Sentenza 19 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 00.74 5 .
0.1 LA CORTE U RE A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 14255/98 - Consigliere - Cron.1535 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.12/10/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 6000. per diritti L. ISTITUTO DI VIGILANZA LA FOLGORE SRL, in persona del it legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CANCELLERIA SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETINO PLACIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale... al Sig. 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. il22 FEB. 2001 4199 rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA IL CANCELLIERE -1- FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 68/97 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 28/07/97 R.G.N. 1123/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo del 18 maggio 1995 il PR di Siracusa in funzione di giudice del Lavoro condannò LA FOLGORE S.r.l. al pagamento della somma di lire 557.206.906 per contributi e somme aggiuntive. La società, proponendo opposizione, lamentò che l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) aveva erroneamente sostenuto che il diritto agli sgravi fiscali spettasse solo agli imprenditori che applicavano i contratti collettivi nazionali di lavoro, e rilevò che la legge (d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, in legge 7 dicembre 1989 n. 389) faceva menzione solo dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, e non distingueva fra contratti collettivi nazionali o provinciali. Еколо Il PR accolse l'opposizione. Il Tribunale, accogliendo l'appello dell'INPS, respinse l'opposizione al decreto ingiuntivo. Afferma il Tribunale che condizione per il diritto agli sgravi è la corresponsione di retribuzioni non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.); ciò è deducibile anche dall'art. 6 dodicesimo comma del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge n. 389 del 1989) per cui gli sgravi non spettano ai datori che non comunichino all'INPS il c.c.n.l. applicato: prevedendo questa comunicazione, la normativa presuppone che gli sgravi siano condizionati alla predetta applicazione. Aggiunge il Tribunale che gli sgravi sono concessi anche alle imprese operanti nel Mezzogiorno le quali, con accordi aziendali stipulati con organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, abbiano recepito gli accordi 3 provinciali di riallineamento stipulati dalle predette organizzazioni;
e l'art. 2 bis primo comma della legge 3 agosto 1990 n. 210, recependo la predetta normativa, prevede che gli accordi provinciali ed aziendali siano depositati entro il 31 maggio 1991 presso l'UPLMO (i provinciali) e le sedi INPS (gli aziendali). E nel caso in esame, da un canto le retribuzioni erano inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e d'altro canto non risultava esistente e depositato presso gli indicati uffici alcun accordo provinciale od aziendale. диаго Per la cassazione di questa sentenza ricorre LA FOLGORE S.r.l., percorrendo le linee di tre motivi, coltivati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 12 disp. prel. al cod. civ., dell'art. 1 comma primo della legge 7 dicembre 1989 n. 389, e dell'art. 113 primo comma cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che l'art. 9 della predetta legge esclude dagli sgravi (previsti dall'art. 6) i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1 comma primo;
questa norma a sua volta dispone che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, ! contratti collettivi .."; e poiché anche i contratti provinciali ed aziendali sono contratti collettivi, in assenza di limitazioni, l'ampiezza del termine letterale dell'indicata norma conduce a comprendere nei “contratti collettivi" ivi previsti anche i contratti provinciali. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. cod. civ. e 113 primo comma cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che, sul piano storico, vi è stata un'evoluzione dell'intenzione normativa, in quanto a. la condizione, che le leggi 5 agosto 1978 n. 502 e 28 novembre 1980 n. 782 prevedevano per la fruizione del beneficio (l'osservanza dei contratti collettivi nazionali), non era stata poi prevista nell'art. 1 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17 (in legge 25 marzo 1983 n. 79) e nell'art. 1 del d.l. 21 gennaio 1984 n. 4 (in legge 22 marzo 1984 n. 30); e la normativa successiva (art. 3 primo comma lettera “c” della legge 31 luglio 1986, art. 1 decimo comma del d.l. 28 agosto 1987 n. 358, il d.l. 30 ottobre 1987 n. 442 e la legge 29 febbraio 1988 n. 48) aveva condizionato il beneficio al pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali (la S.C. aveva sottolineato il mutamento del criterio normativo: Cass. 5 giugno 1996 n. 5217); b. la legislazione successiva (d.l. 28 marzo 1989 n. 110, d.l. 29 maggio 1989 n. 196, d.l. 5 agosto 1989 n. 279, e d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 in legge 7 dicembre 1989 n. 389) menziona poi come parametro solo i “contratti collettivi", con una formuła che recepisce l'evoluzione normativa;
la ratio della nuova previsione normativa è riconoscere ampio spazio all'autonomia collettiva, in quanto più vicina agli interessi dei lavoratori, per fissare i parametri retributivi in base alla rilevanza delle condizioni territoriali;
diversamente, le imprese meridionali, economicamente meno solide, potendo più difficilmente adeguarsi ai c.c.n.l., più difficilmente goderebbero dei vantaggi normativi previsti;
anche 5 il deposito del contratto collettivo presso le sedi dell'INPS non è condizione per la fruizione del beneficio, bensì meccanismo per consentire all'INPS di conoscere i contratti collettivi nazionali di lavoro, meno agevolmente conoscibili dall'INPS. c. l'art. 5 della legge 28 novembre 1996 n. 608 ha poi prorogato la sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6 nono comma lettera "c" della legge 7 dicembre 1989 n. 389 per le imprese che recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo, disponendo che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi è quella fissata dagli accordi stessi, e precisando che la disposizione stessa è interpretazione autentica dell'art. 1 primo comma e dell'art. 6 nono comma lettera “c” della legge 7 dicembre 1989 n. 389, e disponendo in tal modo una specie di "moratoria". Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 secondo comma, 4 e 35 primo comma Cost., e degli artt. 1 primo comma, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 389 del 1989, la ricorrente sostiene che la disciplina degli sgravi contributivi ha la finalità di "garantire ed incrementare i livelli occupazionali nei territori depressi del Mezzogiorno d'Italia"; la restrittiva interpretazione del Tribunale, costringendo gli imprenditori meridionali ad applicare i più onerosi contratti collettivi nazionali, con la conseguente riduzione dell'occupazione, è in contrasto con questa finalità, e determina una disparità (sia nell'ambito di imprese che dei lavoratori) fra il Mezzogiorno e le altre zone. 6 Con la memoria la ricorrente sostiene in via principale che, avendo la società stipulato contratto aziendale di recezione dell'accordo provinciale di riallineamento per le imprese del settore, “ogni azione che abbia per fondamento il recupero di sgravi e di fiscalizzazione per il mancato rispetto dei contratti collettivi deve ritenersi caducata”; “lo jus superveniens (legge n. 608 del 1996, modificata dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997) ha LE infatti determinato carenza di interesse ad agire per entrambe le parti in quanto ha eliminato completamente la posizione in contrasto tra di esse esistente”; ed “è venuta meno la necessità di una pronuncia”; ed il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta la cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado”. Insiste in subordine per l'accoglimento del ricorso.
2. E' pregiudiziale l'esame della richiesta formulata con la memoria. La cessazione della materia del contendere presuppone l'assenza di contrasto fra le parti sull'oggetto dedotto in controversia. Nel caso in esame, l'assenza di questa convergenza (il resistente Istituto con la memoria e con la discussione ha concluso per la reiezione del ricorso) evidenzia la permanenza del contrasto. Per mera esigenza di completezza è da osservare che da un canto la normativa segnalata con la memoria preesisteva al ricorso per cassazione: non costituisce jus superveniens. E' da aggiungere che non è dedotta l'osservanza delle condizioni necessarie alla stipulazione dell'accordo (fra le quali il contenuto dell'atto, in quanto coerente con la finalità normativa, ed il prescritto deposito). 7 3. In ordine al merito, i motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. E' da premettere che l'art. 1 primo comma del d. I. 9 ottobre 1989 in legge 7 dicembre 1989 n. 389 dispone che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale Inves non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Oggetto della controversia è il diritto agli sgravi fiscali. L'INPS nega il diritto, per l'assenza delle condizioni di legge: pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle previste dal c.c.n.l., ovvero a quelle previste da accordi provinciali di riallineamento stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, recepiti con accordi aziendali e depositati presso l'UPLMO. La ricorrente, sostenendo che la formula normativa "accordi collettivi" (prevista dall'art. 1 primo comma della legge 7 dicembre 1989 n. 389) comprenda (per l'ampia lettera della legge e l'interpretazione storica della stessa) anche i contratti collettivi provinciali, deduce che l'osservanza di questi contratti è sufficiente ad integrare la condizione prevista dalla legge.
4. L'espressione "contratti collettivi", contenuta in questa disposizione, è da riferire ai contratti collettivi nazionali e provinciali. Condizione per il godimento del beneficio secondo la letterale formulazione 8 della disposizione, è l'osservanza del contratto nazionale e (ove migliorativo) del contratto provinciali.
5. La necessità di questa osservanza è deducibile in prímo luogo da elementi interni alla stessa disposizione. Da un'angolazione storica (aspetto analiticamente coltivato con il много ricorso della società: pp. 16 - 28), è da considerare il rilievo normativo costantemente conferito al contratto collettivo nazionale;
il legislatore, nel condizionare il riconoscimento di particolari benefici contributivi ai datori (sgravio, quale beneficio limitato territorialmente;
e fiscalizzazione, quale beneficio limitato non territorialmente, bensì per settore: Cass. 11 gennaio 2000, n. 227), si è richiamato lungamente e costantemente all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ciò, per la concessione del “credito” previsto dall'art. 1 del d. l. 7 febbraio 1977 n. 15 (in legge 7 aprile 1977 n. 102), precisato dall'art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573, confermato dal d. 1. 30 gennaio 1978 n. 15 (in legge 22 marzo 1978 n. 75) e poi dal d. 1. 6 luglio 1978 n. 353 (in legge 5 agosto 1978 n. 502). Questo decreto, le cui disposizioni sono poi confermate con il d. 1. 30 gennaio 1979 n. 20 (in legge 31 marzo 1979 n. 92), riconosce anche una riduzione ed una parziale esenzione contributiva, allargando il settore di applicazione, e prevedendo una condizione più specifica: “assicurare ai dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”. Anche questa condizione fa riferimento ai contratti collettivi nazionali. 9 Attraverso reiterati richiami (per proroga dei termini di efficacia), la stessa condizione è prevista fino alla legge 28 febbraio 1986 n. 45, lungo articolata normativa, che si snoda attraverso l'art. 1 quarto comma del d.l. 9 luglio 1980 n. 301 (non convertito in legge), l'art. 38 quarto comma del d.l. 30 agosto 1980 n. 503 (non convertito in legge), l'art. 1 primo comma della legge 28 novembre 1980 n. 782, il d. I. 28 luglio 1981 n. 395 (in legge 25 деного settembre 1981 n. 534), il d.l. 16 novembre 1981 n. 646 (in legge 15 gennaio 1982 n. 3), l'art. 1 del d.l. 24 marzo 1982 n. 91 (in legge 21 maggio 1982 n. 267), il d.l. 1° ottobre 1982 n. 694 (in legge 29 novembre 1982 n. 881), il d. 1. 29 gennaio 1983 n. 17 (in legge 25 marzo 1983 n. 79), il d.l. 21 gennaio 1984 n. 4 (in legge 22 marzo 1984 n. 30), il d.l. 21 gennaio 1984 n. 4 (in legge 4 agosto 1984 n. 430), il d.l. 29 giugno 1984 n. 277 (in legge 4 agosto 1984 n. 430), il d. 1. 1° marzo 1985 n. 44 (in legge 26 aprile 1985 n. 155), il d.l. 30 dicembre 1985 n. 787 (in legge 28 febbraio 1986 n. 45). Con l'art. 3 primo comma del d. 1. 3 luglio 1986 n. 328 (in legge 31 luglio 1986 n. 440), la condizione per il beneficio è ampliata (ed in tal modo resa più onerosa): il beneficio non spetta per i lavoratori che “a. non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b. siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro non inferiori a quelli effettivamente svolti;
c. siano stati denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali”. I “contratti provinciali" menzionati in questa disposizione sono un'estensione e non una limitazione della condizione. 10 Questa Corte ritiene che la diversa interpretazione della norma, data da Cass. 22 maggio 1997 n. 4560, per cui è “sufficiente che il trattamento economico applicato ai dipendenti sia comunque conforme ad uno dei contratti collettivi vigenti" (nazionale o provinciale), non sia convincente. Ciò è deducibile, sul piano letterale, dalla particella di congiunzione "e", per cui sono da osservare non solo i contratti nazionali bensì i блого provinciali (né l'osservanza di questi resta sufficiente, essendo necessaria la congiunta osservanza, nei livelli retributivi, anche dei primi); e, da questa angolazione, sono da notare l'eguale formulazione dell'art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573 ("contratti collettivi nazionali ed accordi aziendali”; né è sorto dubbio interpretativo sulla necessità della congiunta applicazione di questi negozi per il beneficio ivi previsto;
per l'applicabilità degli accordi aziendali, solo se migliorativi, Cass. n. 9816 del 1994) e la diversa formulazione dell'art. 1 primo comma del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 ("accordi collettivi o contratti individuali"). Al fine di questa estensione è tuttavia determinante, sul piano logico, l'intenzione normativa, come emerge dal secondo comma della disposizione in esame (art. 3, precedentemente indicato: “i benefici di cui al primo comma non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una sola delle condizioni previste dallo stesso comma”). In tal modo, con la vigenza di un contratto provinciale, diventa necessaria l'osservanza di entrambi i contratti (nazionale e provinciale): ed attraverso questa congiunta osservanza la condizione si estende all'applicazione del trattamento più favorevole. La ragione della norma è che il beneficio non potrebbe essere concesso al datore che applichi (pur nell'osservanza di contratti provinciali) 11 importi retributivi inferiori a quelli previsti dal contratto nazionale;
né, nel contempo, al datore che (pur nell'osservanza del contratto nazionale), applichi importi retributivi inferiori a quelli previsti dal contratto provinciale migliorativo. La successiva normativa (in cui rientra la norma in esame: art. 1 primo comma del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, in legge 7 dicembre 1989 n. 389) recepisce la logica di questo ampliamento, e ne estende lo spazio agli "accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione ། di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Anche con questa disposizione il contratto collettivo nazionale resta necessario elemento per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo (per questa necessità, Cass. nn. 4034 del 2000, 6024 del 2000 e 7951 del 2000): ciò, per assicurare ai lavoratori di un unico settore economico non tanto "una pensione di pari ammontare", bensì una pensione non inferiore ad un pari ammontare (determinato con la base contributiva nazionale, e pertanto unica per tutti, differenziata con eventuali elementi migliorativi). Con l'indicato decreto legge (9 ottobre 1989 n. 338) si delinea, nel contempo, per alcune imprese territorialmente individuate, la possibilità di una sospensione della condizione (la necessaria conformità ai livelli retributivi previsti dall'art. 1 primo comma) per il godimento degli sgravi, sulla base di un graduale riallineamento alle retribuzioni previste dall'art. 1 dello stesso decreto (art. 6 undicesimo comma). Ed il contestuale D.M. 21 ottobre 1989 specifica gli strumenti del "riallineamento" (accordi aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, comunicati entro 15 giorni all'INPS, i quali recepiscono gli 12 accordi provinciali depositati presso l'UPLMO, e finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti nazionali di lavoro). Anche questi accordi, nel contemperamento di altre esigenze (fra le quali la necessità di "salvaguardare i livelli occupazionali" consentendo, Много con la graduale maggiorazione dei livelli retributivi ed il contestuale godimento di benefici diversamente non usufruibili, l'emersione di rapporti lavorativi contra legem ed il graduale adeguamento alla normativa del settore: esigenze alle quali diventa particolarmente sensibile la successiva normativa, anche per finalità fiscali e, più in generale, per la tutela del lavoro), sono diretti ad ottenere la piena osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E la stessa interpretazione autentica (che la ricorrente invoca) delle norme relative alla corresponsione retributiva delineata dal d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, interpretazione formulata dall'art. 5 quarto comma del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510 (per cui la retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione dei contributi è quella fissata dagli accordi di riallineamento, entro particolari limiti di contenimento) conferma questo obiettivo (cui, attraverso l'interlocutoria stipulazione degli accordi, è diretta): l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ed invero, attraverso gli accordi di riallineamento, l'attenzione normativa nei confronti del contratto nazionale non cessa, bensì si protrae e si intensifica. Ciò a cui il legislatore rinuncia, al fine di conseguire il riallineamento delle retribuzioni ai livelli del c.c.n.l., e solo per le imprese territorialmente individuate e legittimate agli sgravi, è l'osservanza di 13 maggiori livelli retributivi previsti accordi collettivi o contratti individuali migliorativi (quale più elevato obiettivo, presente nella precedente normativa: art. 3 primo comma del d.l. 3 luglio 1986, e, per il beneficio del credito, art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573); la ragione di questa rinuncia è nel fatto che la normativa è diretta a datori che sono lontani dall'osservanza dei livelli retributivi nazionali: la gradualità del riallineamento a questi livelli esclude, di per sé, il più elevato obiettivo Диого dell'applicazione di eventuali migliorativi livelli previsti da contratti provinciali. Ed in questo settore (determinazione della retribuzione contributiva, e riduzione per fiscalizzazione e sgravi) la stessa terminologia normativa conserva una sua coerenza: la qualificazione di "contratti collettivi” è data ai contratti nazionali e (con la recezione dell'ampliamento disposto con l'art. 3 primo comma del d.l. 3 luglio 1986 n. 328) provinciali, e la qualificazione di "accordi" (quali negozi a contenuto limitato, che generalmente costituiscono specificazione o modificazione di particolari contenuti del contratto o della legge che a tanto li legittima) è riservata ai negozi aziendali (art. 2 secondo comma della legge 8 agosto 1977 n. 573), ai negozi provinciali diretti al riallineamento, ed a quelli aziendali diretti alla recezione del riallineamento (D.M. precedentemente indicato;
art. 5 del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, in legge 28 novembre 1996 n. 608; ed in tale spazio, pur nell'ambito di un diverso settore, sono da inquadrare anche i negozi interconfederali, come l'accordo 5 maggio 1965). Gli accordi di riallineamento da un canto sono una conferma che il collettivo nazionale resta (pur come obiettivo dacontratto 14 raggiungere attraverso gradualità) il parametro per la determinazione del livello di retribuzione contributiva. D'altro canto costituiscono il riscontro dell'insufficienza, a tal fine, dei contratti provinciali che prevedano inferiori livelli retributivi: se la sospensione del condizionamento dei benefici è conseguibile solo attraverso la recezione degli accordi provinciali di riallineamento (ai contratti collettivi nazionali), gli eventuali Rudo “contratti provinciali" che abbiano deteriore contenuto, restano a tal fine insufficienti.
6. Da un'angolazione logica, la predetta interpretazione, per cui la formula "contratti collettivi" prevista dall'art. 1 primo comma del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (in legge 7 dicembre 1989 n. 389) comprende i contratti provinciali non alternativamente bensì congiuntamente ai contratti nazionali (in quanto la retribuzione quivi stabilita concorre necessariamente a determinare la retribuzione contributiva), ha poi formale riscontro nell'art. 6 dodicesimo comma dello stesso decreto legge: la necessità che il datore comunichi all'INPS il contratto collettivo nazionale di lavoro, che egli applica, presuppone che la retribuzione contributiva prevista dall'art. 1 primo comma (di cui con la fiscalizzazione è disposta riduzione) sia fissata con l'osservanza dei livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.
7. Dall'angolazione dell'intenzione normativa, come è stato osservato anche in dottrina, la fiscalizzazione degli oneri sociali ha la funzione di ridurre il costo del lavoro derivante dalla normativa vigente, e, nell'ambito di questa normativa, dalla disciplina collettiva nazionale;
e pertanto, il beneficio non è concesso a colui che non applica questa 15 disciplina. In tal modo, ove il costo del lavoro derivante dal contratto collettivo nazionale (pur con il consenso delle contrattualmente ridotto, laorganizzazioni aziendali) sia stato fiscalizzazione non può svolgere la sua funzione. Diversamente, ai datori che, in applicazione di contratti collettivi provinciali od aziendali, godono del beneficio costituito dalle minori retribuzioni, sarebbe dato l'ulteriore beneficio della riduzione. биоло Ed il normativo riconoscimento di questo beneficio in presenza di livelli retributivi inferiori e di accordi di riallineamento, è il riscontro che il beneficio è espressamente condizionato a questi accordi, in assenza dei quali resta precluso dai minori livelli retributivi. Nel caso in esame, i fatti accertati dal giudice di merito (le retribuzioni erano inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e non risultava esistente e depositato presso gli indicati uffici alcun accordo provinciale od aziendale), che escludono il diritto agli sgravi, non sono contestati dalla ricorrente. Gli accordi di riallineamento sono lo strumento per differenziare il trattamento di situazioni diseguali, in modo da applicare il principio di eguaglianza. Anche quanto lamentato con il terzo motivo del ricorso è infondato. Il ricorso deve essere respinto. Motivi di equità e lo stesso sviluppo dell'iter processuale conducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 16
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE бакт Спосо Ropio be uns де се IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 1.9 GEN. 2001. I IL COLLABORATORE D , DE CANCELLERÍA A O S S L 0 1 L A . 3 O T , 3 B T R A 5 I S D 'A . E P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S -8 O IM N 1 A E 1 A D S D E I E , E A O G T O R G N T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 17