Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
La disposizione dell'art. 16 d.lgs. n. 504 del 1992 non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, ne' ad integrare i criteri di determinazione dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (anche nel suo rinvio alla legge n. 865 del 1971, per quanto riguarda i suoli non edificabili), ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo (per le sole ipotesi di suoli edificabili) o maggiorativo (qualunque sia la natura dell'area) di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., di provare ed allegare i fatti che ne sono a fondamento (producendo, quindi, la dichiarazione ai fini ICI alla quale è fatto riferimento), senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere - dovere officioso del giudice. Con la conseguenza che, una volta proposta la domanda di determinazione dell'indennità, il giudice è tenuto a procedere alla determinazione secondo i criteri attualmente dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, facendo luogo, successivamente, alla riduzione o alla maggiorazione, previste dall'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992, solo ove le parti abbiano formulato istanza e offerto la prova a riguardo, ma non può respingere la menzionata domanda sul presupposto che agli atti non è stata prodotta la dichiarazione ICI.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IC, NE IA, NE RE, NE AE, quali eredi di NE QU, DE IA NA, NE RE, quali eredi di NE CH, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.D'OVIDIO 83, presso l'avvocato RENATO PEDICINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO ASI CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso l'avvocato STEFANIA ORECCHIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI IANNETTONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1192/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente, l'Avvocato ARCHIDIACONO, per il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza attualmente impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha respinto la domanda proposta dai sigg. ZI, NE e De RA, nei confronti del Consorzio ASI di Caserta, volta ad ottenere la determinazione delle giuste indennità dovutegli per l'occupazione e l'esproprio di un loro fondo sito in Marcianise. A fondamento della decisione la sentenza spiega che, in risposta alla richiesta della Corte di produrre la denuncia I.C.I. (così da attuare il disposto dell'art. 16 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504), gli espropriati hanno affermato che il terreno era nella concreta disponibilità del Consorzio sin dal 1990, ossia da epoca precedente all'entrata in vigore della citata legge istitutiva del tributo comunale. Aggiunge la sentenza che, pertanto, non è possibile accertare il presupposto al quale la citata disposizione subordina il diritto alla corresponsione di una maggiore indennità (ossia, che il valore del suolo dichiarato ai fini I.C.I. sia superiore a quello dell'indennità determinata, secondo i criteri dettati dalla vigente normativa, dall'espropriante nella liquidazione dell'indennità); che, inoltre, è irrilevante l'epoca di immissione in possesso del fondo da parte del Consorzio, "in quanto l'obbligo di denuncia ai fini dell'I.C.I. sussiste, a carico del proprietario, che resta possessore del bene ...anche nel periodo di occupazione d'urgenza a favore dell'amministrazionè". La ZI, i NE e la De RA propongono ricorso per la cassazione della sentenza delle Corte partenopea, svolgendo due motivi. Il consorzio non si difende nel giudizio di cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La fattispecie in esame può dunque essere così riepilogata:
l'espropriato ha dedotto l'incongruità della somma liquidata in via amministrativa, tenuto conto della natura edificatoria del suolo in questione (natura, peraltro, riconosciuta dal consulente d'ufficio);
depositata la consulenza, il giudice ha invitato la parte più diligente a produrre copia dell'ultima dichiarazione presentata dagli espropriati ai fini dell'applicazione dell'I.C.I; in risposta a questo invito, l'espropriato ha fatto rilevare di aver perduto il possesso del fondo sin dal 1990, ossia ben prima che fosse istituita l'imposta (con implicita affermazione, dunque, di avere omesso la dichiarazione a riguardo); il giudice, ritenuto di non poter accertare il presupposto del secondo comma del menzionato art. 16, ha respinto la domanda.
Con il primo motivo i ricorrenti, nel denunziare la violazione degli artt. 1 e 16 del D. Lgs. n. 504 del 1992, censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che, nonostante l'occupazione, i proprietari erano gravati dall'obbligo di dichiarazione I.C.I. Sostiengono, invece, che il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso dei beni, sicché il proprietario che non abbia diritti di godimento reali o personali sul bene ne è esonerato. Con il secondo motivo è denunciata, poi, la violazione della disposizione dell'art. 2697 c.c., nonché l'errore e la contraddizione della motivazione, in relazione al punto della sentenza che grava l'opponente dell'onere della prova avente ad oggetto la dichiarazione I.C.I., laddove, invece, tale onere graverebbe sulla controparte.
2. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, con decorrenza dall'anno 1993 (art. 1), fissa come presupposto dell'imposta stessa il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 1, comma secondo, cit.).
L'art. 16, sotto la rubrica "indennità di espropriazione", stabilisce poi che "1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante". Premesso che i differenti piani dell'omessa dichiarazione I.C.I. e dell'omessa produzione in giudizio della dichiarazione stessa sostanzialmente si sovrappongono, nel senso che la seconda situazione può essere, di fatto, considerata equivalente alla prima, il quesito intorno al quale bisogna argomentare consiste nello stabilire: in primo luogo, se la disciplina del citato art. 16 configuri o non un criterio di determinazione dell'indennità espropriativa (o, quanto meno, se essa concorra ad integrare i vigenti criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992); in secondo luogo, se il giudice sia investito in materia di poteri officiosi, nel senso che (come di fatto è avvenuto nel caso in esame) egli possa sostituirsi o meno alle parti inerti ed intervenire ad azionare il meccanismo della riduzione o della maggiorazione previsto dalla norme;
in terzo luogo se, accertato che la dichiarazione I.C.I. è stata omessa (o è stata, comunque, omessa la produzione della stessa), il giudice debba ugualmente procedere alla richiesta determinazione dell'indennità o debba, invece, respingere la domanda, ritenendo (come anche qui avvenuto) che difetti un presupposto dell'azione. Nelle elaborazioni già avvenute sia ad opera di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 17 gennaio 2002, n. 434; 22 aprile 2000, n. 5283), sia ad opera della Corte costituzionale (cfr. sent. 25 luglio 2000, n. 351, dove sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53 e 97 Cost.) si è già avuto modo di evincere dal testo ora trascritto che:
a) il disposto normativo di cui al primo comma concerne soltanto le aree fabbricabili e non gli altri immobili, pure soggetti ad I.C.I., previsti nel secondo comma del citato art. 1, e ciò consente di ravvisare un collegamento con l'art. 5 bis, primo comma, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, norma anch'essa destinata alle sole aree edificabili;
b) il disposto del secondo comma prevede, invece, quale effetto ulteriore di bilanciamento equitativo dell'imposizione, una maggiorazione dell'indennità, senza distinzione tra aree fabbricabili e altri immobili, che consente all'espropriato il recupero corrispondente alla eccedenza di imposta ICI pagata per gli ultimi cinque anni, rispetto alla imposta che sarebbe stata calcolata sulla base della indennità concretamente liquidata;
c) sia la riduzione del primo comma, sia la maggiorazione del secondo comma sono previste per la sola ipotesi in cui sia stata presentata dall'espropriato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Nulla è stabilito, invece, per il caso in cui non risulti presentata la dichiarazione.
Per altro verso deve essere riconosciuto all'espropriato il diritto a conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità d'esproprio, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 e sulla base dei criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (per le aree fabbricabili) nonché dalla stessa legge n. 865 del 1971 (richiamata dall'art. 5 bis per le altre aree). Modulo procedimentale che, come ha da sempre avuto modo di chiarire questa S.C., non si configura quale impugnazione del provvedimento ablatorio limitato al controllo della determinazione amministrativa dell'indennità, ma introduce un giudizio di accertamento della giusta indennità, pienamente autonomo, nel quale il giudice deve procedere alla concreta determinazione della stessa con tutti i suoi poteri di indagine, alla stregua di criteri legali effettivamente vigenti e riconosciuti applicabili alla fattispecie (tra le più recenti delle tante, cfr. Cass. 3 dicembre 2001, n. 15247). 3. - Come s'è visto, la sentenza impugnata ritiene che la produzione della dichiarazione I.C.I. da parte dell'opponente-espropriato (dalla quale si possa desumere che il valore del fondo dichiarato ai fini dell'imposta sia superiore a quello sul quale sia basata l'indennità amministrativamente determinata) costituisca un presupposto per poter procedere alla determinazione giudiziale dell'indennità; tanto da pervenire al rigetto della domanda per difetto di quel presupposto stesso. Affermazione questa dalla quale derivano due implicazioni di principio: la prima, secondo cui la disposizione dell'art. 16 in commento finirebbe per integrare i criteri di determinazione dell'indennità per l'espropriazione dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (anche nel suo riferimento, quanto alle aree non edificabili alla legge n. 865 del 1971); la seconda, secondo cui, in mancanza di dichiarazione I.C.I. (o della sua produzione in giudizio), l'espropriato non avrebbe diritto alla determinazione giudiziale dell'indennità.
Orbene, essendo il tessuto normativo quello sopra indicato, si deve escludere sia che la disposizione dell'art. 16 in esame sia diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, distinto da quello dettato dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, sia che essa stabilisca un meccanismo integrativo dello stesso art. 5 bis. La norma in esame, invece, reca un precetto (di natura principalmente tributaria, come ha avuto modo di sottolineare la Corte costituzionale) che, fermo restando i menzionati criteri di determinazione dell'indennità, introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo o maggiorativo di tale indennità, qualora il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore o superiore. Ma, proprio perché l'art. 16 postula una comparazione tra "l'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti" e il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I., la prima, ineludibile operazione da compiere concerne la determinazione di tale indennità da effettuare secondo i principi vigenti nella materia. Solo successivamente va considerato il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I., al fine di operare quel meccanismo correttivo (per questi concetti, cfr., in motivazione, le già citate sentenze di legittimità).
In altri termini, il giudice ha confuso tra il diritto dell'espropriato ad ottenere comunque la giusta indennità (e, dunque, la giusta attribuzione di valore al proprio fondo, quale base di determinazione dell'indennità) ed il diritto del medesimo ad ottenere la maggiorazione prevista dal secondo comma del citato art. 16, nel caso che il valore da lui dichiarato ai fini I.C.I. sia superiore a quello accertato in sede giudiziaria. Non ha tenuto conto, dunque, che i due diritti agiscono su piani del tutto autonomi ed interferiscono solo nel momento in cui la pretesa maggiorazione trovi fondamento sullo squilibrio desumibile dalla comparazione tra valore del suolo accertato in sede giudiziale e valore del suolo dichiarato ai fini I.C.I.. Il primo diritto tende al conseguimento di un bene della vita costituzionalmente protetto (art. 42 Cost.), il secondo tende a riequilibrare la palese ingiustizia derivante dall'avere l'espropriato versato un'imposta maggiore rispetto a quella che avrebbe versato con il computo effettuato sulla base dell'indennità.
Sotto tale ultimo profilo, è affatto escluso un potere d'ufficio del giudice, nel senso che resta onere dell'espropriato chiedere la maggiorazione e provare a riguardo, mediante la produzione della dichiarazione I.C.I.; sicché, nel caso che tale istanza (diversa ed ulteriore rispetto a quella di determinazione dell'indennità) non sia formulata o non sia provata, resta pur sempre il dovere del giudice di procedere alla determinazione della giusta indennità e, nel caso in cui accerti che questa è superiore rispetto a quella determinata in sede amministrativa, ordinarne il deposito all'espropriante.
Del resto, l'insussistenza di qualsiasi potere-dovere del giudice di accertare ex officio l'avvenuta dichiarazione I.C.I. e (in caso di positivo accertamento) di acquisirla agli atti del processo è stato affermato dalle già citate sentenze di questa Corte, laddove s'è chiarito che all'espropriato spetta di allegare di avere diritto alla maggiorazione prevista dal secondo comma dell'art. 16 D. Lgs. n. 504 del 1992, così come a lui spetta l'onere di provare i fatti che di tale diritto costituiscono il fondamento, ai sensi dell'art. 2697, comma primo, cod. civile. Si tratta, invero, di un diritto a carattere patrimoniale, certamente disponibile, in relazione al quale non è dato ravvisare alcun potere d'ufficio del giudice e che è ancorato ad elementi fattuali, indispensabili per il computo disciplinato dalla norma (l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni), che possono essere allegati e prodotti soltanto dall'interessato, se non si vuoi giungere ad una completa alterazione dei principi che governano l'onere probatorio nel processo civile. Ma di una simile intenzione del legislatore la norma non reca traccia, ne' essa è desumibile dalle finalità di ordine fiscale che l'art. 16 si propone (più precisamente, scoraggiare forme di elusione nel settore delle aree fabbricabili e riequilibrare la posizione dell'espropriato che abbia versato un'imposta maggiore rispetto a quella che avrebbe dovuto). Tale scopo, infatti, non basta (in assenza di un'espressa previsione normativa) per consentire all'interprete di superare la disciplina della prova nel processo civile, introducendo in questo poteri propri delle commissioni tributarie (cfr. l'art. 7 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Tutto quanto finora precisato consente di fornire risposta anche al terzo dei quesiti posti, relativo al comportamento che deve assumere il giudice nel caso in cui non sia avanzata nel processo alcuna istanza (nè di maggiorazione, ne' di riduzione) e, comunque, non risulti in atti la dichiarazione I.C.I. (perché mai resa o perché non prodotta). È ovvio che egli, privo di qualsiasi potere in materia, dovrà procedere alla determinazione dell'indennità, senza che apporti alcuna influenza sulla sua decisione il disposto dell'art. 16 del D. Lgs. n. 504 del 1992. In tal senso vanno lette le citate pronunzie di questa Corte, ove si afferma che quella disposizione non si applica, neppure in via di applicazione analogica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
ciò, in quanto il legislatore ha inteso introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale (ritenendo al riguardo sufficienti gli strumenti di controllo, di accertamento e sanzionatori di cui dispone l'amministrazione finanziaria), bensì dell'elusione che si manifesta col dichiarare valori per le aree edificabili di gran lunga inferiori a quelli collegati al valore venale, ancorché sottoposto al meccanismo correttivo di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Così come, nello stesso ordine di idee va letta la sentenza costituzionale n. 351 del 2000, che, nel respingere i dubbi di legittimità della norma per disparità di trattamento tra espropriati "evasori totali" ed espropriati "evasori parziali" dell'I.C.I., risponde che dalla norma in oggetto l'evasore totale non viene affatto avvantaggiato, in quanto è destinato a subire in ogni caso le sanzioni per la omessa dichiarazione, nonché l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere;
inoltre, la erogazione dell'indennità di espropriazione non può intervenire, se non dopo la verifica che non superi il tetto massimo ragguagliato al "valore" denunciato per l'I.C.I., e, quindi, solo dopo la presentazione della denuncia e la conseguente regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni.
4. - Ciò posto, è agevole individuare l'errore commesso nella sentenza impugnata, laddove il giudice, confondendo tra diritto alla determinazione giudiziale dell'indennità e diritto alla maggiorazione dell'art. 16, secondo comma, del D. Lgs. n. 504 del 1992, prima ha invitato le parti a produrre la dichiarazione I.C.I.,
poi, non essendo avvenuta la produzione, ha respinto la domanda, ritenendo che il presupposto di questa sia costituito dall'essere il valore del suolo dichiarato ai fini I.C.I. superiore a quello dell'indennità determinata secondo i criteri dettati dalla normativa applicata dall'espropriante nel liquidare l'indennità. La sentenza va, dunque, cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà al seguente principio: "la disposizione dell'art. 16 del D. Lgs. n. 504 del 1992 non è diretta a regolare un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, ne' ad integrare i criteri di determinazione dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (anche nel suo rinvio alla legge n. 865 del 1971, per quanto riguarda i suoli non edificabili), ma introduce un distinto meccanismo correttivo, eventualmente riduttivo (per le sole ipotesi di suoli edificabili) o maggiorativo (qualunque sia la natura dell'area) di tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore o superiore rispetto a quello accertato. Il diritto patrimoniale alla riduzione o alla maggiorazione ha, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo e, pertanto, l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di provare ed allegare i fatti che ne sono a fondamento (producendo, quindi, la dichiarazione ai fini I.C.I. alla quale è fatto riferimento), senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere-dovere officioso del giudice. Con la conseguenza che, una volta proposta la domanda di determinazione dell'indennità, il giudice è tenuto a procedere alla determinazione secondo i criteri attualmente dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, facendo luogo, successivamente,
alla riduzione o alla maggiorazione prevista dall'art. 16 del D. Lgs. del 1992 solo ove le parti abbiano formulato istanza e provato a riguardo, ma non può respingere la menzionata domanda sul presupposto che agli atti non è stata prodotta la dichiarazione ai fini I.C.I.".
Il giudice del rinvio (designato nel dispositivo) provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003