronti del ricorrente, considerato “irreperibile” dall'Amministrazione resistente”: N. 00168/2024 REG.RIC.
la Questura avrebbe omesso l'inoltro del preavviso di rigetto, con conseguente violazione delle garanzie partecipative del ricorrente - vizio che non sarebbe sanabile ai sensi del novellato comma II dell'art. 21 octies Legge 241/1990.
2.- Anzitutto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso quanto all'impugnativa del decreto con cui il Questore ha disposto, ex art. 13, comma 4, D.Lgs. 286/1998, quale conseguenza del decreto di espulsione adottato dal Prefetto ex art. 13, comma 2, lettera b), l'accompagnamento del ricorrente alla frontiera (e non già – come indicato in ricorso – il suo respingimento): trattandosi di atto incidente su diritti soggettivi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi al plesso giurisdizionale ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta ex art. 11 c.p.a..
Del resto, lo stesso provvedimento espressamente indica la possibilità di impugnativa ex art. 13, comma 5 bis, D.Lgs. 286/1998.
3.- Parimenti inammissibile è la parte della censura sub II con cui si lamenta l'illegittimità dell'espulsione adottata dal Prefetto: ciò sia perché il provvedimento non risulta essere stato formalmente impugnato, sia perché, anche in questo caso, trattasi di controversia rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
4.- Le residue censure rivolte avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – esaminate congiuntamente
– sono infondate.
Non sussiste alcun difetto istruttorio o motivazionale, dal momento che la decisione della Questura di Brescia si basa sulla pacifica carenza in capo al ricorrente di un visto all'ingresso in Italia e sull'assenza di una richiesta di nulla osta e di una procedura di regolarizzazione – circostanze non messe in contestazione dal ricorso.
Non si comprende, infatti, a quale ulteriore attività istruttoria l'Amministrazione avrebbe dovuto dare corso, atteso che non risulta essere stata rispettata la procedura prevista dal D.Lgs. 286/1998, secondo cui il rilascio di un titolo di soggiorno allo N. 00168/2024 REG.RIC.
straniero extracomunitario postula il precedente possesso di un visto di ingresso, nel caso di specie carente.
Risultano, pertanto, irrilevanti le argomentazioni in merito alla presenza dei cugini del ricorrente in Italia ed allo svolgimento di attività lavorativa: quanto alla prima perché, oltre a difettare la prova della parentela, trattasi di soggetti che non rientrano tra quelli considerati dall'art. 29 D.Lgs. 286/1998 ai fini di un ricongiungimento familiare – essendo invero tale opzione stata rinunciata dal ricorrente in sede di convocazione presso la Questura; quanto alla seconda perché l'espletamento di attività lavorativa non rende di per sé legittima la presenza in Italia di uno straniero che vi ha fatto ingresso irregolarmente (salve norme straordinarie di sanatoria, come quella di cui all'art. 103 del D.L. 34/2020, non rilevante nella fattispecie).
Neppure può ritenersi violato il disposto dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, non integrando la carenza del visto all'ingresso in Italia una “irregolarità amministrativa sanabile”, trattandosi invero di un vizio sostanziale che denota l'assenza di un presupposto normativamente previsto per l'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale, funzionale alla regolazione ed al controllo dei flussi migratori nel nostro Paese.
Da ultimo, neppure coglie nel segno la denunciata violazione dell'art. 10 bis Legge
241/1990: la carenza, a monte, del visto all'ingresso rende il potere esercitato dalla
Questura di natura vincolata, sicché la violazione risulta sanata ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, prima parte, Legge 241/1990, essendo “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00168/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione del decreto con cui il Questore ha disposto l'accompagnamento del ricorrente alla frontiera per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- lo respinge nel resto.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE CC N. 00168/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00118 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00168/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da
EM PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Eliana Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
A) del decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore della Provincia di Brescia il 31.1.2024; N. 00168/2024 REG.RIC.
B) del provvedimento di respingimento alla frontiera del ricorrente, disposto dall'Ufficio di Polizia di Frontiera - Area Malpensa (VA);
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- EM PR, cittadino albanese, ha fatto ingresso in Italia il 7.1.2023 tramite la frontiera aerea di Bergamo – Orio al Serio per motivi turistici e, in data 14.4.2023, ha richiesto alla Questura di Brescia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando all'istanza copia del passaporto e comunicazione di ospitalità sottoscritta il 9.1.2023 da tale KO BO.
2.- In data 31.1.2024, in sede di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione,
l'Amministrazione ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti normativi per la concessione di un permesso per motivi familiari ed EM PR ha reso una dichiarazione dattiloscritta in cui ha rappresentato che la sua volontà era quella di ottenere un permesso per lavoro, avendo medio tempore reperito un'occupazione.
3.- Contestualmente la Questura di Brescia gli ha notificato un decreto di inammissibilità di quest'ultima istanza ex art. 2 Legge 241/1990, in quanto il PR non risultava in possesso di un visto (né per lavoro subordinato, né di tipo turistico, N. 00168/2024 REG.RIC.
avendo già fruito dei 90 giorni di soggiorno per turismo negli ultimi 180) e neppure risultavano a suo favore “richieste di nulla osta al lavoro né di emersione”.
Dal passaporto dell'interessato, infatti, emergeva che lo stesso fosse uscito dal territorio italiano il giorno stesso della trasmissione dell'istanza (14.4.2023), per farvi rientro il 18.4.2023, meccanismo ripetuto nelle date del 10.8.2023 e del 28.8.2023, del
13.10.2023 e del 15.10.2023 e, da ultimo, del 20.12.2023 e del 7.1.2024, senza fare ricorso ad alcun visto, bensì utilizzando la ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza di permesso per motivi familiari.
4.- In pari data il Prefetto di Brescia ha disposto l'espulsione del cittadino straniero – successivamente convalidata dal Giudice di Pace - ed il Questore ne ha disposto l'accompagnamento alla frontiera.
5.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, EM PR ha impugnato entrambi i provvedimenti da quest'ultima adottati, chiedendone l'annullamento.
6.- L'Amministrazione si è costituita con atto di mero stile e nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. ha depositato una relazione con documenti.
7.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell'impugnazione del decreto questorile di accompagnamento alla frontiera per difetto di giurisdizione.
DIRITTO
1.- Il ricorso si affida a tre ordini di censure:
i).- “Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Violazione di Legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo l'Amministrazione omesso di valutare
l'avvenuta assunzione del ricorrente, nel 7/06/2023 (e dunque prima della notifica del provvedimento di inammissibilità), presso la Coedit s.r.l., e la conseguente percezione N. 00168/2024 REG.RIC.
di uno stipendio medio mensile che gli consentirebbe di mantenersi autonomamente in Italia”: il ricorrente lamenta che la Questura avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'istanza nell'immediatezza della richiesta, senza dare corso ad alcun incombente istruttorio e con un provvedimento carente sotto il profilo motivazionale. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto della regolare attività lavorativa svolta in Italia sin dal 7.6.2023, della convivenza con i cugini e dell'attribuzione di un codice fiscale, che attesterebbero un effettivo inserimento sociale nel territorio nazionale. Il ricorso, poi, lamenta l'illegittimità dell'espulsione disposta dal Prefetto, difettando i presupposti di cui all'art. 13, commi 2 e 2 bis del
D.Lgs. 286/1998, equivalendo la ricevuta di presentazione dell'istanza di un permesso per motivi familiari ad un titolo di soggiorno;
ii).- “Violazione dell'art. 5 comma 5, del d.lgs. n. 286/98, atteso che
l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare la sopravvenienza di elementi in grado di consentire il rilascio del titolo richiesto e, in specie, non avrebbe considerato
l'avvenuta assunzione del ricorrente presso la società Coedit s.r.l., le integrazioni documentali all'uopo presentate”: risulterebbe violato il disposto dell'art. 5, comma
5, D.Lgs. 286/1998, atteso che la mancanza del visto di ingresso costituirebbe un'irregolarità amministrativa sanabile, trattandosi di un requisito che avrebbe quale unico scopo il controllo della veridicità della documentazione lavorativa prodotta e la reale sussistenza di una futura attività lavorativa - scopo che risulterebbe soddisfatto, trovandosi il PR già in Italia ed essendo parte di un regolare contratto lavorativo, nonché percettore di redditi non valutati dall'Amministrazione;
iii).- “Violazione dell'art. 10 e 10-bis della legge n. 241/90 – art. 3 e 97 Costituzione.
Difetto di contraddittorio – Disparità di trattamento, stante la violazione delle garanzie partecipative conseguenti all'omessa adozione e notifica della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero del cd. “preavviso di rigetto”, nei confronti del ricorrente, considerato “irreperibile” dall'Amministrazione resistente”: N. 00168/2024 REG.RIC.
la Questura avrebbe omesso l'inoltro del preavviso di rigetto, con conseguente violazione delle garanzie partecipative del ricorrente - vizio che non sarebbe sanabile ai sensi del novellato comma II dell'art. 21 octies Legge 241/1990.
2.- Anzitutto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso quanto all'impugnativa del decreto con cui il Questore ha disposto, ex art. 13, comma 4, D.Lgs. 286/1998, quale conseguenza del decreto di espulsione adottato dal Prefetto ex art. 13, comma 2, lettera b), l'accompagnamento del ricorrente alla frontiera (e non già – come indicato in ricorso – il suo respingimento): trattandosi di atto incidente su diritti soggettivi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi al plesso giurisdizionale ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta ex art. 11 c.p.a..
Del resto, lo stesso provvedimento espressamente indica la possibilità di impugnativa ex art. 13, comma 5 bis, D.Lgs. 286/1998.
3.- Parimenti inammissibile è la parte della censura sub II con cui si lamenta l'illegittimità dell'espulsione adottata dal Prefetto: ciò sia perché il provvedimento non risulta essere stato formalmente impugnato, sia perché, anche in questo caso, trattasi di controversia rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
4.- Le residue censure rivolte avverso il decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – esaminate congiuntamente
– sono infondate.
Non sussiste alcun difetto istruttorio o motivazionale, dal momento che la decisione della Questura di Brescia si basa sulla pacifica carenza in capo al ricorrente di un visto all'ingresso in Italia e sull'assenza di una richiesta di nulla osta e di una procedura di regolarizzazione – circostanze non messe in contestazione dal ricorso.
Non si comprende, infatti, a quale ulteriore attività istruttoria l'Amministrazione avrebbe dovuto dare corso, atteso che non risulta essere stata rispettata la procedura prevista dal D.Lgs. 286/1998, secondo cui il rilascio di un titolo di soggiorno allo N. 00168/2024 REG.RIC.
straniero extracomunitario postula il precedente possesso di un visto di ingresso, nel caso di specie carente.
Risultano, pertanto, irrilevanti le argomentazioni in merito alla presenza dei cugini del ricorrente in Italia ed allo svolgimento di attività lavorativa: quanto alla prima perché, oltre a difettare la prova della parentela, trattasi di soggetti che non rientrano tra quelli considerati dall'art. 29 D.Lgs. 286/1998 ai fini di un ricongiungimento familiare – essendo invero tale opzione stata rinunciata dal ricorrente in sede di convocazione presso la Questura; quanto alla seconda perché l'espletamento di attività lavorativa non rende di per sé legittima la presenza in Italia di uno straniero che vi ha fatto ingresso irregolarmente (salve norme straordinarie di sanatoria, come quella di cui all'art. 103 del D.L. 34/2020, non rilevante nella fattispecie).
Neppure può ritenersi violato il disposto dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998, non integrando la carenza del visto all'ingresso in Italia una “irregolarità amministrativa sanabile”, trattandosi invero di un vizio sostanziale che denota l'assenza di un presupposto normativamente previsto per l'ottenimento di un regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale, funzionale alla regolazione ed al controllo dei flussi migratori nel nostro Paese.
Da ultimo, neppure coglie nel segno la denunciata violazione dell'art. 10 bis Legge
241/1990: la carenza, a monte, del visto all'ingresso rende il potere esercitato dalla
Questura di natura vincolata, sicché la violazione risulta sanata ai sensi dell'art. 21 octies, comma II, prima parte, Legge 241/1990, essendo “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00168/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione del decreto con cui il Questore ha disposto l'accompagnamento del ricorrente alla frontiera per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- lo respinge nel resto.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE CC N. 00168/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO