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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14837 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18857/2025 R.G. proposto da: NE Ilaria, c.f. [...]; NE Germana, c.f. SBGMN68P49H501V; Compagnone Irma, c.f. [...]; NE TI, c.f. [...] -ricorrenti- contro Comune Di Fiumicino, c.f. 97086740582, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n. 1830/2025 depositata il 20/03/2025. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14837 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: SPAVENTI LAVINIA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere IA AV. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TA De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi per le ricorrenti l'Avv. Carmine Laurenzano e per il controricorrente l'Avv. Elena Conte. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Fiumicino richiese ad RT NE il pagamento della IMU e della TASI per l’anno 2016, in relazione ad alcuni terreni di sua proprietà, ricadenti dell’area di Isola Sacra;
il contribuente propose impugnazione avverso la CGT di I grado;
nel corso di quel procedimento, in data 3.2.2023, le odierne ricorrenti si costituivano in giudizio, in conseguenza del decesso di RT NE, avvenuto il 8.1.2023; con sentenza n. 5270 del 2023 la CGT di I grado ha rigettato il ricorso;
le eredi di RT NE hanno impugnato la sentenza di I grado;
l’appello è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1830/2025, depositata il 20.3.2025. 2. Avverso la sentenza della CGT di II grado le odierne ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3. Il Comune di Fiumicino ha resistito con controricorso 4. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che le ricorrenti hanno chiesto la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 19579/2024, chiamato per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo (IMU e TASI 2015). 1.1. L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che non sempre possono essere 3 omologate. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 30/10/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienza. 2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (applicabile al processo tributario ex art. 1 c. 2 d.lgs. 546/1992) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello avrebbe dovuto accertare e dichiarare l’avvenuto “giudicato sostanziale esterno” in favore delle eredi SABLONE, in virtù della sentenza n. 2077/2023 ritualmente prodotta in giudizio munita di attestato di passaggio in giudicato, la quale aveva accolto le loro ragioni in relazione alla annualità 2012 degli stessi tributi. L’eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta infondata dalla CGT di II grado, in quanto “si riferisce ad una annualità del medesimo tributo di quattro anni precedenti il provvedimento impugnato. I presupposti di fatto e di diritto sono pertanto diversi da quelli all’esame. Inoltre, quanto statuito nella citata sentenza vale con esclusivo riferimento alle prospettazioni delle parti, non del tutto coincidenti con quelle oggi all’esame. Gli atti impugnati, inoltre, contengono riferimenti a diverse Delibere comunali e ulteriori provvedimenti successivi”. 2.1 Inoltre, con memoria depositata in data 3.4.2026, parte ricorrente ha illustrato un elemento sopravvenuto, rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza n. 475 del 2026 della CGT di II grado del Lazio, resa tra le stesse parti, invocando il relativo dictum, attinente alle medesime imposte TASI e IMU per l’annualità 2017. Tale sentenza ha affermato: “è fatto pacifico - documentalmente dimostrato e comunque non è contestato dal Comune resistente (agli effetti dell'art. 115 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario) - che sugli immobili in questione di proprietà degli odierni ricorrenti insistano tre tipologie di vincolo: -idrogeologico da esondazione (peraltro insistente su quasi tutta la zona denominata ISOLA SACRA) a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -idrogeologico da alluvione anch'esso a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -presenza di gas endogeni 4 Co2 (livello massimo C). Tali superiori vincoli incidono, in concreto, sull'effettiva possibilità di edificazione dei terreni stessi e, quindi, sul presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992, assimilabili a vincoli di verde pubblico”. Parte ricorrente sostiene che il giudicato anteriore (annualità 2012) e il successivo (annualità 2017) facciano stato anche per le annualità intermedie, in discussione nel presente procedimento (R.G. n. 18857/25, per annualità 2016) e nel procedimento analogo (R.G. n. 19579/24, per annualità 2015) in quanto la natura edificabile dei terreni, non sarebbe, come sostenuto nella sentenza qui impugnata, un “elemento mutevole nel tempo”, ma il derivato – in termini negativi di inedificabilità assoluta di fatto – di una qualificazione giuridica dei (sempre medesimi) vincoli idrogeologico, da alluvione e da emissione di gas nocivi, pacificamente sussistenti. 2.2 Il motivo, relativo alla efficacia espansiva del giudicato relativo a diversa annualità tributaria, deve essere disatteso. 2.3. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, escludendo che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità I.C.I. o I.M.U. possa avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene (Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 8747/2025). Peraltro, l'attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale 5 ordinamento processuale (Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 23723/2013; Cass. n. 14509/2016). Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento di una certa pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass n. 1531/1976; Cass. n. 19679/2003; Cass. n. 216561/2010; Cass. n. 2270/2024). In definitiva, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025). 2.4. Nel caso di specie, dunque, le statuizioni irrevocabili relative alle sentenze n. 2077/2023 e n. 475/2026 invocate dalle ricorrenti non sono vincolanti in altri giudizi, aventi ad oggetto analoghi tributi, pretesi in annualità diverse, come quella in esame (2016). Ciò in quanto le relative decisioni irrevocabili si fondano su un elemento mutevole, quale la edificabilità del terreno e su di una qualificazione giuridica (eventuale natura di vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dal concreto atteggiarsi dei vincoli idrogeologico, da esondazione e da esalazione imposti sui terreni di proprietà delle ricorrenti) che non può limitare altri giudici nell’esercizio delle funzioni di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla loro cognizione. Infatti, in termini generali, il vincolo idrogeologico, da alluvione o da esalazione, pur potendo comprimere in modo anche significativo la potenzialità edificatoria di un terreno, non ne esclude per ciò solo, in radice, la vocazione edificatoria, in quanto esso va inserito e valutato nel caso concreto, sulla base della situazione di fatto, della oggettiva consistenza del terreno, degli strumenti edificatori a protezione della incolumità pubblica, tutti elementi che possono variare di anno in anno e che sono suscettibili di diversificazione a seconda del mutare delle condizioni idrogeologiche e 6 dell’evolversi della tecnica edificatoria. Ne discende che la qualificazione in ipotesi adottata in un certo anno circa la non edificabilità - di fatto e assoluta - di un certo terreno (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione non più suscettibile di essere messa in discussione per quell’anno di imposta in ragione della mancata impugnazione della sentenza) non determina per ciò solo, in relazione ai medesimi terreni, la espansione del dictum anche ad annualità tributarie diverse. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in via subordinata e in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2 c. 1 lett. b), dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 63 – 67 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5, l. 2248/1865, all. E, in relazione agli artt. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. – violazione e falsa interpretazione delle delibere emanate dall’Autorità di bacino del fiume Tevere (oggi, Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale), che hanno stabilito l’inedificabilità assoluta e permanente di tutti i terreni siti in loc. Isola Sacra, ivi inclusi quelli di proprietà delle odierne ricorrenti e ripresi a tassazione IMU dal Comune di Fiumicino. Con il motivo le ricorrenti si dolgono dell’errata interpretazione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, degli artt. 28, 31 e 40 della delibera 125/2012 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere – vincolanti per il Comune di Fiumicino, anche in deroga al Piano Regolatore Generale, 20 ex artt. 65 – 67 D.lgs. 152/2006 (“Testo Unico dell’Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”) – là dove il Giudice dell’Appello ha ritenuto che le suddette norme abbiano introdotto, sui terreni insistenti in loc. Isola Sacra in Fiumicino (RM) – tra cui quelli delle odierne ricorrenti – delle mere “limitazioni” (pur ritenute stringenti) all’edificabilità, anziché dei vincoli assoluti e permanenti di inedificabilità per rischio da alluvione, esondazione e/o gas endogeni, come invece argomentato dalle odierne ricorrenti con i motivi di appello e ribadito nelle memorie. 3.1 Il motivo, con riferimento ad entrambi i parametri evocati, è interamente da disattendere. 3.2 Sul punto contestato da parte ricorrente, la sentenza di II grado ha motivato, affermando che: “Il Comune di Fiumicino ha provveduto ad una valutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespiti riduzioni anche importanti del valore astratto proprio per tener conto del rischio 7 idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi (…) a differenza di quanto ritenuto dalle appellanti, le successive determinazioni dell’Autorità di Bacino e della Regione Lazio non hanno comportato in modo inequivoco una situazione di inedificabilità assoluta. Ad esempio, la determina della Regione Lazio del 26 settembre 2016 prevede nelle aree indicate ai punti A) e B) una possibilità edificatoria condizionata all’utilizzo di particolari tecnologie, mentre per le aree indicate alla lettera C) rinvia alla effettuazione di ulteriori indagini di verifica. Anche le determine dell’Autorità di Bacino prevedono la necessità di procedere ad un appalto integrato delle opere necessarie a eliminare o ridurre la situazione di rischio idrogeologico evidenziato. Si tratta, allora, di terreni soggetti a vincoli di edificabilità, spesso severi, ma non già di terreni sottoposti ad una situazione di inedificabilità assoluta, relativamente ai quali il Comune, con le Delibere citate, e soprattutto con i provvedimenti impugnati, sembra aver tenuto conto nel determinare il valore al metro quadro dei singoli cespiti, con abbattimenti importanti rispetto al valore di aree non sottoposte ai predetti vincoli (…)”. A fronte di tale motivazione, parte ricorrente si duole, sostanzialmente, che la Commissione tributaria regionale non abbia qualificato, ai fini della valutazione del parametro della “area fabbricabile”, di cui agli artt. 2 c. 1 lett. b) e dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, “vincoli assoluti di inedificabilità” il vincolo idrogeologico imposto dalla Autorità di Bacino nel 2012 e il vincolo imposto dalla Determina Regione Lazio del 2016 relativo al rischio da emissione di gas endogeni CO2, entrambi insistenti sulle particelle di proprietà SABLONE, le quali, nel PRG del Comune di Fiumicino risultano come aree edificabili. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è tuttavia logica, coerente e ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile» (Cass. n. 19963 del 24/07/2019); «in tema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in una 8 zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile». (Cass. n. 25935/2024). Inoltre, con riferimento al vincolo paesaggistico, questa Corte ha affermato, in tema di ICI (sulla scorta di principi applicabili anche all’IMU), che «deve escludersi la natura edificabile di un'area, che tale sia in base al PRG, solo allorquando il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (cfr. Cass. n. 34242/2019). Ed invero, ai fini della tassabilità delle «aree fabbricabili», le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo» (cfr. Cass. n. 33012 del 2019). Non si ravvisa quindi alcun vizio della sentenza, nel caso di specie, in quanto il giudice ha valutato il concreto atteggiarsi delle limitazioni imposte dai provvedimenti amministrativi richiamati e, secondo un condivisibile giudizio scevro di illogicità, non altrimenti sindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che esse non sono assimilabili ad una condizione di oggettiva impossibilità di utilizzo, a fini edificatori, delle aree de quo. Ciò è peraltro desumile dall’esame delle delibere stesse, riportate correttamente nel ricorso, da cui è possibile ricavare la logicità e la coerenza della motivazione, in quanto, nella c.d. fascia “A” (nella quale ricadono i terreni NE) il proprietario può, tra l’altro, porre in essere: “interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla 9 prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni: - aumento di volume;
- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d’uso; - modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;
devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna (…) E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile (…) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio (…) [è altresì ammessa la costruzione di] edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio” (art. 28 delibera Autorità di Bacino del fiume Tevere n.125/2012). È evidente che nel caso di specie, pur in presenza di limitazioni alla facoltà edificatoria del proprietario, essa non è stata completamente ablata dall’intervento sovraordinato, bensì è stata puntualmente governata nell’interesse superiore della sicurezza idrogeologica. Per questo, in modo 1 coerente, la sentenza impugnata ha ritenuto tali limitazioni prive del carattere della assolutezza. Analogamente, circa il diverso vincolo previsto dalla Determinazione della Regione Lazio n. G10802 del 26/09/2016, relativo al rischio da emissione di gas endogeni/CO2, si osserva che nella relativa delibera, riportata nel ricorso, si legge, in conformità con quanto osservato dal giudice del merito, che nelle “Aree indicate con la lettera “C” (…) è previsto un approfondimento delle indagini, perché presentano valori superiori al 5% o sono ubicate in prossimità delle stesse”, con determina di espletare una “istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del parere geomorfologico ai sensi dell’art. 89, del D.P.R. 380/01 (…) dovrà essere eseguita una indagine di verifica delle concentrazioni della CO2 come descritto nell’allegato 2”; solo all’esito della indagine e nell’ipotesi, ancora non verificata, che i valori superino la soglia critica, l’area di sedime dell’edificio previsto sarà classificata “non idonea” e pertanto sarà esclusa ogni edificazione”. Si tratta dunque di una inedificabilità assoluta del tutto ipotetica che, per l’anno in esame, il 2016, non era ancora attuale, ma subordinata ad accertamenti tecnici. Il rischio, solo ipotizzabile, dell’esito totalmente negativo di tali accertamenti potrebbe, come tale, riverberarsi sul valore venale del terreno ma non sulla sua vocazione edificatoria, valutata al tempo della imposizione tributaria de quo. 5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) nonché, conseguentemente, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio, sulla dedotta irragionevolezza dei criteri di determinazione del valore venale dei beni ripresi a tassazione, di cui alla delibera di giunta comunale n. 7 del 2009, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992 per eccesso di potere. Con il presente motivo di doglianza, è impugnato il capo della sentenza nel quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha affermato la congruità, anche in mancanza di prova contraria sul punto da parte del contribuente, della determinazione del valore venale dei beni ripresi a tassazione, fatta dal Comune di Fiumicino. Il 1 ricorrente lamenta che il criterio di calcolo legato ad una riduzione percentuale del valore venale dell’area pienamente edificabile tramite l’applicazione a valle del procedimento di “una del tutto arbitraria riduzione percentuale del valore di mercato così ottenuto” non sarebbe idonea a assicurare un risultato giustificabile ed equo. In definitiva, la pronuncia impugnata si rivelerebbe viziata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., in quanto il giudice dell’appello, a causa di un proprio errore nella percezione del contenuto degli atti e documenti del giudizio, non ha compreso il reale perimetro del giudizio di accertamento demandatogli ed ha pertanto omesso di rispondere alla relativa domanda presentata dalle contribuenti (i.e., se sia legittimo o no il meccanismo adottato dal Comune di Fiumicino per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ma soggette a vincoli o limitazioni al loro sfruttamento edilizio). 5.1 Il motivo è infondato, per ciascuno dei parametri evocati. 5.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n. 8427/2020; Cass. n. 9975/2021; Cass. n. 37344/2022; Cass. n. 5882/2025). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021 ; Cass. n. 14337/2024; Cass. n. 5882/2025). 5.3 Nella specie, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni giustificatrici della decisione adottata in ordine alla conferma dell’atto impositivo. Invero, la sentenza di II grado ha affermato 1 che “da un esame degli atti impugnati, risulta che si tratti di terreni differentemente classificati in catasto, alcuni dei quali con la dicitura “resid.”, e notevolmente diversi per superficie. Il valore dei terreni accertati dal Comune varia da circa 20 euro a 85 euro al metro quadro. Per il cespite di dimensioni maggiori (oltre 90.000 metri quadri), il valore unitario accertato dal Comune risulta inferiore a 20 euro. Il Comune di Fiumicino ha provveduto ad una valutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespiti riduzioni anche importanti del valore astratto proprio per tener conto del rischio idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi”. Non si ravvisa, quindi, nel caso di specie, l’omessa o contraddittoria motivazione sulla eccezione di irragionevolezza dei criteri adottati dal Comun di Fiumicino, che sono stati, invece, presi in considerazione dal giudice e valutati come congrui, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede. Ne discende l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice del merito ha individuato il valore di stima dei terreni nel valore venale, legalmente prescritto ex art. 5 comma 5 del d.lgs. 504/1992, abbattuto in modo anche significativo dallo stesso ente impositore, come rilevato in sentenza. 5.4 In definitiva, in presenza di una adeguata considerazione, da parte del giudice del merito, dell’aspetto estimativo adottato dal Comune, va esclusa la dedotta irragionevolezza ed i motivi riconducibili agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c. devono essere rigettati. 5.5 Inoltre, parte ricorrente insiste nel richiedere una nuova valutazione di un elemento di giudizio, che deduce essere stato omesso in ragione di un errore nella percezione del contenuto degli atti e documenti, vizio dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. Come tale, la doglianza è inammissibile. 5.6 Innanzitutto, le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto, come peraltro evidenziato dalle stesse ricorrenti. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere ad affermare la legittimità della imposizione a carico. Dunque, in presenza di c.d. “doppia conforme”, la deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile. Inoltre, va ribadito che il controllo di logicità del giudizio di 1 fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. non equivale a una revisione del "ragionamento decisorio", ossia delle opzioni che hanno condotto il giudice di merito a una determinata soluzione, poiché tale revisione si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di merito, incompatibile con la funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità. Ed invero, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass. n. 30837/2025). È infatti ormai principio consolidato che, nel giudizio di legittimità, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476.). In definitiva, va ribadito che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente «non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di 1 valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione) nonché, conseguentemente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio), in punto di violazione della capacità contributiva, eccezione sollevata dal contribuente con contestuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, D.lgs. 504/1992, così come oggetto di interpretazione autentica dall’art. 36 L. 248/06, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e rigettata dalla CGT di II grado. 7. Con il quinto motivo di ricorso è riproposta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, lett. b) e 5, c. 5, d.lgs. 504/1992, così come oggetto di interpretazione autentica dall’art. 36 l. 248/06, se interpretati nel senso di attribuire ai Comuni la libertà di stabilire i criteri di edificabilità di un terreno, nonché il suo valore venale, in modo affatto arbitrario ed avulso da ogni dato reale, per violazione dell’art. 3 Costituzione (principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento), per violazione dell’art. 53 Costituzione (principio di capacità contributiva), per violazione dell’art. 2 Costituzione (doveri di solidarietà politica, economica e sociale), nonché per violazione dell’art. 41 Costituzione (libertà di iniziativa economica). 7.1. I due motivi, per vicinanza delle questioni proposte, possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. 7.2. Come sopra argomentato, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcun vizio violazione di legge nell’interpretazione delle norme in materia di imposta IMU e TASI. Né in punto edificabilità dei terreni, nè in punto di quantificazione del relativo valore, neppure in contrasto con la dedotta capacità contributiva delle ricorrenti, tenuto conto della esaminata logicità della motivazione svolta sul punto dal giudice del gravame. Ed invero, la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, in punto di violazione della capacità contributiva, è manifestamente infondata in quanto 1 al CGT di II grado ha valutato la congruità della stima, in ordine ai terreni, in relazione alle diverse aree, valutando gli abbattimenti dei valori previsti dall’ente impositore, in coerenza con le concrete potenzialità edificatorie accertate all’esito del giudizio. Come anche affermato dalla Corte cost. n. 120 del 2022: «il valore di mercato, dal suo canto, si plasma sulla qualitas del bene ablato, che dipende come ha chiarito questa Corte – dalle sue «caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge» (sentenza n. 348 del 2007, nonché art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001) (…) In sostanza, i criteri che definiscono l’edificabilità legale non sono che lo specchio di un possibile utilizzo economico del terreno da parte dei privati che, nel rispetto della legge, dimostri prospettive di valorizzazione sul mercato. Del resto, sempre nella medesima ottica, vòlta a considerare le qualità rilevanti a livello economico, occorre in via integrativa ponderare «ogni [ulteriore] dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene» (sentenza n. 338 del 2011), il che induce ad apprezzare anche parametri di fatto (la cosiddetta edificabilità di fatto, di cui all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001). Questi consentono di determinare il valore di mercato di un immobile sito in un luogo, nel quale non vi sia ancora la pianificazione urbanistica, o di tenere conto di usi diversi dalla mera edificabilità, o di escludere quest’ultima, se sussistano indici di edificabilità in astratto, che in concreto risultino esauriti». Nel caso di specie, non è stata ravvisato dal giudice del merito un esaurimento in concreto delle potenzialità dei terreni, che dunque mantengono una loro sfruttabile vocazione edificatoria e, di conseguenza, il requisito ex art. 2 del D.lgsl. n. 504/1992 della “fabbricabilità”, con possibilità di valutazione in concreto del loro valore – a fini tributari – che non confligge con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente. 8. Il ricorso, dunque, va dunque integralmente rigettato;
la spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 1
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per competenze, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere Estensore IA AV Il Presidente OM RI AL
il contribuente propose impugnazione avverso la CGT di I grado;
nel corso di quel procedimento, in data 3.2.2023, le odierne ricorrenti si costituivano in giudizio, in conseguenza del decesso di RT NE, avvenuto il 8.1.2023; con sentenza n. 5270 del 2023 la CGT di I grado ha rigettato il ricorso;
le eredi di RT NE hanno impugnato la sentenza di I grado;
l’appello è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1830/2025, depositata il 20.3.2025. 2. Avverso la sentenza della CGT di II grado le odierne ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3. Il Comune di Fiumicino ha resistito con controricorso 4. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che le ricorrenti hanno chiesto la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 19579/2024, chiamato per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo (IMU e TASI 2015). 1.1. L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che non sempre possono essere 3 omologate. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 30/10/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienza. 2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (applicabile al processo tributario ex art. 1 c. 2 d.lgs. 546/1992) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello avrebbe dovuto accertare e dichiarare l’avvenuto “giudicato sostanziale esterno” in favore delle eredi SABLONE, in virtù della sentenza n. 2077/2023 ritualmente prodotta in giudizio munita di attestato di passaggio in giudicato, la quale aveva accolto le loro ragioni in relazione alla annualità 2012 degli stessi tributi. L’eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta infondata dalla CGT di II grado, in quanto “si riferisce ad una annualità del medesimo tributo di quattro anni precedenti il provvedimento impugnato. I presupposti di fatto e di diritto sono pertanto diversi da quelli all’esame. Inoltre, quanto statuito nella citata sentenza vale con esclusivo riferimento alle prospettazioni delle parti, non del tutto coincidenti con quelle oggi all’esame. Gli atti impugnati, inoltre, contengono riferimenti a diverse Delibere comunali e ulteriori provvedimenti successivi”. 2.1 Inoltre, con memoria depositata in data 3.4.2026, parte ricorrente ha illustrato un elemento sopravvenuto, rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza n. 475 del 2026 della CGT di II grado del Lazio, resa tra le stesse parti, invocando il relativo dictum, attinente alle medesime imposte TASI e IMU per l’annualità 2017. Tale sentenza ha affermato: “è fatto pacifico - documentalmente dimostrato e comunque non è contestato dal Comune resistente (agli effetti dell'art. 115 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario) - che sugli immobili in questione di proprietà degli odierni ricorrenti insistano tre tipologie di vincolo: -idrogeologico da esondazione (peraltro insistente su quasi tutta la zona denominata ISOLA SACRA) a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -idrogeologico da alluvione anch'esso a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -presenza di gas endogeni 4 Co2 (livello massimo C). Tali superiori vincoli incidono, in concreto, sull'effettiva possibilità di edificazione dei terreni stessi e, quindi, sul presupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992, assimilabili a vincoli di verde pubblico”. Parte ricorrente sostiene che il giudicato anteriore (annualità 2012) e il successivo (annualità 2017) facciano stato anche per le annualità intermedie, in discussione nel presente procedimento (R.G. n. 18857/25, per annualità 2016) e nel procedimento analogo (R.G. n. 19579/24, per annualità 2015) in quanto la natura edificabile dei terreni, non sarebbe, come sostenuto nella sentenza qui impugnata, un “elemento mutevole nel tempo”, ma il derivato – in termini negativi di inedificabilità assoluta di fatto – di una qualificazione giuridica dei (sempre medesimi) vincoli idrogeologico, da alluvione e da emissione di gas nocivi, pacificamente sussistenti. 2.2 Il motivo, relativo alla efficacia espansiva del giudicato relativo a diversa annualità tributaria, deve essere disatteso. 2.3. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel processo tributario, effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, escludendo che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità I.C.I. o I.M.U. possa avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene (Cass. n. 25516/2019; Cass. n. 8747/2025). Peraltro, l'attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attuale 5 ordinamento processuale (Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 23723/2013; Cass. n. 14509/2016). Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento di una certa pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione o di legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass n. 1531/1976; Cass. n. 19679/2003; Cass. n. 216561/2010; Cass. n. 2270/2024). In definitiva, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025). 2.4. Nel caso di specie, dunque, le statuizioni irrevocabili relative alle sentenze n. 2077/2023 e n. 475/2026 invocate dalle ricorrenti non sono vincolanti in altri giudizi, aventi ad oggetto analoghi tributi, pretesi in annualità diverse, come quella in esame (2016). Ciò in quanto le relative decisioni irrevocabili si fondano su un elemento mutevole, quale la edificabilità del terreno e su di una qualificazione giuridica (eventuale natura di vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dal concreto atteggiarsi dei vincoli idrogeologico, da esondazione e da esalazione imposti sui terreni di proprietà delle ricorrenti) che non può limitare altri giudici nell’esercizio delle funzioni di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla loro cognizione. Infatti, in termini generali, il vincolo idrogeologico, da alluvione o da esalazione, pur potendo comprimere in modo anche significativo la potenzialità edificatoria di un terreno, non ne esclude per ciò solo, in radice, la vocazione edificatoria, in quanto esso va inserito e valutato nel caso concreto, sulla base della situazione di fatto, della oggettiva consistenza del terreno, degli strumenti edificatori a protezione della incolumità pubblica, tutti elementi che possono variare di anno in anno e che sono suscettibili di diversificazione a seconda del mutare delle condizioni idrogeologiche e 6 dell’evolversi della tecnica edificatoria. Ne discende che la qualificazione in ipotesi adottata in un certo anno circa la non edificabilità - di fatto e assoluta - di un certo terreno (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione non più suscettibile di essere messa in discussione per quell’anno di imposta in ragione della mancata impugnazione della sentenza) non determina per ciò solo, in relazione ai medesimi terreni, la espansione del dictum anche ad annualità tributarie diverse. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in via subordinata e in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2 c. 1 lett. b), dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 63 – 67 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5, l. 2248/1865, all. E, in relazione agli artt. 360 c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. – violazione e falsa interpretazione delle delibere emanate dall’Autorità di bacino del fiume Tevere (oggi, Autorità di bacino distrettuale dell’appennino centrale), che hanno stabilito l’inedificabilità assoluta e permanente di tutti i terreni siti in loc. Isola Sacra, ivi inclusi quelli di proprietà delle odierne ricorrenti e ripresi a tassazione IMU dal Comune di Fiumicino. Con il motivo le ricorrenti si dolgono dell’errata interpretazione, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, degli artt. 28, 31 e 40 della delibera 125/2012 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere – vincolanti per il Comune di Fiumicino, anche in deroga al Piano Regolatore Generale, 20 ex artt. 65 – 67 D.lgs. 152/2006 (“Testo Unico dell’Ambiente” o “Codice dell’Ambiente”) – là dove il Giudice dell’Appello ha ritenuto che le suddette norme abbiano introdotto, sui terreni insistenti in loc. Isola Sacra in Fiumicino (RM) – tra cui quelli delle odierne ricorrenti – delle mere “limitazioni” (pur ritenute stringenti) all’edificabilità, anziché dei vincoli assoluti e permanenti di inedificabilità per rischio da alluvione, esondazione e/o gas endogeni, come invece argomentato dalle odierne ricorrenti con i motivi di appello e ribadito nelle memorie. 3.1 Il motivo, con riferimento ad entrambi i parametri evocati, è interamente da disattendere. 3.2 Sul punto contestato da parte ricorrente, la sentenza di II grado ha motivato, affermando che: “Il Comune di Fiumicino ha provveduto ad una valutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespiti riduzioni anche importanti del valore astratto proprio per tener conto del rischio 7 idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi (…) a differenza di quanto ritenuto dalle appellanti, le successive determinazioni dell’Autorità di Bacino e della Regione Lazio non hanno comportato in modo inequivoco una situazione di inedificabilità assoluta. Ad esempio, la determina della Regione Lazio del 26 settembre 2016 prevede nelle aree indicate ai punti A) e B) una possibilità edificatoria condizionata all’utilizzo di particolari tecnologie, mentre per le aree indicate alla lettera C) rinvia alla effettuazione di ulteriori indagini di verifica. Anche le determine dell’Autorità di Bacino prevedono la necessità di procedere ad un appalto integrato delle opere necessarie a eliminare o ridurre la situazione di rischio idrogeologico evidenziato. Si tratta, allora, di terreni soggetti a vincoli di edificabilità, spesso severi, ma non già di terreni sottoposti ad una situazione di inedificabilità assoluta, relativamente ai quali il Comune, con le Delibere citate, e soprattutto con i provvedimenti impugnati, sembra aver tenuto conto nel determinare il valore al metro quadro dei singoli cespiti, con abbattimenti importanti rispetto al valore di aree non sottoposte ai predetti vincoli (…)”. A fronte di tale motivazione, parte ricorrente si duole, sostanzialmente, che la Commissione tributaria regionale non abbia qualificato, ai fini della valutazione del parametro della “area fabbricabile”, di cui agli artt. 2 c. 1 lett. b) e dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, “vincoli assoluti di inedificabilità” il vincolo idrogeologico imposto dalla Autorità di Bacino nel 2012 e il vincolo imposto dalla Determina Regione Lazio del 2016 relativo al rischio da emissione di gas endogeni CO2, entrambi insistenti sulle particelle di proprietà SABLONE, le quali, nel PRG del Comune di Fiumicino risultano come aree edificabili. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è tuttavia logica, coerente e ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile» (Cass. n. 19963 del 24/07/2019); «in tema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in una 8 zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile». (Cass. n. 25935/2024). Inoltre, con riferimento al vincolo paesaggistico, questa Corte ha affermato, in tema di ICI (sulla scorta di principi applicabili anche all’IMU), che «deve escludersi la natura edificabile di un'area, che tale sia in base al PRG, solo allorquando il piano paesaggistico regionale preveda vincoli di inedificabilità assoluti (cfr. Cass. n. 34242/2019). Ed invero, ai fini della tassabilità delle «aree fabbricabili», le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza che è irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generale qualora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad un vincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli di inedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale - è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presupposto impositivo» (cfr. Cass. n. 33012 del 2019). Non si ravvisa quindi alcun vizio della sentenza, nel caso di specie, in quanto il giudice ha valutato il concreto atteggiarsi delle limitazioni imposte dai provvedimenti amministrativi richiamati e, secondo un condivisibile giudizio scevro di illogicità, non altrimenti sindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che esse non sono assimilabili ad una condizione di oggettiva impossibilità di utilizzo, a fini edificatori, delle aree de quo. Ciò è peraltro desumile dall’esame delle delibere stesse, riportate correttamente nel ricorso, da cui è possibile ricavare la logicità e la coerenza della motivazione, in quanto, nella c.d. fascia “A” (nella quale ricadono i terreni NE) il proprietario può, tra l’altro, porre in essere: “interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla 9 prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni: - aumento di volume;
- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d’uso; - modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;
devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna (…) E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile (…) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio (…) [è altresì ammessa la costruzione di] edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio” (art. 28 delibera Autorità di Bacino del fiume Tevere n.125/2012). È evidente che nel caso di specie, pur in presenza di limitazioni alla facoltà edificatoria del proprietario, essa non è stata completamente ablata dall’intervento sovraordinato, bensì è stata puntualmente governata nell’interesse superiore della sicurezza idrogeologica. Per questo, in modo 1 coerente, la sentenza impugnata ha ritenuto tali limitazioni prive del carattere della assolutezza. Analogamente, circa il diverso vincolo previsto dalla Determinazione della Regione Lazio n. G10802 del 26/09/2016, relativo al rischio da emissione di gas endogeni/CO2, si osserva che nella relativa delibera, riportata nel ricorso, si legge, in conformità con quanto osservato dal giudice del merito, che nelle “Aree indicate con la lettera “C” (…) è previsto un approfondimento delle indagini, perché presentano valori superiori al 5% o sono ubicate in prossimità delle stesse”, con determina di espletare una “istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del parere geomorfologico ai sensi dell’art. 89, del D.P.R. 380/01 (…) dovrà essere eseguita una indagine di verifica delle concentrazioni della CO2 come descritto nell’allegato 2”; solo all’esito della indagine e nell’ipotesi, ancora non verificata, che i valori superino la soglia critica, l’area di sedime dell’edificio previsto sarà classificata “non idonea” e pertanto sarà esclusa ogni edificazione”. Si tratta dunque di una inedificabilità assoluta del tutto ipotetica che, per l’anno in esame, il 2016, non era ancora attuale, ma subordinata ad accertamenti tecnici. Il rischio, solo ipotizzabile, dell’esito totalmente negativo di tali accertamenti potrebbe, come tale, riverberarsi sul valore venale del terreno ma non sulla sua vocazione edificatoria, valutata al tempo della imposizione tributaria de quo. 5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) nonché, conseguentemente, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio, sulla dedotta irragionevolezza dei criteri di determinazione del valore venale dei beni ripresi a tassazione, di cui alla delibera di giunta comunale n. 7 del 2009, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992 per eccesso di potere. Con il presente motivo di doglianza, è impugnato il capo della sentenza nel quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha affermato la congruità, anche in mancanza di prova contraria sul punto da parte del contribuente, della determinazione del valore venale dei beni ripresi a tassazione, fatta dal Comune di Fiumicino. Il 1 ricorrente lamenta che il criterio di calcolo legato ad una riduzione percentuale del valore venale dell’area pienamente edificabile tramite l’applicazione a valle del procedimento di “una del tutto arbitraria riduzione percentuale del valore di mercato così ottenuto” non sarebbe idonea a assicurare un risultato giustificabile ed equo. In definitiva, la pronuncia impugnata si rivelerebbe viziata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., in quanto il giudice dell’appello, a causa di un proprio errore nella percezione del contenuto degli atti e documenti del giudizio, non ha compreso il reale perimetro del giudizio di accertamento demandatogli ed ha pertanto omesso di rispondere alla relativa domanda presentata dalle contribuenti (i.e., se sia legittimo o no il meccanismo adottato dal Comune di Fiumicino per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ma soggette a vincoli o limitazioni al loro sfruttamento edilizio). 5.1 Il motivo è infondato, per ciascuno dei parametri evocati. 5.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n. 8427/2020; Cass. n. 9975/2021; Cass. n. 37344/2022; Cass. n. 5882/2025). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n. 9288/2021 ; Cass. n. 14337/2024; Cass. n. 5882/2025). 5.3 Nella specie, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni giustificatrici della decisione adottata in ordine alla conferma dell’atto impositivo. Invero, la sentenza di II grado ha affermato 1 che “da un esame degli atti impugnati, risulta che si tratti di terreni differentemente classificati in catasto, alcuni dei quali con la dicitura “resid.”, e notevolmente diversi per superficie. Il valore dei terreni accertati dal Comune varia da circa 20 euro a 85 euro al metro quadro. Per il cespite di dimensioni maggiori (oltre 90.000 metri quadri), il valore unitario accertato dal Comune risulta inferiore a 20 euro. Il Comune di Fiumicino ha provveduto ad una valutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespiti riduzioni anche importanti del valore astratto proprio per tener conto del rischio idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi”. Non si ravvisa, quindi, nel caso di specie, l’omessa o contraddittoria motivazione sulla eccezione di irragionevolezza dei criteri adottati dal Comun di Fiumicino, che sono stati, invece, presi in considerazione dal giudice e valutati come congrui, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede. Ne discende l’infondatezza della doglianza relativa alla violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice del merito ha individuato il valore di stima dei terreni nel valore venale, legalmente prescritto ex art. 5 comma 5 del d.lgs. 504/1992, abbattuto in modo anche significativo dallo stesso ente impositore, come rilevato in sentenza. 5.4 In definitiva, in presenza di una adeguata considerazione, da parte del giudice del merito, dell’aspetto estimativo adottato dal Comune, va esclusa la dedotta irragionevolezza ed i motivi riconducibili agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c. devono essere rigettati. 5.5 Inoltre, parte ricorrente insiste nel richiedere una nuova valutazione di un elemento di giudizio, che deduce essere stato omesso in ragione di un errore nella percezione del contenuto degli atti e documenti, vizio dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. Come tale, la doglianza è inammissibile. 5.6 Innanzitutto, le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto, come peraltro evidenziato dalle stesse ricorrenti. La sentenza di secondo grado, infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere ad affermare la legittimità della imposizione a carico. Dunque, in presenza di c.d. “doppia conforme”, la deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile. Inoltre, va ribadito che il controllo di logicità del giudizio di 1 fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. non equivale a una revisione del "ragionamento decisorio", ossia delle opzioni che hanno condotto il giudice di merito a una determinata soluzione, poiché tale revisione si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di merito, incompatibile con la funzione istituzionale della giurisdizione di legittimità. Ed invero, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass. n. 30837/2025). È infatti ormai principio consolidato che, nel giudizio di legittimità, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476.). In definitiva, va ribadito che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente «non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di 1 valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). 6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione) nonché, conseguentemente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio), in punto di violazione della capacità contributiva, eccezione sollevata dal contribuente con contestuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, D.lgs. 504/1992, così come oggetto di interpretazione autentica dall’art. 36 L. 248/06, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e rigettata dalla CGT di II grado. 7. Con il quinto motivo di ricorso è riproposta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, lett. b) e 5, c. 5, d.lgs. 504/1992, così come oggetto di interpretazione autentica dall’art. 36 l. 248/06, se interpretati nel senso di attribuire ai Comuni la libertà di stabilire i criteri di edificabilità di un terreno, nonché il suo valore venale, in modo affatto arbitrario ed avulso da ogni dato reale, per violazione dell’art. 3 Costituzione (principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento), per violazione dell’art. 53 Costituzione (principio di capacità contributiva), per violazione dell’art. 2 Costituzione (doveri di solidarietà politica, economica e sociale), nonché per violazione dell’art. 41 Costituzione (libertà di iniziativa economica). 7.1. I due motivi, per vicinanza delle questioni proposte, possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi. 7.2. Come sopra argomentato, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcun vizio violazione di legge nell’interpretazione delle norme in materia di imposta IMU e TASI. Né in punto edificabilità dei terreni, nè in punto di quantificazione del relativo valore, neppure in contrasto con la dedotta capacità contributiva delle ricorrenti, tenuto conto della esaminata logicità della motivazione svolta sul punto dal giudice del gravame. Ed invero, la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, in punto di violazione della capacità contributiva, è manifestamente infondata in quanto 1 al CGT di II grado ha valutato la congruità della stima, in ordine ai terreni, in relazione alle diverse aree, valutando gli abbattimenti dei valori previsti dall’ente impositore, in coerenza con le concrete potenzialità edificatorie accertate all’esito del giudizio. Come anche affermato dalla Corte cost. n. 120 del 2022: «il valore di mercato, dal suo canto, si plasma sulla qualitas del bene ablato, che dipende come ha chiarito questa Corte – dalle sue «caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge» (sentenza n. 348 del 2007, nonché art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001) (…) In sostanza, i criteri che definiscono l’edificabilità legale non sono che lo specchio di un possibile utilizzo economico del terreno da parte dei privati che, nel rispetto della legge, dimostri prospettive di valorizzazione sul mercato. Del resto, sempre nella medesima ottica, vòlta a considerare le qualità rilevanti a livello economico, occorre in via integrativa ponderare «ogni [ulteriore] dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene» (sentenza n. 338 del 2011), il che induce ad apprezzare anche parametri di fatto (la cosiddetta edificabilità di fatto, di cui all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001). Questi consentono di determinare il valore di mercato di un immobile sito in un luogo, nel quale non vi sia ancora la pianificazione urbanistica, o di tenere conto di usi diversi dalla mera edificabilità, o di escludere quest’ultima, se sussistano indici di edificabilità in astratto, che in concreto risultino esauriti». Nel caso di specie, non è stata ravvisato dal giudice del merito un esaurimento in concreto delle potenzialità dei terreni, che dunque mantengono una loro sfruttabile vocazione edificatoria e, di conseguenza, il requisito ex art. 2 del D.lgsl. n. 504/1992 della “fabbricabilità”, con possibilità di valutazione in concreto del loro valore – a fini tributari – che non confligge con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente. 8. Il ricorso, dunque, va dunque integralmente rigettato;
la spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. 1
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per competenze, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026. Il Consigliere Estensore IA AV Il Presidente OM RI AL