Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
La condotta di chi introduce illecitamente sul mercato tabacchi di manifattura nazionale non integra il delitto di cui all'art. 291-bis, comma secondo, del d.P.R. n. 43 del 1973, che ha per oggetto esclusivamente i tabacchi lavorati esteri, ma la diversa fattispecie di cui all'art. 65 della legge n. 907 del 17 luglio 1942, sanzionata dall'art. 1 della legge n. 27 del 3 gennaio 1951.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2013, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE AR - Presidente - del 19/12/2013
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3729
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 39606/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AR, n. a Napoli il 15/07/1965;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 08/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa;
udite le conclusioni dell'Avv. L. Lunari, in sostituzione dell'Avv. N. Massafra, che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna di TI AR per il reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 2, in relazione all'introduzione di kg. 0,200 di tabacchi lavorati esteri, ha ridotto la pena ad Euro 1.000 di multa confermandola nel resto.
2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore lamentando violazione dell'art. 291 bis, comma 2, cit. e manifesta illogicità della motivazione nonché mancata applicazione della L. n. 907 del 1942. In particolare lamenta che la Corte, nel sussumere la fattispecie di reato nella disciplina prevista dall'art. 291 bis, ha di fatto applicato un regime sanzionatorio più afflittivo ed ingiusto rispetto a quello che avrebbe dovuto derivare dalla applicazione della disciplina di cui alla L. n. 907 del 1942, art. 65 sul monopolio dei tabacchi, espressamente relativa al fatto di chi introduce nel territorio tabacchi succedanei o prodotti derivati del tabacco così commettendo contrabbando contro i divieti stabiliti dalla legge o senza l'osservanza delle condizioni prescritte. Conseguentemente la sentenza impugnata ha violato il divieto di interpretazione analogica laddove ha ritenuto di equiparare il tabacco lavorato nazionale al tabacco lavorato estero, ritenendole due tipizzazioni di tabacco sovrapponibili nell'ipotesi in cui il tabacco stesso venga introdotto sul territorio italiano in violazione dei diritti di confine.
Con un secondo motivo lamenta la illegittimità costituzionale dell'art. 291 bis cit. in relazione all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3. In particolare resterebbe non superata dalla sentenza impugnata la censura di rilievo costituzionale sollevata dinanzi alla Corte territoriale con cui si chiedeva di ritenere di fatto depenalizzato l'illecito sulla scorta di una interpretazione estensiva della sentenza n. 475 del 2002 della Corte costituzionale;
infatti l'equiparazione del tabacco lavorato estero al tabacco lavorato nazionale avrebbe integrato violazione delle previsioni costituzionali degli artt. 3 e 27 e degli artt. 132 e 133 c.p.; tanto si dovrebbe argomentare partendo dalla previsione del comma 1 dell'art. 291 bis allorché il contrabbando di tabacchi lavorati esteri riguardi un quantitativo superiore a 10 kg di tabacchi;
in tale ipotesi il giudice potrebbe scegliere di irrogare oltre alla multa per ogni grammo convenzionale anche la pena della reclusione da due a cinque anni;
tale comma è risultato costituzionalmente legittimo, secondo la sentenza n. 475 del 2002, rispetto all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3; allo stesso tempo da tale sentenza dovrebbe discendere però l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 291 bis posto che lo stesso prevede esclusivamente quale sanzione da irrogare una pena pecuniaria fissa per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad Euro 516.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato nei termini seguenti. È la stessa sentenza impugnata a porre in evidenza che la condotta di contrabbando contestata nella specie ha avuto riguardo a sigarette MS prodotte in Italia e, dunque, a tabacchi nazionali e non già esteri, giungendo tuttavia a ritenere ugualmente configurabile il reato di cui all'art. 291 bis cit., espressamente avente ad oggetto "tabacchi lavorati esteri", per il fatto che, come pare di comprendere, tali tabacchi sarebbero stati oggetto di illecita introduzione.
Tale conclusione, tuttavia, non è in linea con l'interpretazione che di detta norma (e dei rapporti con la normativa di cui alla L. n. 907 del 1942, riguardante il monopolio dei sali e dei tabacchi) questa
Corte ha già dato. Va infatti premesso che l'art. 291 bis cit., inserito all'interno del D.P.R. n. 43 del 1973 dalla L. n. 92 del 2001, art. 1, comma 1, lett. a), sanziona, al comma 1, la condotta di
"chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali" mentre, al comma 2, sanziona i medesimi fatti aventi ad oggetto un quantitativo "sino a dieci chilogrammi convenzionali". Si è pertanto precisato che l'elemento costitutivo della condotta delittuosa è la detenzione nello Stato italiano unicamente di tabacco lavorato estero sicché la predetta fattispecie criminosa non è configurabile allorché dette condotte abbiano avuto ad oggetto tabacco che, pur sottratto al pagamento dei diritti dovuti, non risulti di provenienza estera (Sez. 3, n. 6984 del 02/02/2006, Termini, Rv. 234056) e, ancora, che, per integrare il reato, occorre che la condotta abbia ad oggetto tabacco lavorato estero e non nazionale (Sez. 3, n. 7619 del 10/01/2012 Di Profio, Rv. 252090).
Ove invece la condotta di introduzione illecita, non contestata neppure dal ricorrente, riguardi, come nella specie, tabacchi di manifattura non estera, la norma di riferimento deve continuare ad essere quella di cui alla L. 17 luglio 1942, n. 907, art. 65, secondo cui, infatti, commette contrabbando chi appunto introduce, contro i divieti di legge, "tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco" (cfr. la già citata Sez. 3, n. 6984 del 2006). Tale condotta è espressamente punita dalla L. 3 gennaio 1951, n. 27, art.1 (che fa infatti espresso riferimento, tra gli altri, al predetto art. 65) con la pena della multa da Euro 77 ad Euro 232 per ogni chilogrammo, ridotta, dal comma 2, da un terzo alla metà, quando, come nella specie, la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non superi i grammi 500.
Ne consegue come, anche in ragione della più favorevole sanzione in concreto applicabile, la fattispecie contestata debba essere riqualificata in quella di cui alla L. n. 907 del 1942, art. 65, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 bis, comma 2, ed annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la determinazione della pena.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato di cui alla L. n. 907 del 1942, art. 65, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Lecce per la determinazione della pena. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014