Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2023, n. 3556
CASS
Sentenza 6 febbraio 2023

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda il ricorso di un lavoratore agricolo avverso la decisione della Corte d'Appello di Bari, che aveva confermato il rigetto della sua domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il ricorrente sosteneva che l'INPS non avesse fornito adeguata motivazione per la cancellazione, violando l'art. 3 della legge n. 241/1990, e lamentava di non aver ricevuto notifica dell'esito dell'ispezione. Inoltre, contestava l'onere della prova, ritenendo che spettasse all'INPS dimostrare la mancanza del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro incombe sul lavoratore, una volta che l'INPS ha disconosciuto tale rapporto. Ha chiarito che la cancellazione dagli elenchi non richiede motivazione secondo la legge n. 241/1990, poiché si tratta di atti vincolati a presupposti di fatto. La Corte ha ribadito che l'agevolazione probatoria dell'iscrizione decade in caso di contestazione da parte dell'ente previdenziale, e che il lavoratore deve dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni previdenziali. Infine, ha condannato il ricorrente alle spese legali, confermando la decisione della Corte d'Appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2023, n. 3556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3556
    Data del deposito : 6 febbraio 2023

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