CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17877 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UB GE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17877 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/6/2022, il Tribunale cautelare di Ancona, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza della Corte di appello in sede del 10/5/2022 che imponeva a IG AR l'obbligo di dimora nel comune di Fermo, con prescrizioni accessorie di permanenza notturna nell'abitazione e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ha rilevato l'impugnata ordinanza che permangono le esigenze cautelari connesse alla gravità dei precedenti penali del AR, nonostante la sua giovane età, confermate dalla duplice violazione del divieto di ingresso nel territorio dello Stato, ivi dedicandosi a commettere reati in materia di stupefacenti;
l'imputato è stato giudicato con sentenza di secondo grado, con motivazione da depositarsi, e quando la pronuncia diventerà irrevocabile, sarà eseguita la misura dell'espul- sione, già applicata: fino a quel momento, persiste l'esigenza di circoscrivere la libertà di movimento dell'appellante. Si è altresì rilevato che né la condizione di coniuge di cittadina italiana - già esistente all'atto dell'arresto - né quella di adottato da parte di cittadino italiano valgono a scalfire il quadro cautelare così apprezzato, anzi il cognome della moglie è stato utilizzato dal AR per aggirare i controlli e le segnalazioni di polizia, riferite ai molteplici alias dei quali egli si è avvalso nel tempo. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Ciarrocchi, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento ai presupposti della misura cautelare e con specifico riguardo all'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. 2.1. Censura il ricorrente che sia l'ordinanza della Corte di appello che quella qui impugnata sono carenti di motivazione, sia sul punto dell'infondatezza di uno dei capi di imputazione, che quanto ai rilevanti elementi di novità prodotti ed allegati dalla difesa. Infatti, sarebbe insussistente per carenza dell'elemento soggettivo la dedotta violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, in quanto il AR era convinto della legittimità del suo rientro giustificato dal ricongiungimento familiare con la moglie e l'adottante, come comprova la ricevuta della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno;
inoltre, è illegittimo un divieto di reingresso procrastinato oltre il quinto anno dalla sua emissione, se non ricorre il requisito della grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 2.2. Sotto un profilo sostanziale, il Tribunale cautelare non ha adeguata- mente valorizzato l'affievolimento delle esigenze cautelari derivante dalla condotta dell'imputato, pienamente osservante delle gravose prescrizioni, ed ha 2 minimizzato il sopravvenuto mutamento delle condizioni familiari e sociali del AR, pur documentate dalla difesa. In definitiva, si contesta che permanga il presupposto dell'attualità del pericolo cautelare, o almeno che questo sia della medesima consistenza iniziale, invocandosi una misura attenuata, quale quella del divieto di dimora nel comune di Pesaro, luogo in cui il AR si era determinato a delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. Il difensore propugna una rivisitazione del quadro indiziario, ormai intangibile per essere intervenute le pronunce di merito di primo e secondo grado. Invero, nella specie l'appello cautelare si colloca dopo la sentenza di secondo grado, di cui devono soltanto essere depositate le motivazioni, sicché non vi è più spazio per le questioni riguardanti la piattaforma indiziaria, ormai assorbita dalle sentenze di merito che hanno deciso la condanna. In tali termini è l'esegesi di legittimità: «In tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare» (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398). Gli elementi di novità, che si assumono indebitamente pretermessi, in primo luogo non sono tali, in quanto il matrimonio era precedente all'arresto e la procedura di adozione era iniziata prima della commissione del reato, come afferma lo stesso ricorrente (pag. 3), ammettendo che AR era rientrato in Italia proprio per acconsentire all'adozione dinanzi al Tribunale di Fermo. In ogni caso, si tratta di vicende che hanno avuto trattazione e spiega- zione nelle sentenze di merito, così da non poter essere rimesse in discussione in sede di appello cautelare. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari ed al loro affievolimento, l'apprezza- mento discrezionale del Tribunale cautelare è stato congruamente giustificato, con il richiamo di specifiche circostanze di fatto idonee a denotare la perdurante 3 Il Presidente Il Consigliere estensore attualità del pericolo di reiterazione criminosa nonostante il tempo trascorso, facendo riferimento alla personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti, anche gravi e specifici, nonché alla tendenza del AR all'utilizzo di alias. Inoltre, gli elementi addotti dalla difesa circa l'affievolimento delle esigenze cautelari sono stati puntualmente analizzati dal Tribunale della Libertà, che ha sottolineato l'irrilevanza del rilascio successivo del permesso di soggiorno e la mancanza di novità della circostanza del matrimonio con cittadina italiana, già risultante al momento dell'arresto. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022
letta la requisitoria del Procuratore generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17877 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/6/2022, il Tribunale cautelare di Ancona, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza della Corte di appello in sede del 10/5/2022 che imponeva a IG AR l'obbligo di dimora nel comune di Fermo, con prescrizioni accessorie di permanenza notturna nell'abitazione e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ha rilevato l'impugnata ordinanza che permangono le esigenze cautelari connesse alla gravità dei precedenti penali del AR, nonostante la sua giovane età, confermate dalla duplice violazione del divieto di ingresso nel territorio dello Stato, ivi dedicandosi a commettere reati in materia di stupefacenti;
l'imputato è stato giudicato con sentenza di secondo grado, con motivazione da depositarsi, e quando la pronuncia diventerà irrevocabile, sarà eseguita la misura dell'espul- sione, già applicata: fino a quel momento, persiste l'esigenza di circoscrivere la libertà di movimento dell'appellante. Si è altresì rilevato che né la condizione di coniuge di cittadina italiana - già esistente all'atto dell'arresto - né quella di adottato da parte di cittadino italiano valgono a scalfire il quadro cautelare così apprezzato, anzi il cognome della moglie è stato utilizzato dal AR per aggirare i controlli e le segnalazioni di polizia, riferite ai molteplici alias dei quali egli si è avvalso nel tempo. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Alessandro Ciarrocchi, deducendo violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento ai presupposti della misura cautelare e con specifico riguardo all'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. 2.1. Censura il ricorrente che sia l'ordinanza della Corte di appello che quella qui impugnata sono carenti di motivazione, sia sul punto dell'infondatezza di uno dei capi di imputazione, che quanto ai rilevanti elementi di novità prodotti ed allegati dalla difesa. Infatti, sarebbe insussistente per carenza dell'elemento soggettivo la dedotta violazione del divieto di reingresso nel territorio dello Stato, in quanto il AR era convinto della legittimità del suo rientro giustificato dal ricongiungimento familiare con la moglie e l'adottante, come comprova la ricevuta della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno;
inoltre, è illegittimo un divieto di reingresso procrastinato oltre il quinto anno dalla sua emissione, se non ricorre il requisito della grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. 2.2. Sotto un profilo sostanziale, il Tribunale cautelare non ha adeguata- mente valorizzato l'affievolimento delle esigenze cautelari derivante dalla condotta dell'imputato, pienamente osservante delle gravose prescrizioni, ed ha 2 minimizzato il sopravvenuto mutamento delle condizioni familiari e sociali del AR, pur documentate dalla difesa. In definitiva, si contesta che permanga il presupposto dell'attualità del pericolo cautelare, o almeno che questo sia della medesima consistenza iniziale, invocandosi una misura attenuata, quale quella del divieto di dimora nel comune di Pesaro, luogo in cui il AR si era determinato a delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. Il difensore propugna una rivisitazione del quadro indiziario, ormai intangibile per essere intervenute le pronunce di merito di primo e secondo grado. Invero, nella specie l'appello cautelare si colloca dopo la sentenza di secondo grado, di cui devono soltanto essere depositate le motivazioni, sicché non vi è più spazio per le questioni riguardanti la piattaforma indiziaria, ormai assorbita dalle sentenze di merito che hanno deciso la condanna. In tali termini è l'esegesi di legittimità: «In tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare» (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398). Gli elementi di novità, che si assumono indebitamente pretermessi, in primo luogo non sono tali, in quanto il matrimonio era precedente all'arresto e la procedura di adozione era iniziata prima della commissione del reato, come afferma lo stesso ricorrente (pag. 3), ammettendo che AR era rientrato in Italia proprio per acconsentire all'adozione dinanzi al Tribunale di Fermo. In ogni caso, si tratta di vicende che hanno avuto trattazione e spiega- zione nelle sentenze di merito, così da non poter essere rimesse in discussione in sede di appello cautelare. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari ed al loro affievolimento, l'apprezza- mento discrezionale del Tribunale cautelare è stato congruamente giustificato, con il richiamo di specifiche circostanze di fatto idonee a denotare la perdurante 3 Il Presidente Il Consigliere estensore attualità del pericolo di reiterazione criminosa nonostante il tempo trascorso, facendo riferimento alla personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti, anche gravi e specifici, nonché alla tendenza del AR all'utilizzo di alias. Inoltre, gli elementi addotti dalla difesa circa l'affievolimento delle esigenze cautelari sono stati puntualmente analizzati dal Tribunale della Libertà, che ha sottolineato l'irrilevanza del rilascio successivo del permesso di soggiorno e la mancanza di novità della circostanza del matrimonio con cittadina italiana, già risultante al momento dell'arresto. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022