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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 22615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22615 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da NE ND - Presidente - Sent. n. sez. 676/2025 VA RA UP - 15/04/2025 EMANUELA GA - Relatore - R.G.N. 40281/2024 EP LL Motivazione Semplificata VA OR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: EL FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, letta la memoria del difensore che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio. 1. Con sentenza del 10/06/2024, la Corte di appello di Napoli, pronunciava sentenza, ex art. 599 bis cod.proc.pen., riducendo la pena inflitta a EL FF, nella misura concordata con il P.G., di mesi tre e giorni dieci di reclusione e € 4.8333,33 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 296, comma 2 dpr n. 43/1973 perché già recidivo per delitti di contrabbando per i quali la legge stabilisce la sola multa, deteneva gr. 580 di TLE sottratto ai diritti di confine. Accertato in Orta di Atella il 16/12/2018 e 10/01/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22615 Anno 2025 Presidente: ND NE Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 15/04/2025 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 1. Va dato atto che, in data 4 ottobre 2024, è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all'art. 84, rubricato "contrabbando di tabacchi lavorati" così dispone: “1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”. Risulta, quindi, depenalizzata con trasformazione in illecito amministrativo la condotta di chi "introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85 dello stesso decreto. Tra queste non compare più la recidiva. Si è infatti chiarito che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto. (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'angelo, Rv. 287524 – 01; Sez. 3, n. 47584/2024 non mass.). Nella motivazione della sentenza n. 8886 del 2025, si evidenzia che la recidiva non è inclusa nell'articolo 85, ed è, invece, disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è 3 punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate». Va, altresì, rilevato che non ricorrono nel caso concreto le aggravanti di cui all’art. 85 ovvero:
1. Se i fatti previsti dall'art. 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. 2. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 580 grammi di tabacchi lavorati e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85 del d.lgs 141/2024; la condotta, pertanto, ai sensi dell'art. 84, comma 2, d.lgs 141/2024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo. 3. La sentenza deve essere annullata in ragione della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie per la quale è intervenuta condanna, posto il principio per il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta, né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate (Sez. 5, n. 8735 del 2018, Belgrado, Rv. 272511 - 01). Gli atti devono essere trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli per quanto di competenza. 4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli. Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA NE ND
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, letta la memoria del difensore che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio. 1. Con sentenza del 10/06/2024, la Corte di appello di Napoli, pronunciava sentenza, ex art. 599 bis cod.proc.pen., riducendo la pena inflitta a EL FF, nella misura concordata con il P.G., di mesi tre e giorni dieci di reclusione e € 4.8333,33 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 296, comma 2 dpr n. 43/1973 perché già recidivo per delitti di contrabbando per i quali la legge stabilisce la sola multa, deteneva gr. 580 di TLE sottratto ai diritti di confine. Accertato in Orta di Atella il 16/12/2018 e 10/01/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22615 Anno 2025 Presidente: ND NE Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 15/04/2025 2 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. La difesa ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 1. Va dato atto che, in data 4 ottobre 2024, è entrato in vigore il d.lgs 141/2024, il quale all'art. 84, rubricato "contrabbando di tabacchi lavorati" così dispone: “1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”. Risulta, quindi, depenalizzata con trasformazione in illecito amministrativo la condotta di chi "introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando fino a 15 chilogrammi convenzionali, ove non ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85 dello stesso decreto. Tra queste non compare più la recidiva. Si è infatti chiarito che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto. (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, D'angelo, Rv. 287524 – 01; Sez. 3, n. 47584/2024 non mass.). Nella motivazione della sentenza n. 8886 del 2025, si evidenzia che la recidiva non è inclusa nell'articolo 85, ed è, invece, disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è 3 punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate». Va, altresì, rilevato che non ricorrono nel caso concreto le aggravanti di cui all’art. 85 ovvero:
1. Se i fatti previsti dall'art. 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. 2. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 580 grammi di tabacchi lavorati e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art. 85 del d.lgs 141/2024; la condotta, pertanto, ai sensi dell'art. 84, comma 2, d.lgs 141/2024 non ha rilievo penale, configurandosi, invece, un illecito amministrativo. 3. La sentenza deve essere annullata in ragione della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie per la quale è intervenuta condanna, posto il principio per il quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta, né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate (Sez. 5, n. 8735 del 2018, Belgrado, Rv. 272511 - 01). Gli atti devono essere trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli per quanto di competenza. 4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli. Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA NE ND