Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A 7722 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA NOM EL POPOLO LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5733/99 Dott. Battimiello Bruno Presidente Dott. Foglia Raffaele Consigliere Consigliere 1.17750 Cron. Dott. Stile Paolo Giancarlo Consigliere Rep. Dott. D'Agostino Ud. 18/04/01 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: CORTE SUPRA DI C SENTENZA Richiesta copia stud sul ricorso proposto dal Sig. IL-SOLE 24 ORE 300 da از VI IG rappresentato e difeso dall'avv.to IL CANCELLIE! Michele di Criscio, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA Cancelleria della Corte di Cassazione. ricorrente -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall'avv.to Pasquale Litterio, ed entrambi elettivamente domiciliato in Napoli, via Sannio n.19. controricorrente - 1815 1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 664 del 2/2/1998 n.R.G. 43032/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Pasquale Litterio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente, dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, nel 1992, con ricorso al le Pretore della sezione distaccata di Pozzuoli chiedeva accertarsi la computabilità del compenso per lavoro straordinario prestato con continuità nella base di calcolo del TFR da accantonarsi annualmente. Il Consorzio convenuto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, asserendo che il ricorrente aveva già in precedenza proposto analoga domanda con 2 riferimento ad una diversa voce retributiva, e che la domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato, per cui sulla questione della determinazione delle voci retributive della base di calcolo del trattamento di fine rapporto si era formato il giudicato. Il Pretore, in accoglimento della eccezione proposta, rigettava il ricorso. Il Tribunale di Napoli, in sede di appello, ha confermato la pronuncia pretorile. A fondamento della decisione, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema corte n. 1892 del 28/4/1989, per la quale la formazione del giudicato sulla domanda diretta a conseguire la maggiore liquidazione della indennità di fine rapporto in relazione al computo di un elemento della retribuzione, che si assume utile a tal fine, preclude la proponibilità di una successiva domanda intesa a conseguire ulteriore liquidazione della indennità di anzianità o di buonuscita, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere н in precedenza. Avverso tale pronuncia il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Va rilevata d'ufficio, attenendo all'esistenza di un presupposto processuale, la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto successivamente alla scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Il suddetto termine annuale di impugnazione decorre, ex art. 133 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, ed ha carattere perentorio. La sua scadenza, senza che l'impugnazione sia stata proposta, da luogo a decadenza dalla impugnazione stessa (art 327 cpc), e quindi al passaggio in giudicato della sentenza. Va inoltre osservato che alla presente controversia non si applica la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, prevista dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto detta sospensione, ai sensi del successivo art 3, non riguarda le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria. (Vedi, per ultima, Cass n. 6542 del 03/07/1998). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata e' stata depositata in cancelleria il 2/2/1998, ed il ricorso per cassazione e' stato notificato in data 11/3/1999, e cioe' oltre il termine annuale di decadenza. Da qui l'inammissibilita' del ricorso. per cassazione. 4 La declaratoria di inammissibilita' impedisce l'esame nel merito del ricorso, con il quale il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli denuncia la decisione del giudice di appello per aver erroneamente negato la efficacia preclusiva del giudicato, formatosi su analoga domanda del lavoratore con riferimento ad una diversa voce retributiva. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio. РОМ Dichiara la inammissibilità del ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 18/04/2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Bruno Battimiello Raffaele Di Lella Димо ВальбительBaksimiell HaffaleMifulle Shillin I D A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T IL T O , 5 R B A . I 'A S E D N L P - 7 6 2001 L S A E I T 7 D S N - I O G 8 S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T IS E I S R G I A E E L D R L O E D 5