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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), assistita Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GALANO ANTONELLA C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
, assistita dall'Avv. MARIANELLI CLAUDIA CP_1
PARTE RESISTENTE
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI : per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle conclusioni indicate.
Il P.M. conclude per la pronuncia di separazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata pagina 1 di 3 conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Dunque, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione devono recepirsi quelle concordate tra i coniugi, corrispondendo le medesime all'interesse dei minori.
Le spese devono dichiararsi interamente compensate, seguendo l'espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1
alle seguenti condizione c CP_1
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e liberi di porre la residenza ove vogliono, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempli anche le due figlie minori;
2. le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso madre cui viene assegnata la casa coniugale (alloggio popolare APES) che vi vivrà con le figlie;
3. il regime di frequentazione delle figlie minori proseguirà secondo il calendario attualmente in uso, ovviamente sino al raggiungimento della maggiore età (luglio 2025 per e novembre 2026 per ). Il Padre Per_1 Per_2 avrà facoltà di vedere le prop – non appena lo stess risolto la questione abitativa che lo occupa – due giorni infrasettimanali consecutivi e un fine settimana alternato con la madre con la quale trascorreranno, sia le vacanze natalizie e quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, in senso alternato con il padre mentre per il periodo estivo le figlie potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e, pertanto, nel periodo extra scolastico il diritto di visita verrà regolato secondo il calendario ordinario;
4. Il padre verserà a titolo di mantenimento indiretto delle tre figlie e a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie, a forfait, la somma omnicomprensiva di euro 650,00 mensili (150,00 euro al mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT al 75% annuo decorrenti dal mese di gennaio 2026, ed euro 200,00 a titolo di contributo per le spese straordinarie), con rimessa diretta da parte del datore di lavoro (Adecco Italia Spa, via Tolmezzo 15 – Milano);
pagina 2 di 3 5. Le decisioni relative alle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé le figlie, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultime;
6. nella sussistenza mezzi economici sufficienti da parte di ciascun coniuge assegno di mantenimento non è dovuto dal signor alla moglie. CP_1
7. Le spese legali verranno integralmente compensate tra le Parti;
8. Si fa ordine al datore di lavoro di versare direttamente la somma di euro 650,00 mensili (Adecco Italia Spa, via Tolmezzo 15 – Milano) alla ricorrente;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di CALCINAIA di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in CALCINAIA il giorno 08/08/2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 parte 2 serie C anno 2020.
Dichiara interamente compensate le spese di giudizio
Pisa,23/12/2025
La Presidente est.
Dott.sa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), assistita Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GALANO ANTONELLA C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
, assistita dall'Avv. MARIANELLI CLAUDIA CP_1
PARTE RESISTENTE
Con intervento del PM sede
CONCLUSIONI : per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle conclusioni indicate.
Il P.M. conclude per la pronuncia di separazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti e dalla elevata pagina 1 di 3 conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Dunque, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione devono recepirsi quelle concordate tra i coniugi, corrispondendo le medesime all'interesse dei minori.
Le spese devono dichiararsi interamente compensate, seguendo l'espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1
alle seguenti condizione c CP_1
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e liberi di porre la residenza ove vogliono, disponendo la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio che contempli anche le due figlie minori;
2. le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso madre cui viene assegnata la casa coniugale (alloggio popolare APES) che vi vivrà con le figlie;
3. il regime di frequentazione delle figlie minori proseguirà secondo il calendario attualmente in uso, ovviamente sino al raggiungimento della maggiore età (luglio 2025 per e novembre 2026 per ). Il Padre Per_1 Per_2 avrà facoltà di vedere le prop – non appena lo stess risolto la questione abitativa che lo occupa – due giorni infrasettimanali consecutivi e un fine settimana alternato con la madre con la quale trascorreranno, sia le vacanze natalizie e quelle pasquali, ossia i periodi di sospensione delle attività scolastiche, in senso alternato con il padre mentre per il periodo estivo le figlie potranno trascorrere almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore e, pertanto, nel periodo extra scolastico il diritto di visita verrà regolato secondo il calendario ordinario;
4. Il padre verserà a titolo di mantenimento indiretto delle tre figlie e a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie, a forfait, la somma omnicomprensiva di euro 650,00 mensili (150,00 euro al mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT al 75% annuo decorrenti dal mese di gennaio 2026, ed euro 200,00 a titolo di contributo per le spese straordinarie), con rimessa diretta da parte del datore di lavoro (Adecco Italia Spa, via Tolmezzo 15 – Milano);
pagina 2 di 3 5. Le decisioni relative alle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione potranno essere prese dal singolo genitore che avrà con sé le figlie, sempre e comunque in base all'interesse di quest'ultime;
6. nella sussistenza mezzi economici sufficienti da parte di ciascun coniuge assegno di mantenimento non è dovuto dal signor alla moglie. CP_1
7. Le spese legali verranno integralmente compensate tra le Parti;
8. Si fa ordine al datore di lavoro di versare direttamente la somma di euro 650,00 mensili (Adecco Italia Spa, via Tolmezzo 15 – Milano) alla ricorrente;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di CALCINAIA di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in CALCINAIA il giorno 08/08/2003 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 parte 2 serie C anno 2020.
Dichiara interamente compensate le spese di giudizio
Pisa,23/12/2025
La Presidente est.
Dott.sa Eleonora Polidori
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