Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37956 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
LV DO
IA GN
LL PP
ES AN
ES D'DR
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37956/2025 Roma, li, 21/11/2025
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 952/2025 UP 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH FR nato a [...] il [...]
R.G.N. 19404/2025
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2025, la Corte di appello di Firenze ha riformato in parte la sentenza emessa il 16 novembre 2020 dal Tribunale di Firenze. La Corte di appello ha diversamente qualificato alcuni dei fatti contestati a FR CH e a suo figlio IA CH (in specie, i fatti commessi in data 8 novembre e 27 novembre 2014) quali violazioni degli artt. 56, 624 cod. pen.; ha confermato la qualificazione giuridica degli altri fatti oggetto di imputazione come violazioni degli artt. 110, 624 cod. pen. (la aggravante di cui all'art. 625 n. 4 è stata esclusa già in primo grado); ha confermato la sussistenza del vincolo della continuazione tra questi reati e anche l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata a FR CH.
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Di conseguenza, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed € 160 di multa la pena inflitta a FR CH e ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a IA CH.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore di fiducia, il solo FR CH deducendo, con un motivo unico, manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150). La difesa rileva: che il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato; che la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita presso il difensore di fiducia nominato da FR CH nel corso delle indagini;
che, in data 8 novembre 2016, dopo pochi mesi della notifica di tale decreto, il difensore di fiducia ha rinunciato al mandato difensivo;
che è stato conseguentemente nominato un difensore d'ufficio in persona dell'avv. Saverio Giangrandi del foro di Firenze;
che, all'udienza del 26 novembre 2020, il difensore d'ufficio ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale si era disposto di procedere in assenza invocando la sentenza Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420; che l'eccezione è stata respinta dal Tribunale ed è stata riproposta nei motivi di appello, ma è stata disattesa dalla sentenza impugnata. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha affatto escluso che FR CH potesse non essere a conoscenza della celebrazione del processo di primo grado;
al contrario, lo ha ammesso, ma ha ritenuto che tale mancata conoscenza non possa essere considerata incolpevole. Per farlo ha valorizzato alcuni dati formali: in particolare, la circostanza che, nel corso delle indagini, l'imputato abbia eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia. Non ha considerato, però che, nel momento in cui l'elezione di domicilio e la nomina del difensore erano avvenute, l'imputato non aveva motivo di pensare che all'apertura delle indagini sarebbero seguiti l'esercizio dell'azione penale e la citazione a giudizio e, invece, per poter procedere in assenza è necessario che l'imputato sia a conoscenza della celebrazione del processo (e dunque della vocatio in iudicium). A sostegno di tali argomentazioni la difesa ricorda che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 23948/2020 già citata, paragrafo 14), <la manifesta mancanza di diligenza informativa, l'indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido, ed altro» sono circostanze *valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per poter affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione"> e sottolinea che il concetto di "mancata diligenza" non può essere esasperato fino a trasformarlo in una conclamata volontà di evitare la
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conoscenza degli atti» consentendo così di procedere in assenza ogniqualvolta la mancata consapevolezza della vocatio in ius sia riferibile ad un comportamento non diligente. In tesi difensiva, nel ritenere che l'imputato si sia volontariamente (o comunque non incolpevolmente) sottratto alla conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, la Corte di appello avrebbe disatteso i principi affermati dalle Sezioni unite e avrebbe fatto ricorso a meccanismi presuntivi senza tenere conto della situazione concreta e, quindi, della condizione di grave marginalità sociale dell'imputato (che non dispone di una dimora stabile), del suo stato di tossicodipendenza, della sua scarsa scolarizzazione e della sua modesta cultura. Condizioni queste che impediscono di attribuire a una scelta volontaria e consapevole il non aver mantenuto contatti col difensore di fiducia inizialmente nominato o col figlio IA (coimputato quale concorrente nei medesimi fatti). Il ricorrente sostiene che solo trascurando questi dati e il fatto che la nomina di un difensore di fiducia è intervenuta contestualmente alla elezione di domicilio *in una fase di gran lunga antecedente a quella processuale in senso proprio» - la Corte di appello ha potuto sostenere, sulla base di un ragionamento meramente presuntivo, che FR CH non ebbe conoscenza della celebrazione del giudizio di primo grado perché a tale conoscenza si sottrasse volontariamente o, comunque, per colpevole disinteresse. Sostiene, dunque, che la motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere carente e manifestamente illogica, sarebbe in contrasto con i principi affermati in materia dal massimo Consesso di legittimità.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve premettere che, nel caso oggetto del presente ricorso, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era già stata pronunciata una ordinanza con la quale si era disposto di procedere in assenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto, devono essere applicate «<le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Tale puntualizzazione è necessaria perché, ogni volta che nell'esposizione sarà citato un articolo del codice di rito, il rinvio deve essere inteso al testo di quell'articolo precedente alla riforma.
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2. Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...]) emerge che, il 5 settembre 2015, nel corso delle indagini preliminari (e non «nel corso del giudizio di primo grado» come si legge a pag. 6 della sentenza impugnata), FR CH - sottoposto ad indagini per i fatti che, in seguito, sono divenuti oggetto del presente giudizio - dichiarò domicilio in Chieve (VR) Via Europa 31 e nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. Costanza Malerba del foro di Prato. Poiché CH non era stato rintracciato al domicilio dichiarato, il 1° settembre 2016 fu emesso un decreto di irreperibilità e, in data 29 agosto 2016, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all'imputato presso il difensore di fiducia. Con atto del 7 novembre 2016, in vista di una udienza fissata per il giorno successivo, l'avv. Costanza Malerba dichiarò di rinunciare al mandato senza specificare le ragioni di questa scelta. Fu pertanto nominato un difensore d'ufficio in persona dell'avv. Saverio Giangrandi del foro di Firenze. Il processo di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, assistito dal difensore d'ufficio. Il 26 novembre 2020, quando ormai l'istruttoria dibattimentale volgeva al termine, il difensore chiese al Tribunale di revocare l'ordinanza che disponeva procedersi in assenza e di applicare i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420. La richiesta fu respinta osservando (pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado) che, oltre ad aver indicato un domicilio nel quale non era stato rintracciato, FR CH aveva anche nominato un difensore di fiducia, il quale non ha dismesso il mandato subito dopo la nomina, ma soltanto tre mesi dopo aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio. Il Tribunale ha sottolineato, inoltre, che FR CH è imputato insieme al figlio (IA CH) il quale, per tutto il corso del giudizio di primo grado, è stato assistito da un difensore di fiducia. Contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello, nell'interesse di FR CH, il difensore d'ufficio avv. Saverio Giangrandi. Insieme alla sentenza è stata impugnata l'ordinanza resa all'udienza del 26 novembre 2020. Il difensore ha sostenuto che l'elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia non fossero sufficienti da sole a provare che l'imputato avesse conoscenza della celebrazione del processo e del contenuto dell'accusa formulata nei suoi confronti. Così argomentando, ha chiesto alla Corte di appello di procedere ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. dichiarando la nullità della sentenza del Tribunale e restituendo gli atti al giudice di primo grado.
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La Corte di appello (di fronte alla quale FR CH è stato assistito dall'avv. Luca Sebastiani del foro di Bologna, nominato di fiducia in data 5 novembre 2022) ha ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta. Ha ritenuto infatti che l'ordinanza di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. non fosse stata pronunciata fuori dai casi consentiti. Ha rilevato a tal fine che, oltre ad aver dichiarato domicilio, nel corso delle indagini FR CH ha anche nominato un difensore di fiducia che lo ha assistito fino alla rinuncia al mandato, sicché l'eventuale mancata conoscenza della celebrazione del processo deve essere imputata a sua colpa. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 e pag. 8 della motivazione), al momento dell'elezione di domicilio, l'imputato era già in condizione di comprendere «le conseguenze alle quali sarebbe andato incontro>> e, comunque, aveva nominato un difensore di fiducia col quale non mantenne contatti. Tenne dunque una condotta «colpevole» e si sottrasse <<volontariamente alla conoscenza degli sviluppi del procedimento»>, non attivando i contatti informativi necessari per la conoscenza di tali sviluppi e rendendosi irreperibile.
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3. Come noto, con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi sulla nozione di effettiva conoscenza del procedimento alla quale l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi della restituzione in termini per l'impugnazione. Nell'affrontare il tema, la sentenza ne ha tratto spunto per tracciare i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa convenzionale e dalle pronunce delle corti sovranazionali. Ha affermato, quindi, che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne aveva conoscenza effettiva e non è sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Ha precisato, inoltre, che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Ha statuito, infine, che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno sostenuto che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420 bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Hanno tuttavia precisato che
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tale presunzione è necessariamente relativa e può essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629 bis, comma 1, cod. proc. pen.) danno dimostrazione della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
3.1. Quest'ultimo tema è stato approfondito e ulteriormente precisato - nella sentenza delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep.2020, Rv. 279420. In un passaggio della motivazione (pag. 17 e 18), questa sentenza sottolinea che le difficoltà di lettura delle previsioni in materia di assenza derivano spesso dai diversi presupposti da cui si parte nell'interpretarle: se si parte dal presupposto della discontinuità del nuovo sistema rispetto a quello precedente (che valorizzava principalmente la regolarità formale delle notifiche), si potrà procedere in assenza «soltanto nel caso di prova della piena consapevolezza dell'imputato della data, del luogo del processo e del contenuto delle accuse;
se invece «si parte dal ricercare una continuità rispetto alla tradizione del sistema legale delle notifiche e alla disciplina della restituzione nel termine che precedeva la riforma del 2005, allora si può pensare che il legislatore abbia introdotto presunzioni di conoscenza della celebrazione del processo. Solo la prima prospettiva però osserva la sentenza - è conforme alle *affermazioni sostanzialmente semplici della Corte EDU nelle decisioni che riguardano il nostro ordinamento», affermazioni secondo le quali la consapevolezza da parte dell'imputato dell'accusa formulata a suo carico, oltre che della data e del luogo del processo, deve essere valutata in concreto e non può essere fondata su presunzioni legali. Partendo da queste premesse, la sentenza n.23948/2020 chiarisce che quelli previsti dall'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. sono semplici <indici di conoscenza che devono essere interpretati secondo la loro funzione»: quella di individuare situazioni che, per le concrete <<modalità con cui si sono realizzate», pur in presenza di una notifica che non sia stata effettuata <<a mani proprie», consentono di ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo (pagg. 23-25 della motivazione). Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame <il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza». Il processo in assenza, quindi, è ammesso solo quando l'imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza. Una <<effettività>> che deve essere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando la notifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dalle quali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c'è stata. A queste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione
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alla conoscenza del procedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch'essa deve essere valutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condotta posta in essere e dell'elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibile equiparare la volontarietà alla <<mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione). Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche, la sentenza Ismail supera e rafforza i principi contenuti nella sentenza Innaro, qualifica infatti le situazioni tipizzate dall'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. come meri indici della conoscenza della celebrazione del processo e sottolinea che l'idoneità di quegli indici deve essere valutata in concreto e in termini di effettività. L'elezione di domicilio, quindi, deve essere «"seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto, ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti». Che così debba essere osserva la sentenza risulta dalla scelta legislativa (intervenuta con legge 23 giugno 2017 n. 103) di introdurre il comma 4 bis dell'art. 162 cod. proc. pen. in base al quale l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario>». Con questa disposizione, infatti, il legislatore ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio "disattente"». Non è certo questa - prosegue la sentenza - l'unica possibilità di indicazione di un domicilio di fatto inidoneo e tuttavia è evidente che, con l'art. 162 comma 4 bis cod. proc. pen., il legislatore ha inteso disciplinare un caso tipico, frequente nell'ambito del rapporti con stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia, in cui in modo magari frettoloso, si è voluto risolvere il problema della notifica degli atti successivi accettando una indicazione prima facie poco consapevole» (pag. 22 e 23 della motivazione).
4. Le premesse interpretative sopra indicate sono, in larga misura, imposte dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU (si veda, per tutte, Corte Edu, GC, 01/03/2006, Sejdovic c. Italia), ma lo sono anche dall'evoluzione del quadro
normativo.
Rileva in tal senso la Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «sul rafforzamento [...] del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali» in base alla quale il processo in assenza è consentito *qualora l'indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze della mancata comparizione», ma il fatto che l'indagato o imputato sia informato del processo, dovrebbe essere inteso nel senso che l'interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo» (considerando n. 36).
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L'art. 8, paragrafo 2, di questa direttiva stabilisce, infatti, che un processo possa svolgersi in assenza a condizione che «l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione» e l'art. 9 stabilisce che «laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2» debba essere riconosciuto in modo incondizionato «il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove». Anche la Corte costituzionale, del resto, chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio», ha ritenuto che sarebbe stato necessario, al fine di valutare la rilevanza della questione, accertare se tra il legale domiciliatario e l'imputato era sorto un effettivo rapporto professionale e, quindi, se si erano <<realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito». Ha sottolineato, quindi, che un tale rapporto era necessario per verificare se «gli imputati fossero effettivamente venuti a conoscenza della vocatio in iudicium»> o invece, pur in presenza di notifiche regolari, non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico (cfr. Corte cost. sent. n. 31/2017).
5. Così tratteggiato il quadro normativo e giurisprudenziale all'interno del quale ci si deve muovere per risolvere le questioni oggetto del presente ricorso, si deve subito osservare che, nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione al giudizio di fronte al Tribunale è stata eseguita presso il difensore di fiducia che FR CH aveva nominato e quel difensore, avuta notizia della nomina, non ha immediatamente dismesso il mandato, avendolo fatto solo in data 8 novembre 2016, tre mesi dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 29 agosto 2016. Il Tribunale ha valorizzato questa circostanza unitamente alla constatazione che IA CH (figlio dell'odierno ricorrente e accusato, insieme a lui, per i medesimi fatti), aveva a sua volta nominato un difensore di fiducia che lo ha assistito per tutto il corso del giudizio. Ha sottolineato, dunque: da un lato, che il difensore fiduciario aveva inizialmente accettato la nomina e l'ha ricusata in seguito, deducendone che l'imputato non ha adempiuto all'onere di mantenere un rapporto effettivo col legale che aveva liberamente designato;
dall'altro, che l'imputato non si è avvalso neppure dell'ulteriore canale informativo che poteva essere rappresentato dal figlio con lui coimputato. Ha concluso che, nel caso di
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specie, pur in presenza di una rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, indizi concreti tra loro convergenti consentono di affermare che, se FR CH non venne a conoscenza della celebrazione del processo, questo dipese o da una sua scelta volontaria e consapevole o, quanto meno, dal suo colpevole disinteresse per la vicenda processuale. La Corte di appello ha condiviso questa decisione e ha sostenuto che l'imputato ebbe effettiva conoscenza del processo di primo grado, oltre che sulla base dell'indice di conoscenza costituito dall'elezione di domicilio, anche per aver nominato un difensore di fiducia. L'atto di ricorso non si confronta con questa motivazione, si limita infatti a sostenere che, in ragione delle condizioni di marginalità sociale e del basso livello di istruzione (circostanze peraltro solo allegate e non documentate) FR CH non sarebbe stato in condizione di rendersi conto della necessità di mantenere contatti col difensore di fiducia da lui stesso nominato e nulla prova che egli abbia mantenuto rapporti col figlio coimputato. Sostiene, quindi, che gli indici di conoscenza (o di colpevole mancata conoscenza) della celebrazione del processo valorizzati dai giudici di merito sarebbero insufficienti, e lo fa sviluppando argomentazioni meramente oppositive senza indicare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
6. Ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. (nel testo vigente all'epoca dei fatti), se in primo grado si è proceduto in assenza e vi è la prova che ciò è avvenuto fuori dei casi consentiti, il giudice di appello deve <dichiarare la nullità della sentenza» e disporre <«la trasmissione degli atti al giudice di primo grado». Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che il dato obiettivo della dismissione del mandato da parte del difensore di fiducia non fosse da sola sufficiente a provare la mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado, tanto più che la dismissione non è avvenuta immediatamente, ma dopo tre mesi dalla notifica del decreto di citazione a giudizio e dall'atto non risulta che il difensore abbia rinunciato al mandato per non essere riuscito a contattare il proprio assistito. Ha ritenuto, inoltre, che non potesse trovare applicazione neppure la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'art. 604, comma 5 bis, previgente, in base alla quale il giudice di appello annulla la sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado <qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo di primo grado». Tale argomentazione non è stata fondata su argomenti presuntivi, ma su dati concreti: l'esistenza di un rapporto fiduciario che non si è immediatamente interrotto e che il difensore di fiducia inizialmente nominato non ha mai sostenuto essere inesistente. Da tali
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argomenti la Corte territoriale ha dedotto che, quand'anche sussistente, la mancata conoscenza della celebrazione del processo non poteva comunque essere valutata incolpevole. La motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, nell'atto di ricorso, la difesa la contrasta solo in termini oppositivi senza documentare l'esistenza di circostanze di fatto idonee a contrastarla. Va rilevato, inoltre, che l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza della pronuncia della sentenza di primo grado e della presentazione dell'appello come reso evidente dal fatto che, ai fini dello svolgimento del giudizio di secondo grado, ha nominato un difensore di fiducia che tuttora lo assiste.
7. Per quanto esposto il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Lucia Vignale
Il Presidente
AT DO
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