Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7768
CASS
Sentenza 19 maggio 2003

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In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di vendita unitamente alla raccomandata contenente la proposta non è imposta dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 a pena di inefficacia, sicché la comunicazione della proposta di alienazione è valida anche se non venga trasmesso il preliminare, purché sia ugualmente conseguita la finalità di consentire l'esercizio della prelazione. Trattandosi di una forma imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore per permettergli di valutare la convenienza o meno di esercitare la prelazione, la stessa comunicazione, e a maggior ragione la trasmissione del preliminare, diventano inutili quando risulti in qualsiasi modo che per iniziativa del proprietario - venditore il coltivatore ha avuto piena conoscenza della proposta di vendita, dovendosi in questo caso ritenere realizzata la finalità della legge.

Il diritto di prelazione agraria, che si esercita secondo lo schema delineato dagli artt. 1326 - 1329 cod. civ., e cioè attraverso lo scambio della proposta e dell'accettazione, sorge per effetto della comunicazione del proprietario e non per il fatto che si è stipulato il contratto preliminare di vendita a terzi, sicché il titolare del diritto di prelazione, che abbia ricevuto la comunicazione, non può rimandare l'esercizio del diritto al momento nel quale gli verrà data notizia del perfezionamento del preliminare, sostenendo che gli è stato comunicato semplicemente che sono pendenti trattative e, se lo fa, incorre in decadenza.

Il titolare del diritto di prelazione, che non lo abbia esercitato, non ha diritto al riscatto ove sia semplicemente differita la data del contratto definitivo di vendita fissata nel preliminare notificatogli, salvo che il differimento non sia così notevole da comportare sostanziale mutamento delle condizioni indicate nella proposta.

In tema di prelazione agraria, la norma che prevede le formalità della comunicazione, pur perseguendo finalità di interesse sociale (creazione di imprese coltivatrici moderne ed efficienti con conseguente incremento della produttività agricola), ha carattere dispositivo e non cogente e inderogabile, sicché è rimessa all'iniziativa delle parti l'adozione di forme alternative di comunicazione, purché idonee a consentire la piena conoscenza della proposta in funzione dell'esercizio della prelazione. E nell'ambito del principio generale di libertà delle forme è sufficiente anche la forma verbale, non derivando alcun ostacolo dalla disposizione di cui all'art. 1351 cod. civ., che per i contratti preliminari aventi forma scritta richiede "ad substantiam" la medesima forma, poiché la comunicazione non ha natura di proposta contrattuale.

In tema di prelazione agraria, mentre il colono o affittuario coltivatore diretto del fondo ha interesse a conoscere fin dal momento della comunicazione della proposta il nome del compratore onde potere valutare l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione con riferimento alle qualità dello stesso, identico interesse non ha il proprietario coltivatore diretto di fondo confinante, in quanto, per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione, egli non subentra in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo, sicché è valida la comunicazione della proposta di alienazione del fondo che venga fatta al proprietario coltivatore diretto di fondo confinante senza l'indicazione del nome del terzo acquirente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7768
Data del deposito : 19 maggio 2003

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