Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11412/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11412 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anselmo Barone, Remo Danovi, Matteo Gozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Gozzi in Milano, via San Barnaba n. 32;
contro
Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, non costituito in giudizio
per l’annullamento
del provvedimento in data 31 luglio 2025, di rigetto della richiesta di ostensione di “1. Tutti gli atti, documenti, segnalazioni, relazioni, esposti, verbali, email o note interne pervenuti alla FNOB o prodotti dalla medesima, relativi ai fatti oggetto della convocazione disciplinare; 2. Gli eventuali atti istruttori già acquisiti, comprese le “opportune informazioni” indicate nella convocazione; 3. Copia della delibera o dell’atto con cui sarebbe stata formalmente disposta l’apertura del procedimento in questione; 4. Ogni ulteriore documento, anche non citato esplicitamente, ma collegato al procedimento predisciplinare avviato nei miei confronti” relativi alla posizione del ricorrente, presentata dallo stesso in data 31 luglio 2025; nonché dei successivi ulteriori provvedimenti del 4 agosto 2025 e 1 settembre 2025 (allegg. 5 e 7);
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della predetta istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine per le amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si lamenta l’illegittimità delle note prot. 12457/2025 del 31 luglio 2025, prot. 12537/2025 del 4 agosto 2025 e prot. 12734/2025 del 1° settembre 2025, con cui la FNOB, in riscontro alle istanze di accesso presentate dall’odierno ricorrente, ha differito l’ostensione degli atti richiesti in esito alla convocazione preliminare ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. 221/1950, al momento dell’eventuale deferimento a giudizio disciplinare ai sensi del successivo comma 2.
Avverso i provvedimenti gravati il ricorrente ha eccepito i vizi di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 della Cost., 22, 24 e ss. della legge n. 241/1990, 39 del d.P.R. n. 221/1950, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa” , dovendo ritenersi pacifico che un soggetto convocato in audizione disciplinare - tanto più un consigliere di un Ordine Regionale - abbia il diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi che lo riguardano onde poter verificare la regolarità dell’attività amministrativa e che non sia configurabile da parte della Pubblica amministrazione alcuna limitazione non giustificata dalla legge.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi si è costituita in giudizio eccependo la cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta ostensione di tutta la documentazione richiesta.
Con memoria di replica in data 28 novembre 2025 il ricorrente ha insistito per l’incompletezza del fascicolo disciplinare trasmessogli in data22 ottobre 2025.
Alla camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre sul punto osservare che l’istruttoria a carico del ricorrente è stata avviata sulla base di un plico anonimo inviato alla FNOB e assunto al prot. 11550 del 30 giugno 2025, da cui “è emersa, tra l’altro, la prassi gravemente inopportuna, e già ritenuta meritevole di sanzione disciplinare, secondo cui al Presidente stesso venivano attribuiti incarichi retribuiti dai providers incaricati dall’Ordine - in particolare le società Summeet s.r.l. e Letscom E 3 s.r.l. - di cui l’ente avrebbe dovuto avere traccia nelle rendicontazioni di tali eventi, che era compito del Tesoriere verificare” (cfr. delibera di deferimento a giudizio disciplinare).
Dalla documentazione agli atti di causa risulta che tutta la documentazione contenuta in detto plico è stata trasmessa nella sua integrità al ricorrente con p.e.c. del 22 ottobre 2025, all’esito della seduta del 16 settembre 2025, in occasione della quale il predetto è stato deferito a giudizio disciplinare dal Comitato Centrale della FNOB, con delibera n. 217 assunta in pari data.
E ciò coerentemente a quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 221/1950 che sul punto stabilisce che: “Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all’interessato: a) la menzione circostanziata degli addebiti...” .
Ne consegue che, anche a voler condividere la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui in linea generale il diritto di accesso agli atti debba essere garantito anche nella fase preistruttoria disciplinata dal suddetto art. 39 del d.P.R. n. 221/1950 - come peraltro chiarito dalla giurisprudenza formatasi al riguardo, in forza della quale “Il diritto di accesso agli atti amministrativi trova applicazione anche nella fase prodromica e istruttoria dei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, anteriormente alla formale apertura del procedimento disciplinare vero e proprio, non potendosi interpretare la normativa speciale in materia di procedimenti disciplinari in modo avulso dai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale introdotti dalla legge n. 241 del 1990” (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4467) - la completa ostensione della documentazione richiesta ha pienamente soddisfatto l’interesse fatto valere nel presente giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia vulnus al diritto di difesa nell’ambito della fase preliminare del procedimento disciplinare, non avendo del resto il ricorrente neppure partecipato all’audizione disposta nei suoi confronti in data 3 settembre 2025, in occasione della quale sarebbe senz’altro venuto a conoscenza degli addebiti contestatigli.
In conclusione va dichiarata la cessata materia del contendere stante l’integrale soddisfazione della pretesa di parte ricorrente.
La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA ZE, Presidente
CO AT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AT | NA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.