Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 2025 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Nel caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita' permanente di grado non inferiore all'80 per cento, liquidata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , spetta al coniuge ed ai figli superstiti di cui all'articolo 85 del predetto testo unico, uno speciale assegno continuativo mensile pari ad una quota parte della rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato:
il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; se superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo;
il 20 per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta';
il 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'assicurato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.
Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita e' loro corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'.
Sono compresi tra i superstiti di cui al presente articolo, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati entro trecento giorni da tale data. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all' articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 , e' ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale", e (con l'art. 11 comma 3) che "In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilita' permanente previsto dagli articoli 1, primo comma , e 8, primo comma, lettera b), della legge 5 maggio 1976, n. 248 , concernente lo speciale assegno continuativo mensile, e' ridotto dall'80 al 65 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 21 comma 1) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982." - Art. 2.
La somma degli assegni spettanti ai superstiti di cui al precedente articolo, nelle misure a ciascuno come sopra assegnate, non puo' superare l'importo della rendita di inabilita' permanente percepita dall'assicurato al momento del decesso. Nel caso in cui la somma predetta superi la rendita di inabilita' permanente, i singoli assegni sono proporzionalmente ridotti entro tale limite. Qualora uno o piu' assegni abbiano in seguito a cessare i rimanenti sono proporzionalmente reintegrati fino alla ricorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione dei singoli assegni non puo', peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi dell'articolo precedente. - Art. 3.
I superstiti di cui all'articolo 1, hanno diritto allo speciale assegno sempre che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari o assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti, erogate con carattere di continuita' dallo Stato, dagli altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dello assegno sopraindicato.
Dal calcolo dei redditi e' escluso il reddito dominicale della casa di abitazione.