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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9080 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL IN all'udienza del 09.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10964/2025 cui è riunita quella n. 19619/2025 Ruolo Generale lavoro e
Previdenza tra in persona dell'amm.re pro-tempore Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Gaetani. ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: opposizione a note di rettifica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 02-05-26.08.2025 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione alla nota di rettifica emessa nei suoi confronti dalla resistente in data
02/04/2025 e notificata a mezzo PEC in data 04/04/2025 dell'importo di € 136,67 e alla stessa nota di rettifica emessa nei suoi confronti dalla resistente in data 21/07/2025 e notificata a mezzo pec in data 21/07/2025 dell'importo di € 137,15. Essa ha esposto che precedenti note di rettifica ricevute dalla società nei periodi 2018 e 2022, sono state oggetto di impugnazioni in sede giudiziale, e in particolare, il giudizio identificato con rg. n. 22234/2018 conclusosi con la sentenza n. 4016/2021 di accoglimento dell'opposizione e la successiva sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4350/2023 di rigetto dell'appello proposto da e di accoglimento dell'appello proposto dalla CP_1 Parte_1 nonché il dispositivo di rigetto dell'appello in revocazione proposto da nel procedimento CP_1 identificato con rg. n. 1479/2022, e il successivo giudizio identificato con rg. n. 6862/2022, conclusosi con sentenza di accoglimento dell'opposizione emessa dal tribunale di Napoli n. 1500/2023 e
1 certificato di passaggio in giudicato;
che, ad eccezione del periodo di riferimento non sussiste alcuna differenza letterale terminologica tra le precedenti note di rettifica e quella per cui è causa;
che la mancanza di ogni avviso preventivo idoneo alla perdita eventualmente dei benefici contributivi e la circostanza che essa ha sempre versato tutto quanto dovuto, rende applicabile il principio del giudicato esterni, rilevabile d'ufficio dal momento che l'accertamento definitivo in sede giudiziale preclude il riesame di punti di diritto accertati e risolti in precedenti giudizi tra le stesse parti, anche se i successivi giudizi riguardano periodi d'imposta differenti e l'efficacia preclusiva si estende ai rapporti di durata, particolarmente quando il giudicato si sia formato in relazione ai medesimi fatti costitutivi del rapporto giuridico;
che in ogni caso, le note in oggetto hanno un contenuto espositivo privo della significazione delle ragioni causali per le quali si ritiene l'insufficienza del quantum rimesso e del quantum differenziale ritenuto siccome dovuto in guisa tale da pregiudicare il contraddittorio delle parti su tale punto del contendere;
che la società istante in relazione all'anno 2021 ha effettuato tutti i pagamenti previsti e dovuti all'ente, come da documentazione allegata.
Pertanto, essa ha rassegnato le stesse identiche conclusioni riferite a ciascuna nota di rettifica, nei seguenti termini: “a)dichiarare: 1) preclusa dai giudicati in atti nel fascicolo di parte la pretesa azionata oggetto della presente opposizione;
2)in subordine e nel merito l'insufficienza espositiva delle note di rettifica siccome carenti nella deduzione delle causali e delle ragioni dell'importo differenziale ritenuto siccome dovuto rispetto a quello tempestivamente rimesso stante l'essenzialità di tale deduzione siccome necessaria per assicurare l'espletamento del diritto di difesa dell'istante;3) la mancanza dell'avvio della procedura di garanzia e di contraddittorio con la società istante;
4) la regolarità di tutti i pagamenti dovuti dalla società CP_ all'ente per le causali reclamate;
5) per l'effetto annullare la nota di rettifica emettendo ogni Parte_1 provvedimento conseguenziale;
6)condannare l'istituto al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio vagliando la suscettibilità di emissione di ogni altro provvedimento correlato”.
L' costituitosi in ciascuno dei due giudizi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Avuto riguardo al tema d'indagine, va osservato che la stessa nota di rettifica è stata notificata in data 04.04.2025 e 21.07.2025 e si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza
07/2021; che l ha proceduto all'annullamento della comunicazione emessa avendo verificato CP_1
l'esistenza di precedente giudicato in virtù della Sentenza n. 1500/2023 nel giudizio avente n.r.g.
6962/2022 dinnanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, dott.ssa Ruggiero e ha aggiunto che tale nota di rettifica impugnata pur riguardando periodi diversi, si collega allo stesso
DURC irregolare28446570; ha comunque precisato che il pagamento con F24 del 7/2021 di euro
245,40 si riferisce al DM 7/2021 regolarmente inviato dalla ditta e non si tratta della nota di rettifica
7/2021 in epigrafe.
2 L'annullamento della nota di rettifica notificata alla società opponente sia in data 04.04.2025 che e 21.07.2025 che ha dato luogo a distinte impugnazioni, pur se riferita alla stessa denuncia mensile DM-2013 di competenza 07/2021, fa venir meno la materia del contendere dando luogo alla conseguente pronuncia richiesta da entrambe le parti.
Il provvedimento di annullamento disposto dall risulta intervenuto in data 07.10.2025, CP_1 dopo il deposito di ciascun ricorso;
esso ha l'univoco significato di eliminare l'atto impugnato, da cui sono scaturiti i ricorsi giudiziari de quo.
La condotta dell'Istituto, connotante una sostanziale ammissione dell'erroneità della pretesa azionata nei confronti del ricorrente con la predetta nota, in relazione allo specifico addebito oggetto di impugnativa, rende imputabile all la tardività del provvedimento di sgravio, mancando CP_1 qualsivoglia deduzione che valga ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
Tali considerazioni consentono quindi di configurare profili di responsabilità a carico dell , CP_1 dando luogo all'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di lite. Esse sono quindi poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo in modo unitario CP_1 per entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Napoli, 09.12.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AL IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL IN all'udienza del 09.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10964/2025 cui è riunita quella n. 19619/2025 Ruolo Generale lavoro e
Previdenza tra in persona dell'amm.re pro-tempore Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Gaetani. ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: opposizione a note di rettifica.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 02-05-26.08.2025 la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione alla nota di rettifica emessa nei suoi confronti dalla resistente in data
02/04/2025 e notificata a mezzo PEC in data 04/04/2025 dell'importo di € 136,67 e alla stessa nota di rettifica emessa nei suoi confronti dalla resistente in data 21/07/2025 e notificata a mezzo pec in data 21/07/2025 dell'importo di € 137,15. Essa ha esposto che precedenti note di rettifica ricevute dalla società nei periodi 2018 e 2022, sono state oggetto di impugnazioni in sede giudiziale, e in particolare, il giudizio identificato con rg. n. 22234/2018 conclusosi con la sentenza n. 4016/2021 di accoglimento dell'opposizione e la successiva sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4350/2023 di rigetto dell'appello proposto da e di accoglimento dell'appello proposto dalla CP_1 Parte_1 nonché il dispositivo di rigetto dell'appello in revocazione proposto da nel procedimento CP_1 identificato con rg. n. 1479/2022, e il successivo giudizio identificato con rg. n. 6862/2022, conclusosi con sentenza di accoglimento dell'opposizione emessa dal tribunale di Napoli n. 1500/2023 e
1 certificato di passaggio in giudicato;
che, ad eccezione del periodo di riferimento non sussiste alcuna differenza letterale terminologica tra le precedenti note di rettifica e quella per cui è causa;
che la mancanza di ogni avviso preventivo idoneo alla perdita eventualmente dei benefici contributivi e la circostanza che essa ha sempre versato tutto quanto dovuto, rende applicabile il principio del giudicato esterni, rilevabile d'ufficio dal momento che l'accertamento definitivo in sede giudiziale preclude il riesame di punti di diritto accertati e risolti in precedenti giudizi tra le stesse parti, anche se i successivi giudizi riguardano periodi d'imposta differenti e l'efficacia preclusiva si estende ai rapporti di durata, particolarmente quando il giudicato si sia formato in relazione ai medesimi fatti costitutivi del rapporto giuridico;
che in ogni caso, le note in oggetto hanno un contenuto espositivo privo della significazione delle ragioni causali per le quali si ritiene l'insufficienza del quantum rimesso e del quantum differenziale ritenuto siccome dovuto in guisa tale da pregiudicare il contraddittorio delle parti su tale punto del contendere;
che la società istante in relazione all'anno 2021 ha effettuato tutti i pagamenti previsti e dovuti all'ente, come da documentazione allegata.
Pertanto, essa ha rassegnato le stesse identiche conclusioni riferite a ciascuna nota di rettifica, nei seguenti termini: “a)dichiarare: 1) preclusa dai giudicati in atti nel fascicolo di parte la pretesa azionata oggetto della presente opposizione;
2)in subordine e nel merito l'insufficienza espositiva delle note di rettifica siccome carenti nella deduzione delle causali e delle ragioni dell'importo differenziale ritenuto siccome dovuto rispetto a quello tempestivamente rimesso stante l'essenzialità di tale deduzione siccome necessaria per assicurare l'espletamento del diritto di difesa dell'istante;3) la mancanza dell'avvio della procedura di garanzia e di contraddittorio con la società istante;
4) la regolarità di tutti i pagamenti dovuti dalla società CP_ all'ente per le causali reclamate;
5) per l'effetto annullare la nota di rettifica emettendo ogni Parte_1 provvedimento conseguenziale;
6)condannare l'istituto al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio vagliando la suscettibilità di emissione di ogni altro provvedimento correlato”.
L' costituitosi in ciascuno dei due giudizi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Avuto riguardo al tema d'indagine, va osservato che la stessa nota di rettifica è stata notificata in data 04.04.2025 e 21.07.2025 e si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza
07/2021; che l ha proceduto all'annullamento della comunicazione emessa avendo verificato CP_1
l'esistenza di precedente giudicato in virtù della Sentenza n. 1500/2023 nel giudizio avente n.r.g.
6962/2022 dinnanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, dott.ssa Ruggiero e ha aggiunto che tale nota di rettifica impugnata pur riguardando periodi diversi, si collega allo stesso
DURC irregolare28446570; ha comunque precisato che il pagamento con F24 del 7/2021 di euro
245,40 si riferisce al DM 7/2021 regolarmente inviato dalla ditta e non si tratta della nota di rettifica
7/2021 in epigrafe.
2 L'annullamento della nota di rettifica notificata alla società opponente sia in data 04.04.2025 che e 21.07.2025 che ha dato luogo a distinte impugnazioni, pur se riferita alla stessa denuncia mensile DM-2013 di competenza 07/2021, fa venir meno la materia del contendere dando luogo alla conseguente pronuncia richiesta da entrambe le parti.
Il provvedimento di annullamento disposto dall risulta intervenuto in data 07.10.2025, CP_1 dopo il deposito di ciascun ricorso;
esso ha l'univoco significato di eliminare l'atto impugnato, da cui sono scaturiti i ricorsi giudiziari de quo.
La condotta dell'Istituto, connotante una sostanziale ammissione dell'erroneità della pretesa azionata nei confronti del ricorrente con la predetta nota, in relazione allo specifico addebito oggetto di impugnativa, rende imputabile all la tardività del provvedimento di sgravio, mancando CP_1 qualsivoglia deduzione che valga ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
Tali considerazioni consentono quindi di configurare profili di responsabilità a carico dell , CP_1 dando luogo all'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di lite. Esse sono quindi poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo in modo unitario CP_1 per entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA.
Napoli, 09.12.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa AL IN
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