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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/08/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 981/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CAMPARI FULVIA CRISTIANA e DE LUCA DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Francesco Sforza n. 1;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CO C.F._2
PICCOLI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monterosso al Mare (SP), in data
29/09/2020, (atto n. 9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A1 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
pag. 1 di 13 A2 La sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita in Salice Terme Godiasco (PV), _1
Via Taramelli n. 46, di proprietà esclusiva della stessa, con quanto l'arreda e correda, con rinuncia da parte del sig. ad ogni e qualsiasi pretesa di rimborsi e Parte_1 restituzioni.
Le utenze domestiche della casa di abitazione sita in Salice Terme Godiasco (PV), Via
Taramelli n. 46 rimangono intestate alla sig.ra che si farà carico delle CO relative spese.
Il sig. a già lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Pt_1 anagrafica e ha già concluso l'asporto di tutti i propri effetti e beni personali.
Le parti danno atto che nel mese di ottobre 2023 è stato effettuato il frazionamento della casa coniugale, sita in Salice Terme - Godiasco, in tre unità immobiliari. Di queste, una, con ingresso da via Taramelli, n. 46, costituisce la casa di abitazione della signora come sopra specificato e rimane in capo ad essa;
un'altra, la cantina _1 pertinenziale alla casa d'abitazione sopra descritta, rimane in capo alla signora _1 la terza unità immobiliare, con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di Via Taramelli snc (adibita all'attività di Bed & Breakfast gestita dalla sig.ra
) sarà oggetto della cessione di nuda proprietà a favore del IG. CO
, con riserva di usufrutto a tempo determinato, come meglio descritto al Parte_1 punto 3). Le parti danno atto che la IG.ra rimane titolare esclusiva CO della proprietà di n. 2 posti auto all'interno del cortile comune ad uso esclusivo della casa di abitazione della IG.ra di Via Taramelli n. 46. CO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA Parte_2
A3 Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento così Pt_1 _1 determinato:
- € 1.400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base al 100% dell'Indice ISTAT.
I suddetti versamenti saranno eseguiti dal IG. mediante bonifico bancario sul Pt_1
c/c intestato alla IG.ra alle coordinate bancarie già conosciute ed in uso tra i _1 coniugi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI - IMPEGNI E SPESE A CARICO DEL SIG.
e DELLA SIG.RA Parte_1 CO
pag. 2 di 13 A4 Voltura utenze. Le utenze domestiche delle unità immobiliari cedute in nuda proprietà
e adibite a Bed & Breakfast (n. 2 bollette energia elettrica, n. 1 gas e n. 1 acqua) saranno intestate/volturate in capo al signor ed i coniugi si impegnano a Parte_1 collaborare per il cambio di intestazione/voltura dei contratti ad esse relative.
Rimborso consumi netti. La IG.ra si impegna a rimborsare al IG. CO
sino al termine del 18.04.2044 previsto per l'usufrutto delle unità Parte_1 immobiliari adibite a B&B, esclusivamente i consumi netti, con la precisazione, che gli oneri, le tasse, il trasporto ed ogni ulteriore voce contenuta nelle bollette, al di fuori dei consumi netti, rimarranno a carico del IG. Pt_1
Alla fine di ogni anno solare a partire dal 31.12.2025, la IG.ra rimborserà tali _1 spese previa presentazione e verifica delle bollette, e comunque tenendo conto della compensazione delle spese relative all'IMU di cui al seguente capoverso. In alternativa, le parti potranno concordare di procedere al rimborso mensile o periodico dei consumi netti, previa presentazione e verifica delle bollette.
Rimborso IMU. Il IG. con decorrenza dal mese di ottobre 2023, mese in cui è Pt_1 avvenuto il frazionamento della casa coniugale, (intestata interamente alla signora quale prima casa) in più unità immobiliari (con conseguente emersione della
_1 tassa sulla seconda casa a carico della IG.ra e per tutta la durata
_1 dell'usufrutto, si impegna a rimborsare alla detta signora le tasse sulla seconda casa a carico della stessa e relative alle unità immobiliari oggetto di usufrutto. La IG.ra provvederà al pagamento dei relativi F24 - alla medesima intestati - e
_1 successivamente potrà compensare tali spese con quanto dovuto al IG. per i Pt_1 consumi netti delle utenze di cui sopra. In alternativa, il IG. si impegna ad Pt_1 effettuare il rimborso immediato previa presentazione della ricevuta di pagamento da parte della IG.ra nel caso in cui le parti procedano con l'opzione del rimborso
_1 mensile dei consumi netti delle bollette di cui al punto precedente.
Spese ordinarie. La sig.ra si impegna a sostenere le spese ordinarie relative alle _1 unità immobiliari cedute in nuda proprietà compresa l'assicurazione Responsabilità
Civile per l'attività esercitata di B&B, fatte salve le seguenti spese che rimarranno a carico esclusivo del sig. con decorrenza dal mese di ottobre 2023 per tutta la Pt_1 durata dell'usufrutto sino al 18.04.2044:
pag. 3 di 13 - tassa sui rifiuti delle unità adibite a bed & breakfast;
- pulizia caldaie (n. 2) delle unità immobiliari adibite a B&B;
- assicurazione delle unità immobiliari adibite a B&B (furto, incendio e allagamenti), con impegno del IG. di fornire copia delle quietanze di Pt_1 pagamento dei premi alla IG.ra a garanzia dell'attività svolta come B&B _1
Il sig. si impegna a sottoscrivere e depositare presso l'Ufficio Tributi del Pt_1
Comune di Godiasco, apposito modulo per l'addebito diretto della TARI. Eventuali tasse addebitate alla sig.ra dal mese di ottobre 2023 sino all'intestazione della tassa _1 in capo al sig. dovranno essere rimborsate dal IG. previa esibizione Pt_1 Pt_1 della ricevuta di pagamento.
Spese straordinarie. Il sig. si impegna a sostenere e corrispondere le spese Pt_1 straordinarie relative alle unità immobiliari adibite a B&B che si rendessero necessarie e comunque previo accordo fra le parti.
Il IG. si impegna a sostenere le spese di volturazione delle utenze nonché il Pt_1 compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per il trasferimento immobiliare stabilito con il presente accordo e le spese correlate agli adempimenti necessari per tale trasferimento immobiliare e, conseguentemente a tenere indenne la IG.ra _1 dai suddetti pagamenti.
[...]
Spese legali.
Le dette si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Rinuncia al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale stante la natura consensuale dell'accordo sottoscritto.
ACCORDO RELATIVO AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI TRA CONIUGI
Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza:
- che, non trattandosi di atto notarile, gli atti di trasferimento immobiliare adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le relative dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
pag. 4 di 13 - che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo in forma adeguata innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
- che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento dei beni immobili di seguito specificati da parte della moglie in favore del marito.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
La signora , come sopra identificata, cede e trasferisce al signor CO
, come sopra identificato, che accetta, la nuda proprietà, riservandosi Parte_1 essa stessa il diritto di usufrutto sino al 18.04.2044, dell'unità immobiliare di seguito descritta, facente parte del fabbricato sito in Godiasco - Frazione Salice Terme con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di via Taramelli n. 15
e precisamente: appartamento ad uso abitazione sito ai piani primo, secondo e primo seminterrato, costituito da una camera con balcone, disimpegno e wc al piano primo;
due camere, un balcone e wc, al piano secondo, il tutto collegato da scala interna;
al piano seminterrato due camere-studio con wc, con ingresso autonomo dalla via Egidio Gennaro n. 15, collegato con scala interna all'appartamento sub 6, al piano primo, da una scala destinata a rimanere di proprietà della signora anche allo scadere CO dell'usufrutto, censito al N.C.E.U. del Comune di Godiasco Salice Terme al Foglio 1 –
Part 1905 sub 7 – via Gennaro Egidio n. 15 – piano S1-1-2 – Zona Censuaria 2 –
Categoria A/2 – Classe 3 – vani 6,5 – superficie catastale mq 168 – rendita catastale €
973,52.
pag. 5 di 13 Detti dati catastali derivano dalla denuncia di variazione per divisione presentata all'Agenzia delle Entrate – servizi catastali di Pavia, in data 18 ottobre 2023 – pratica n. PV0068650, protocollo n. 68650.1/2023.
Confini in un sol corpo ed in contorno: via Egidio Gennaro, proprietà di terzi, cortile comune al sub 6, appartamento al sub 6 di proprietà della signora _1
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Competono all'unità in precedenza descritta le proporzionali ragioni di comproprietà del cortile comune di cui alla particella 35 del Foglio 1 del Catasto Terreni.
A migliore precisazione del bene oggetto dell'odierno trasferimento, le parti danno atto che nel mese di ottobre 2023 è stato effettuato il frazionamento della casa coniugale, sita in Salice Terme - Godiasco, in tre unità immobiliari. Di queste, una, con ingresso da via
Taramelli, n. 46, costituisce la casa di abitazione della signora come sopra _1 specificato e rimane in capo ad essa;
un'altra, la cantina pertinenziale alla casa d'abitazione sopra descritta, rimane in capo alla signora la terza unità _1 immobiliare, con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di
Via Taramelli snc (adibita all'attività di Bed & Breakfast gestita dalla sig.ra
[...]
) costituisce l'oggetto della cessione di nuda proprietà a favore del IG. _1
, con riserva di usufrutto a tempo determinato. Le parti danno atto che Parte_1 la IG.ra rimane titolare esclusiva della proprietà di n. 2 posti auto, CO all'interno del cortile comune indicato in precedenza, ad uso esclusivo della casa di abitazione della stessa in Via Taramelli n. 46. CO
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con Pratica n. PV0068650 in atti dal pag. 6 di 13 18/10/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEVST1. REGISTRO UFFICIALE.4341065
(n. 68650.1/2023);
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 02.10.2024 con numero 1807300009524, regolarmente in corso di validità, scadente in data 02.10.2034, allegato al ricorso quale doc. n. 7.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
pag. 7 di 13 Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli:
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data Persona_1
6 dicembre 2006 - rep. n. 55854/18896 – registrato a Voghera il 13 dicembre 2006 al n.
3794;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 7 Persona_2 ottobre 2009 – rep. 93409/28957 - registrato a Voghera il 19 ottobre 2009 al n. 4526 e trascritto a Voghera il 20 ottobre 2009 ai numeri 7643/5442;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 15 Persona_3 dicembre 2015– rep. 3288/2539 - registrato a Pavia il 17 dicembre 2015 al n. 17511 e trascritto a Voghera il 18 dicembre 2015 ai numeri 7184/5555;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 7 Persona_3 giugno 2016– rep. 3570/2746 - registrato a Pavia il 10giugno 2016 al n. 9111 e trascritto a Voghera il 13 giugno 2016 ai numeri 3876/2916.
Successivamente le unità immobiliari acquistate sono state fuse in un'unica unità immobiliare (foglio 1, particella 1905, sub. 5), che è stata poi frazionata come sopra meglio indicato per effettuare il trasferimento dei diritti reali di cui si tratta.
Il diritto di nuda proprietà, oggetto della presente cessione in capo al signor Parte_1
, si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli annessi e
[...] connessi, usi, pertinenze, servitù attive e passive, diritti, azioni e ragioni, con le proporzionali quote delle parti comuni del fabbricato di cui le unità immobiliari fanno parte e con tutti i diritti e gli oneri connessi. Per l'esatta individuazione dei beni e dei diritti comuni le parti fanno rinvio a tutti i patti, le convenzioni, le clausole, le condizioni e le riserve attinenti al fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, come risultanti dai titoli di provenienza sopra citati, dai precedenti titoli e dalle norme di legge in relazione allo stato dei luoghi. In particolare, si riporta quanto indicato all'art. 3 dell'atto di provenienza a rogito Notaio 07.06.2016 – rep. 3570 – registrato Per_3 all'Agenzia delle Entrate di Voghera il 10.06.2016 al n. 9111/1T per cui “il tratto di scala pag. 8 di 13 che immette dal piano terreno al primo piano del fabbricato venduto è gravato da diritto di passaggio a favore dell'adiacente fabbricato in confine di levante di proprietà Pt_3
in Setti”.
[...]
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della legge del 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, la parte alienante signora
[...]
, sotto la propria responsabilità, anche penale in caso di dichiarazioni false o _1 reticenti, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e come da attestazione rilasciata dal Geom. , dichiara: Persona_4
- che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto
è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che, successivamente, per le unità immobiliari in oggetto:
*è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 82 per lavori di ristrutturazione in data 4 maggio 1990, protocollo n. 1459 e successiva variante n. 214 rilasciata in data 21 dicembre 1990, protocollo n. 4205 con correlato permesso di abitabilità rilasciato in data 29 gennaio 1993;
*è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 189 per opere edilizie di ristrutturazione in data 7 marzo 1994, protocollo n. 67;
* è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 69 in data 28 dicembre 1995 e successiva variante n. 59 in data 1° ottobre 1996;
pag. 9 di 13 *è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme autorizzazione edilizia n. 30 in data 18 luglio 2002, protocollo n. 4994 (denuncia di inizio lavori comunicata al Comune di Godiasco in data 19 luglio 2002);
*è stato rilasciato dal Comune di Godiasco Salice Terme il permesso di costruire n. 37 in data 20 ottobre 2003 ed è stata presentata successiva denuncia di inizio attività in variante protocollata dal medesimo Comune in data 6 ottobre 2006 n. 5884;
*è stata presentata al Comune di Godiasco una denuncia di inizio attività per diversa distribuzione spazi interni, ristrutturazione e variazione in data 15 settembre 2006, protocollo n. 5468;
* è stata presentata al Comune di Godiasco una denuncia di inizio attività per modifiche interne ed esterne, fusione di due unità immobiliari ad uso abitativo, diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione in data 7 gennaio 2016, protocollo n. 98 e successiva DIA in variante in data 25 luglio 2016, protocollo n. 3920 e successiva SCIA in variante, in data 1°marzo 2017, protocollo n. 999;
* è stata presentata in data 9 giugno 2017 dichiarazione di fine lavori, protocollo n. 2820, nonché domanda di certificato di agibilità in pari data, protocollo n. 2821;
*è stata presentata al Comune di Godiasco comunicazione circa il frazionamento delle unità immobiliari in oggetto ricevuta in data 19 ottobre 2023, protocollo n. 8108;
*è stata presentata al Comune di Godiasco segnalazione certificata per l'agibilità in data
19 novembre 2024, protocollo n. 9790.
I predetti documenti risultano allegati al ricorso quali doc. n. 6.
La parte alienante dichiara infine che sulle porzioni immobiliari stesse non sono state eseguite, successivamente all'iniziale costruzione e all'infuori di quelle indicate, altre opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia o a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
La parte alienante dichiara e garantisce la piena regolarità e conformità edilizia nonché
l'esistenza dei requisiti di abitabilità-agibilità di quanto in oggetto.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987
n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è
pag. 10 di 13 effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano inoltre
1) che non sono stati eseguiti fra di esse pagamenti dei quali indicare i relativi mezzi poiché il trasferimento avviene a titolo gratuito e in esecuzione degli accordi di separazione;
2) che nessuna di esse parti si è avvalsa di mediatori e agenti immobiliari per la conclusione della presente operazione.
ART. 9 – VALORE DEL BENE TRASFERITO
Le parti dichiarano che, ai fini della liquidazione dell'Ausiliario, il valore del bene trasferito è pari ad € 52.000,00.
ART. 10 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29.07.2021 secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., esonerano il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dalle parti in udienza nonché dal
Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui alla Legge
52/1985 art. 29 comma 1 bis.
Le parti dichiarano di non volere impugnare il provvedimento di omologa delle condizioni di separazione che sarà pronunciato sulle condizioni concordate.”.
All'udienza del 12.6.20225 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 11 di 13 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Monterosso al Mare (SP), in data CO
pag. 12 di 13 29/09/2020, (atto n. 9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del
12.6.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Alessandro Zucchi;
5. spese di lite al definitivo;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 16.6.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 981/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CAMPARI FULVIA CRISTIANA e DE LUCA DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Francesco Sforza n. 1;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CO C.F._2
PICCOLI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Voghera (PV),
Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monterosso al Mare (SP), in data
29/09/2020, (atto n. 9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“A1 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
pag. 1 di 13 A2 La sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita in Salice Terme Godiasco (PV), _1
Via Taramelli n. 46, di proprietà esclusiva della stessa, con quanto l'arreda e correda, con rinuncia da parte del sig. ad ogni e qualsiasi pretesa di rimborsi e Parte_1 restituzioni.
Le utenze domestiche della casa di abitazione sita in Salice Terme Godiasco (PV), Via
Taramelli n. 46 rimangono intestate alla sig.ra che si farà carico delle CO relative spese.
Il sig. a già lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Pt_1 anagrafica e ha già concluso l'asporto di tutti i propri effetti e beni personali.
Le parti danno atto che nel mese di ottobre 2023 è stato effettuato il frazionamento della casa coniugale, sita in Salice Terme - Godiasco, in tre unità immobiliari. Di queste, una, con ingresso da via Taramelli, n. 46, costituisce la casa di abitazione della signora come sopra specificato e rimane in capo ad essa;
un'altra, la cantina _1 pertinenziale alla casa d'abitazione sopra descritta, rimane in capo alla signora _1 la terza unità immobiliare, con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di Via Taramelli snc (adibita all'attività di Bed & Breakfast gestita dalla sig.ra
) sarà oggetto della cessione di nuda proprietà a favore del IG. CO
, con riserva di usufrutto a tempo determinato, come meglio descritto al Parte_1 punto 3). Le parti danno atto che la IG.ra rimane titolare esclusiva CO della proprietà di n. 2 posti auto all'interno del cortile comune ad uso esclusivo della casa di abitazione della IG.ra di Via Taramelli n. 46. CO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA Parte_2
A3 Il sig. verserà alla sig.ra un assegno di mantenimento così Pt_1 _1 determinato:
- € 1.400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base al 100% dell'Indice ISTAT.
I suddetti versamenti saranno eseguiti dal IG. mediante bonifico bancario sul Pt_1
c/c intestato alla IG.ra alle coordinate bancarie già conosciute ed in uso tra i _1 coniugi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI - IMPEGNI E SPESE A CARICO DEL SIG.
e DELLA SIG.RA Parte_1 CO
pag. 2 di 13 A4 Voltura utenze. Le utenze domestiche delle unità immobiliari cedute in nuda proprietà
e adibite a Bed & Breakfast (n. 2 bollette energia elettrica, n. 1 gas e n. 1 acqua) saranno intestate/volturate in capo al signor ed i coniugi si impegnano a Parte_1 collaborare per il cambio di intestazione/voltura dei contratti ad esse relative.
Rimborso consumi netti. La IG.ra si impegna a rimborsare al IG. CO
sino al termine del 18.04.2044 previsto per l'usufrutto delle unità Parte_1 immobiliari adibite a B&B, esclusivamente i consumi netti, con la precisazione, che gli oneri, le tasse, il trasporto ed ogni ulteriore voce contenuta nelle bollette, al di fuori dei consumi netti, rimarranno a carico del IG. Pt_1
Alla fine di ogni anno solare a partire dal 31.12.2025, la IG.ra rimborserà tali _1 spese previa presentazione e verifica delle bollette, e comunque tenendo conto della compensazione delle spese relative all'IMU di cui al seguente capoverso. In alternativa, le parti potranno concordare di procedere al rimborso mensile o periodico dei consumi netti, previa presentazione e verifica delle bollette.
Rimborso IMU. Il IG. con decorrenza dal mese di ottobre 2023, mese in cui è Pt_1 avvenuto il frazionamento della casa coniugale, (intestata interamente alla signora quale prima casa) in più unità immobiliari (con conseguente emersione della
_1 tassa sulla seconda casa a carico della IG.ra e per tutta la durata
_1 dell'usufrutto, si impegna a rimborsare alla detta signora le tasse sulla seconda casa a carico della stessa e relative alle unità immobiliari oggetto di usufrutto. La IG.ra provvederà al pagamento dei relativi F24 - alla medesima intestati - e
_1 successivamente potrà compensare tali spese con quanto dovuto al IG. per i Pt_1 consumi netti delle utenze di cui sopra. In alternativa, il IG. si impegna ad Pt_1 effettuare il rimborso immediato previa presentazione della ricevuta di pagamento da parte della IG.ra nel caso in cui le parti procedano con l'opzione del rimborso
_1 mensile dei consumi netti delle bollette di cui al punto precedente.
Spese ordinarie. La sig.ra si impegna a sostenere le spese ordinarie relative alle _1 unità immobiliari cedute in nuda proprietà compresa l'assicurazione Responsabilità
Civile per l'attività esercitata di B&B, fatte salve le seguenti spese che rimarranno a carico esclusivo del sig. con decorrenza dal mese di ottobre 2023 per tutta la Pt_1 durata dell'usufrutto sino al 18.04.2044:
pag. 3 di 13 - tassa sui rifiuti delle unità adibite a bed & breakfast;
- pulizia caldaie (n. 2) delle unità immobiliari adibite a B&B;
- assicurazione delle unità immobiliari adibite a B&B (furto, incendio e allagamenti), con impegno del IG. di fornire copia delle quietanze di Pt_1 pagamento dei premi alla IG.ra a garanzia dell'attività svolta come B&B _1
Il sig. si impegna a sottoscrivere e depositare presso l'Ufficio Tributi del Pt_1
Comune di Godiasco, apposito modulo per l'addebito diretto della TARI. Eventuali tasse addebitate alla sig.ra dal mese di ottobre 2023 sino all'intestazione della tassa _1 in capo al sig. dovranno essere rimborsate dal IG. previa esibizione Pt_1 Pt_1 della ricevuta di pagamento.
Spese straordinarie. Il sig. si impegna a sostenere e corrispondere le spese Pt_1 straordinarie relative alle unità immobiliari adibite a B&B che si rendessero necessarie e comunque previo accordo fra le parti.
Il IG. si impegna a sostenere le spese di volturazione delle utenze nonché il Pt_1 compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per il trasferimento immobiliare stabilito con il presente accordo e le spese correlate agli adempimenti necessari per tale trasferimento immobiliare e, conseguentemente a tenere indenne la IG.ra _1 dai suddetti pagamenti.
[...]
Spese legali.
Le dette si intendono integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Rinuncia al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale stante la natura consensuale dell'accordo sottoscritto.
ACCORDO RELATIVO AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI TRA CONIUGI
Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza:
- che, non trattandosi di atto notarile, gli atti di trasferimento immobiliare adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le relative dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
pag. 4 di 13 - che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo in forma adeguata innanzi al
Notaio ai fini della trascrivibilità. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
- che i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento dei beni immobili di seguito specificati da parte della moglie in favore del marito.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
La signora , come sopra identificata, cede e trasferisce al signor CO
, come sopra identificato, che accetta, la nuda proprietà, riservandosi Parte_1 essa stessa il diritto di usufrutto sino al 18.04.2044, dell'unità immobiliare di seguito descritta, facente parte del fabbricato sito in Godiasco - Frazione Salice Terme con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di via Taramelli n. 15
e precisamente: appartamento ad uso abitazione sito ai piani primo, secondo e primo seminterrato, costituito da una camera con balcone, disimpegno e wc al piano primo;
due camere, un balcone e wc, al piano secondo, il tutto collegato da scala interna;
al piano seminterrato due camere-studio con wc, con ingresso autonomo dalla via Egidio Gennaro n. 15, collegato con scala interna all'appartamento sub 6, al piano primo, da una scala destinata a rimanere di proprietà della signora anche allo scadere CO dell'usufrutto, censito al N.C.E.U. del Comune di Godiasco Salice Terme al Foglio 1 –
Part 1905 sub 7 – via Gennaro Egidio n. 15 – piano S1-1-2 – Zona Censuaria 2 –
Categoria A/2 – Classe 3 – vani 6,5 – superficie catastale mq 168 – rendita catastale €
973,52.
pag. 5 di 13 Detti dati catastali derivano dalla denuncia di variazione per divisione presentata all'Agenzia delle Entrate – servizi catastali di Pavia, in data 18 ottobre 2023 – pratica n. PV0068650, protocollo n. 68650.1/2023.
Confini in un sol corpo ed in contorno: via Egidio Gennaro, proprietà di terzi, cortile comune al sub 6, appartamento al sub 6 di proprietà della signora _1
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
Competono all'unità in precedenza descritta le proporzionali ragioni di comproprietà del cortile comune di cui alla particella 35 del Foglio 1 del Catasto Terreni.
A migliore precisazione del bene oggetto dell'odierno trasferimento, le parti danno atto che nel mese di ottobre 2023 è stato effettuato il frazionamento della casa coniugale, sita in Salice Terme - Godiasco, in tre unità immobiliari. Di queste, una, con ingresso da via
Taramelli, n. 46, costituisce la casa di abitazione della signora come sopra _1 specificato e rimane in capo ad essa;
un'altra, la cantina pertinenziale alla casa d'abitazione sopra descritta, rimane in capo alla signora la terza unità _1 immobiliare, con ingresso sia da via Egidio Gennaro n. 15, sia dal cancello carraio di
Via Taramelli snc (adibita all'attività di Bed & Breakfast gestita dalla sig.ra
[...]
) costituisce l'oggetto della cessione di nuda proprietà a favore del IG. _1
, con riserva di usufrutto a tempo determinato. Le parti danno atto che Parte_1 la IG.ra rimane titolare esclusiva della proprietà di n. 2 posti auto, CO all'interno del cortile comune indicato in precedenza, ad uso esclusivo della casa di abitazione della stessa in Via Taramelli n. 46. CO
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, l° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con Pratica n. PV0068650 in atti dal pag. 6 di 13 18/10/2023 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEVST1. REGISTRO UFFICIALE.4341065
(n. 68650.1/2023);
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 02.10.2024 con numero 1807300009524, regolarmente in corso di validità, scadente in data 02.10.2034, allegato al ricorso quale doc. n. 7.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
pag. 7 di 13 Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli:
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data Persona_1
6 dicembre 2006 - rep. n. 55854/18896 – registrato a Voghera il 13 dicembre 2006 al n.
3794;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 7 Persona_2 ottobre 2009 – rep. 93409/28957 - registrato a Voghera il 19 ottobre 2009 al n. 4526 e trascritto a Voghera il 20 ottobre 2009 ai numeri 7643/5442;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 15 Persona_3 dicembre 2015– rep. 3288/2539 - registrato a Pavia il 17 dicembre 2015 al n. 17511 e trascritto a Voghera il 18 dicembre 2015 ai numeri 7184/5555;
• atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Voghera in data 7 Persona_3 giugno 2016– rep. 3570/2746 - registrato a Pavia il 10giugno 2016 al n. 9111 e trascritto a Voghera il 13 giugno 2016 ai numeri 3876/2916.
Successivamente le unità immobiliari acquistate sono state fuse in un'unica unità immobiliare (foglio 1, particella 1905, sub. 5), che è stata poi frazionata come sopra meglio indicato per effettuare il trasferimento dei diritti reali di cui si tratta.
Il diritto di nuda proprietà, oggetto della presente cessione in capo al signor Parte_1
, si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli annessi e
[...] connessi, usi, pertinenze, servitù attive e passive, diritti, azioni e ragioni, con le proporzionali quote delle parti comuni del fabbricato di cui le unità immobiliari fanno parte e con tutti i diritti e gli oneri connessi. Per l'esatta individuazione dei beni e dei diritti comuni le parti fanno rinvio a tutti i patti, le convenzioni, le clausole, le condizioni e le riserve attinenti al fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, come risultanti dai titoli di provenienza sopra citati, dai precedenti titoli e dalle norme di legge in relazione allo stato dei luoghi. In particolare, si riporta quanto indicato all'art. 3 dell'atto di provenienza a rogito Notaio 07.06.2016 – rep. 3570 – registrato Per_3 all'Agenzia delle Entrate di Voghera il 10.06.2016 al n. 9111/1T per cui “il tratto di scala pag. 8 di 13 che immette dal piano terreno al primo piano del fabbricato venduto è gravato da diritto di passaggio a favore dell'adiacente fabbricato in confine di levante di proprietà Pt_3
in Setti”.
[...]
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817
c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della legge del 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, la parte alienante signora
[...]
, sotto la propria responsabilità, anche penale in caso di dichiarazioni false o _1 reticenti, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e come da attestazione rilasciata dal Geom. , dichiara: Persona_4
- che la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto
è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
- che, successivamente, per le unità immobiliari in oggetto:
*è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 82 per lavori di ristrutturazione in data 4 maggio 1990, protocollo n. 1459 e successiva variante n. 214 rilasciata in data 21 dicembre 1990, protocollo n. 4205 con correlato permesso di abitabilità rilasciato in data 29 gennaio 1993;
*è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 189 per opere edilizie di ristrutturazione in data 7 marzo 1994, protocollo n. 67;
* è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme la concessione edilizia n. 69 in data 28 dicembre 1995 e successiva variante n. 59 in data 1° ottobre 1996;
pag. 9 di 13 *è stata rilasciata dal Comune di Godiasco Salice Terme autorizzazione edilizia n. 30 in data 18 luglio 2002, protocollo n. 4994 (denuncia di inizio lavori comunicata al Comune di Godiasco in data 19 luglio 2002);
*è stato rilasciato dal Comune di Godiasco Salice Terme il permesso di costruire n. 37 in data 20 ottobre 2003 ed è stata presentata successiva denuncia di inizio attività in variante protocollata dal medesimo Comune in data 6 ottobre 2006 n. 5884;
*è stata presentata al Comune di Godiasco una denuncia di inizio attività per diversa distribuzione spazi interni, ristrutturazione e variazione in data 15 settembre 2006, protocollo n. 5468;
* è stata presentata al Comune di Godiasco una denuncia di inizio attività per modifiche interne ed esterne, fusione di due unità immobiliari ad uso abitativo, diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione in data 7 gennaio 2016, protocollo n. 98 e successiva DIA in variante in data 25 luglio 2016, protocollo n. 3920 e successiva SCIA in variante, in data 1°marzo 2017, protocollo n. 999;
* è stata presentata in data 9 giugno 2017 dichiarazione di fine lavori, protocollo n. 2820, nonché domanda di certificato di agibilità in pari data, protocollo n. 2821;
*è stata presentata al Comune di Godiasco comunicazione circa il frazionamento delle unità immobiliari in oggetto ricevuta in data 19 ottobre 2023, protocollo n. 8108;
*è stata presentata al Comune di Godiasco segnalazione certificata per l'agibilità in data
19 novembre 2024, protocollo n. 9790.
I predetti documenti risultano allegati al ricorso quali doc. n. 6.
La parte alienante dichiara infine che sulle porzioni immobiliari stesse non sono state eseguite, successivamente all'iniziale costruzione e all'infuori di quelle indicate, altre opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia o a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
La parte alienante dichiara e garantisce la piena regolarità e conformità edilizia nonché
l'esistenza dei requisiti di abitabilità-agibilità di quanto in oggetto.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987
n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è
pag. 10 di 13 effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano inoltre
1) che non sono stati eseguiti fra di esse pagamenti dei quali indicare i relativi mezzi poiché il trasferimento avviene a titolo gratuito e in esecuzione degli accordi di separazione;
2) che nessuna di esse parti si è avvalsa di mediatori e agenti immobiliari per la conclusione della presente operazione.
ART. 9 – VALORE DEL BENE TRASFERITO
Le parti dichiarano che, ai fini della liquidazione dell'Ausiliario, il valore del bene trasferito è pari ad € 52.000,00.
ART. 10 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29.07.2021 secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., esonerano il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONI
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dalle parti in udienza nonché dal
Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le dichiarazioni di cui alla Legge
52/1985 art. 29 comma 1 bis.
Le parti dichiarano di non volere impugnare il provvedimento di omologa delle condizioni di separazione che sarà pronunciato sulle condizioni concordate.”.
All'udienza del 12.6.20225 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 11 di 13 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Monterosso al Mare (SP), in data CO
pag. 12 di 13 29/09/2020, (atto n. 9, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del
12.6.2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente, mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Alessandro Zucchi;
5. spese di lite al definitivo;
6. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 16.6.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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