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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12370 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 31250 / 2025 all'udienza del 2/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musacchio - Pec. Parte_1
- giusta procura in calce al ricorso. Email_1
- RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., CP_1
- RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, previo accertamento della sussistenza dei requisiti socio-sanitari della sig.ra per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e della pregressa condanna dell' al pagamento CP_2 degli arretrati dal 31.07.2023 (data della domanda amministrativa) in poi e, per l'effetto a) dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data del riscontro peritale accertativa della suddetta condizione sanitaria ovvero sin dalla data della del 31.07.2023, epoca della domanda amministrativa di invalidità civile;
b) ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, condannare l'
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, in ragione delle Sedi competenti, all'erogazione della prestazione de qua in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei dal 31.07.2023 ovvero dall'01°.08.2023 (decorrenza economica) in poi, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario-anticipatario” e da liquidarsi in corrispondenza al DM 147/2022 del Ministero di Grazia e Giustizia. Con onere di comunicare ogni variazione reddituale sino alla definizione del presente giudizio”. Deduceva che con decreto di omologa del 03.04.2025, notificato alla competente sede CP_1 in data 23.04.2025, veniva accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal 31.07.2023; che in data 08.05.2025 la ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per l' e il Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_1
La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dell'accompagno, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza dal 31.07.2023. L'omologa è stata notificata all' così come è stato trasmesso il mod AP70 in data CP_1 rispettivamente 23.04.2025 e 08.05.2025 passati 120 giorni, l' non ha pagato la CP_1 prestazione ed in data 13.09.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa del mod. ap70 della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la parte non è stata ricoverata in istituti a carico dello Stato. L' va condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dall'01 agosto 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi decorsi 120 giorni dal
08.05.2025, data in cui l' aveva tutta la documentazione per pagare. CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sono a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come CP_1 accertato in sede di omologa, con decorrenza dall'01 agosto 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi decorsi 120 giorni dal 08.05.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma 02/12/2025 Il giudice Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 31250 / 2025 all'udienza del 2/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musacchio - Pec. Parte_1
- giusta procura in calce al ricorso. Email_1
- RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., CP_1
- RESISTENTE contumace
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, previo accertamento della sussistenza dei requisiti socio-sanitari della sig.ra per la concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e della pregressa condanna dell' al pagamento CP_2 degli arretrati dal 31.07.2023 (data della domanda amministrativa) in poi e, per l'effetto a) dichiarare il diritto della sig.ra al percepimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella misura di legge e con decorrenza dalla data del riscontro peritale accertativa della suddetta condizione sanitaria ovvero sin dalla data della del 31.07.2023, epoca della domanda amministrativa di invalidità civile;
b) ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, condannare l'
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, in ragione delle Sedi competenti, all'erogazione della prestazione de qua in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei dal 31.07.2023 ovvero dall'01°.08.2023 (decorrenza economica) in poi, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore “antistatario-anticipatario” e da liquidarsi in corrispondenza al DM 147/2022 del Ministero di Grazia e Giustizia. Con onere di comunicare ogni variazione reddituale sino alla definizione del presente giudizio”. Deduceva che con decreto di omologa del 03.04.2025, notificato alla competente sede CP_1 in data 23.04.2025, veniva accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal 31.07.2023; che in data 08.05.2025 la ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per l' e il Giudice ne dichiarava la contumacia. CP_1
La causa veniva decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto della pretesa è il pagamento dell'accompagno, avendo parte ricorrente ottenuto omologa dell'accertamento sanitario con cui si riconosceva l'invalidità necessaria per ottenere la prestazione con decorrenza dal 31.07.2023. L'omologa è stata notificata all' così come è stato trasmesso il mod AP70 in data CP_1 rispettivamente 23.04.2025 e 08.05.2025 passati 120 giorni, l' non ha pagato la CP_1 prestazione ed in data 13.09.2025 la parte ricorrente è stata costretta ad adire le vie legali. La documentazione in atti prova l'esistenza dell'omologa del mod. ap70 della loro comunicazione e l'atto notorio attesta che la parte non è stata ricoverata in istituti a carico dello Stato. L' va condannato al pagamento dei ratei per la prestazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dall'01 agosto 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi decorsi 120 giorni dal
08.05.2025, data in cui l' aveva tutta la documentazione per pagare. CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo sono a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come CP_1 accertato in sede di omologa, con decorrenza dall'01 agosto 2023, primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi decorsi 120 giorni dal 08.05.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma 02/12/2025 Il giudice Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta