Sentenza 1 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 674, parte seconda, cod. pen. l'emissione, oltre il limite della normale tollerabilità, di gas, vapori, fumo provenienti dalla cucina annessa a un ristorante, non rientrante nella nozione di impianto o stabilimento industriale ai sensi della L. 16 aprile 1987 n. 83 e, quindi, non soggetta agli obblighi previsti dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico. (In motivazione la Corte osserva che il possesso dell'autorizzazione sanitaria, ex art. 2 L.30 aprile 1962 n. 283, per l'esercizio della cucina non legittima le emissioni da questa provocate nell'atmosfera oltre il limite della normale tollerabilità, in quanto l'autorizzazione riguarda l'igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti e non concerne la salubrità dell'ambiente esterno).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2006, n. 18422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18422 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 01/02/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 108
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 039029/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU RI N. IL 29/05/1950;
avverso SENTENZA del 14/02/2005 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (annullamento senza rinvio per maturata prescrizione);
udito il difensore Avv. Vallefuoco Angelo;
Osserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato CU TA ad Euro 300 di ammenda ed al risarcimento del danno alle parti civili per continuata contravvenzione all'art. 659 c.p., comma 1 e all'art. 674 c.p., in atto dal luglio 2001, perché, quale esercente di una pizzeria, cagionava, con il rumore prodotto dagli avventori, disturbo eccedente la normale tollerabilità alle persone, ed in particolare agli abitanti di un vicino condominio, nonché la diffusione molesta di fumi ed odori. Quanto al primo reato, osserva che il disturbo cagionato dalla rumorosità dell'esercizio era diffuso e superiore alla normale tollerabilità; numerosi testi abitanti nell'adiacente condominio avevano riferito di essere costretti a non fruire dei terrazzi e dello scoperto, non potendo neppure tenervi una normale conversazione, ed a chiudere le finestre per poter sentire le trasmissioni televisive e la musica, coperte dai suoni provenienti dal ristorante. Questo era ubicato in piena zona residenziale e vi erano nei pressi, oltre al menzionato condominio, anche altri edifici situati a breve distanza. Era ritenuta superflua una perizia fonometrica, che, attesa la "necessaria e gravosa collaborazione... richiesta", si sarebbe tradotta in un ulteriore disturbo alle parti civili. D'altra parte, era utilizzabile una relazione tecnica dell'ente preposto (A.R.P.A.) in data 24.10.2001, acquisita con il consenso delle parti, dalla quale si desumeva che era superato il valore differenziale ammesso in ore notturne, restando quindi immutata la situazione già rilevata il 30.7.1998. Altri condomini avevano negato di essere personalmente disturbati dai rumori, ma ciò non incideva sul giudizio, atteso che deve aversi riguardo alla media capacità di tolleranza della collettività, e non alla sensibilità individuale;
le azioni intraprese, nel giudizio e in altre sedi, dalla maggioranza degli abitanti dell'edificio deponevano per il superamento della soglia comunemente sopportabile. Del disturbo doveva rispondere l'esercente, avendo in più occasioni ammesso nel locale clienti in numero largamente eccedente quello consentito dall'autorizzazione comunale ed omesso di adottare le precauzioni necessarie per moderare il rumore.
Anche quanto ai fumi ed alle esalazioni della pizzeria - non trattandosi di attività soggetta alla disciplina del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, - si doveva far riferimento al limite della normale tollerabilità, che risultava superato alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte;
dall'ispezione eseguita a cura della locale A.S.L. nelle date del 12 e 13.9.2001 risultava bensì l'installazione di sistemi di abbattimento dei fumi tali da prevenire diffusioni moleste in normali condizioni d'uso, ma lo stesso superamento del numero di clienti ammessi, più volte constatato, comportava un impiego improprio ed eccessivo degli impianti.
L'imputata ha proposto appello - che si converte in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile - integrato da memoria e pertinenti motivi nuovi del difensore. Viene in sostanza denunciata l'erronea applicazione delle norme incriminatrici sulla base di un compendio probatorio inadeguato e non integrato da accertamenti possibili e necessari, con correlativi vizi di motivazione. Si era fatto riferimento alla media sensibilità degli abitanti nella zona interessata, peraltro dando immotivatamente credito alle sole dichiarazioni delle parti civili, portatrici di uno specifico interesse, anziché a quelle di testi indifferenti indicati dalla difesa ed all'esito delle indagini tecniche sull'idoneità degli impianti di abbattimento dei fumi e sulla prevalente direzione dei venti, che non consentiva la diffusione in direzione del condominio. Non si era tenuto conto del possibile concorso delle immissioni provenienti da un altro esercizio esistente nella zona, segnalato da vari testi. Eventuali rumori cagionati dagli avventori, ammessi nell'esercizio in virtù di contratti con ciascuno legittimamente stipulati, non potevano essere inibiti dall'esercente quando il loro effetto cumulativo risultasse molesto, non riconoscendogli l'ordinamento poteri inibitori. Quanto ai fumi, si doveva far riferimento ai limiti previsti dalle leggi speciali, e non già ad una generica tollerabilità. Del tutto illogica appariva la mancata ammissione di un'indagine peritale - unica prova affidabile e risolutiva - sul rilievo che essa avrebbe recato "ulteriore disturbo" alle parti civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate sono le doglianze relative alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. (contestata "in permanenza ed attualità di violazione", e quindi da intendersi commessa sino alla data della decisione del giudice di merito, sicché non si è verificata prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto all'odierna udienza dal P.G.). Va premesso che l'attività di ristorazione non è qualificabile come in sè rumorosa, sicché la violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione amministrativa non ha di per sè autonoma rilevanza ai sensi dell'art. 659 c.p., comma 2;
ove il rumore prodotto ecceda i limiti della normale tollerabilità ed abbia potenzialità diffusiva tale da turbare la pubblica tranquillità per effetto della violazione delle dette prescrizioni, è configurabile la fattispecie prevista all'art.659 c.p., comma 1. Nel caso di specie è incontestato che l'esercente ha attrezzato il locale - predisponendo i relativi coperti - a ricevere, oltre ai 100 clienti ammessi all'interno, altri 200 all'esterno (di fronte agli 80 ivi consentiti); la predisposizione dei tavoli e dei posti è logicamente collegabile ad un programmato afflusso di persone in numero largamente eccedente quello autorizzato. Da tale superamento, di consistente entità, deriva necessariamente un sostanziale incremento della "fisiologica" rumorosità dovuta a qualsiasi riunione conviviale. Ne segue che l'imputata ha consapevolmente dato causa al disturbo e non può invocare a scusante l'incontrollabilità della condotta della clientela regolarmente ammessa nell'esercizio. Quanto poi al superamento della soglia di normale tollerabilità, essa ben può essere ritenuta sulla base del comparativo esame delle risultanze testimoniali, seppure non del tutto univoche, e dell'accertamento tecnico compiuto dall'organo amministrativo competente, che dimostra il superamento dei valori differenziali ammessi dalla legge speciale;
trattasi di un apprezzamento di merito che non presenta vizi logici o giuridici ed è perciò in questa sede incensurabile. Meritevole di censura è invece la motivazione fornita circa il mancato espletamento di formale perizia (non recare "ulteriore" disturbo alle persone offese che, avendo esercitato l'azione civile in sede penale, hanno i corrispondenti oneri probatori e devono sopportare i correlativi "incommoda"). La decisione è tuttavia per altro verso giustificata, avendo il giudice "a quo" ritenuto sufficienti gli elementi di prova già acquisiti e dovendosi d'altra parte considerare la difficoltà di riprodurre, non di sorpresa ma nell'ambito del rituale contraddittorio, le condizioni anomale di esercizio che hanno dato origine all'eccesso di rumore. Quanto infine alla potenzialità diffusiva del disturbo, il Tribunale ha ragionevolmente tenuto conto del carattere residenziale della zona e della presenza, in prossimità della pizzeria, di diversi edifici oltre al grande condominio con 18 appartamenti in cui risiedono le parti civili;
situazione topografica più che adeguata a giustificare l'affermazione di una turbativa estesa ad una pluralità indeterminata di persone.
Il ricorso va perciò per questo capo respinto.
Quanto all'altra contravvenzione contestata, va ricordato che l'art. 674 c.p. (seconda ipotesi) sanziona l'emissione di gas, di vapori o di fumo "nei casi non consentiti dalla legge". Fra i "casi non consentiti" rientra indubbiamente il superamento del generale limite della normale tollerabilità, cui è subordinata la legittimità delle immissioni nella proprietà altrui dall'art.844 c.c. Secondo una controversa giurisprudenza (citata dalla ricorrente) le leggi speciali in materia di inquinamento atmosferico (in particolare, il D.P.R. n. 203 del 1988) prevarrebbero su tale norma generale, escludendo la rilevanza penale dell'immissione quando le relative disposizioni vengano esattamente osservate. Ora, la cucina annessa al ristorante non rientra fra gli stabilimenti o impianti industriali o di pubblica utilità, ne' normalmente da luogo ad inquinamento atmosferico significativo, sicché non è soggetta agli obblighi previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 2, sub 9. Ne segue che nella fattispecie occorre comunque far riferimento al criterio della normale tollerabilità, essendo manifestamente infondata la tesi difensiva secondo cui il possesso dell'autorizzazione sanitaria - L. 30 aprile 1962, n. 283, ex art.
2 - per l'esercizio della cucina legittimerebbe anche le emissioni da questa provocate nell'atmosfera; infatti, la detta autorizzazione riguarda l'igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti, e non ha nulla a che vedere con la salubrità
dell'ambiente esterno.
Tanto premesso, va peraltro rilevato che il superamento del livello normalmente tollerabile è stato, riguardo alle esalazioni ed emissioni di fumo, del tutto illogicamente affermato dalla sentenza impugnata. Anche in questo caso vi sono risultanze testimoniali non concordanti, ma il contrasto non è risolto - come riguardo alla prima contravvenzione - facendo riferimento agli accertamenti della pubblica amministrazione preposta, che ha rilevato l'apprestamento di idonei sistemi di filtraggio e l'inesistenza, "con cucine e forni pizza in funzione", di "odori di nessun genere nelle zone confinanti". Si afferma invece apoditticamente che i numerosi testi, i quali hanno fornito notizie conformi a quelle riportate dai verbalizzanti, sarebbero "persone particolarmente tolleranti", attribuendo immotivatamente piena credibilità alle contrapposte deposizioni delle parti civili che, provenendo da soggetti portatori di uno specifico interesse nel giudizio, andavano invece sottoposte ad attento vaglio critico. Vengono .inoltre formulate ipotesi tecniche dichiaratamente incontrollate ed incontrollabili. La sentenza impugnata va quindi per questa parte annullata, in mancanza di elementi idonei a supportare l'affermazione di responsabilità. Poiché il materiale probatorio non è suscettibile di arricchimento, essendo indisponibile, come rilevato dal giudice "a quo", la costosa attrezzatura necessaria per una perizia, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, con la formula "insussistenza del fatto". Va conseguentemente eliminata l'aliquota di pena irrogata per il reato in questione (satellite nella ritenuta continuazione), pari ad Euro 50 di ammenda;
la pena per il reato più grave resta perciò determinata in Euro 250 di ammenda.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 674 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di Euro 50 di ammenda;
rigetta nel resto il ricorso e ridetermina in Euro 250 di ammenda la pena per il residuo reato. Così deciso in Roma, il 1^ febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006