Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di appalto di opere pubbliche (nella specie, conferito da un Comune), è legittima la delibera del Consiglio comunale che, nel liquidare l'importo dovuto all'appaltatore a titolo di revisione prezzi, rinvia la quantificazione definitiva della somma alla contabilizzazione da parte dell'ente finanziatore, che, quindi, condiziona il sorgere del diritto dell'appaltatore al compenso revisionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 6402 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DA
ZZ IT, titolare dell'omonima impresa elettivamente domiciliato in Roma, P.za Adele Zoagli Mameli n. 9, presso l'avv. Giancarlo Bevilacqua e rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Marasco di Lamezia Terme, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del sindaco autorizzato al controricorso con delibera di G.M. n. 107 del 14 aprile 2000 e elettivamente domiciliato a Roma, V. Tazzoli n. 6, presso l'avv. Luigi Condemi Morabito, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano da Lamezia Terme, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, sez. 1^ civ., n. 52/99, del 23 novembre 1998 - 3 febbraio 1999. Udita, all'udienza del 18 settembre 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udito il P.M., Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il comune di Lamezia Terme s'opponeva a decreto del Presidente del locale Tribunale che gli aveva ingiunto di pagare L. 51.154.000, con interessi e spese, a TO ZO, titolare dell'omonima impresa edile, quale revisione prezzi d'un appalto concluso dalle parti. Eccepita l'incompetenza del Tribunale per una clausola compromissoria, il comune contestava l'entità del compenso revisionale riconoscendolo in L. 46.831.900, riliquidate dal Provveditorato alle opere pubbliche della Regione Calabria, per conto del quale i lavori erano stati eseguiti dal comune, tenuto conto della penale applicata sul prezzo per il ritardo nella consegna dei lavori dall'impresa al committente. L'opponente, negata ogni colpa nel ritardo dei pagamenti dovuto all'iter procedimentale per liquidare la revisione prezzi, deduceva di non dovere interessi di mora, non avendo potuto pagare prima che l'impresa regolarizzasse la sua posizione contributiva e previdenziale con l'Inps, e considerata la prescrizione degli interessi maturati fino al 20 agosto 1987. Il ZO contestava l'opposizione, perché con delibera n. 781 del 21 aprile 1983, il comune aveva riconosciuto il debito di L. 51.154.000, quale compenso revisionale, mentre era irrilevante tra le parti la richiesta d'un terzo quale il Provveditorato alle OO.PP. di Catanzaro, di ridurre la somma di L. 4.322.100, a causa della penale per il ritardo nella consegna dell'opera. Affermato di essere in regola nei pagamenti all'Inps, il ZO chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna di controparte a pagare le somme di cui al decreto ingiuntivo.
Nel 1995 il tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando il comune a pagare al ZO L. 39.546.000, quale compenso revisionale rideterminato dall'opponente a seguito di note del Provveditorato regionale di Catanzaro, che l'aveva riliquidato. La sentenza del tribunale era impugnata dal ZO, il quale insisteva per l'irrilevanza nei suoi confronti dei rapporti tra Provveditorato e comune e chiedeva che fossero lasciate a carico della controparte le spese della procedura monitoria, avendo l'appellante conosciuto la nuova liquidazione del compenso revisionale solo dopo l'opposizione. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il gravame con sentenza del 3 febbraio 1999, perché nella delibera comunale a base del credito dell'impresa ZO, era prevista la facoltà di modificarne l'importo, per l'eventuale nuova liquidazione di esso dal Provveditorato regionale, intervenuta a causa della riduzione da penale del prezzo dell'appalto.
Come ritenuto anche dai primi giudici, essendovi stata una nuova liquidazione delle somme dovute con delibera n. 448 del 3 marzo 1992, sostitutiva della precedente del 1983 che aveva invece un contenuto meramente propositivo, su disposizione del Provveditorato regionale al quale l'ente locale aveva dovuto attenersi, per essere nei lavori delegato del Ministero dei lavori pubblici, il credito azionato col decreto era inesistente e l'opposizione era fondata. Rigettato anche il motivo d'appello sulle spese della fase monitoria, revocate con il decreto che ne ingiungeva il pagamento, la Corte ha condannato l'appellante alle spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il ZO con tre motivi e una memoria tardivamente depositata e il comune di Lamezia Terme ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione del controricorrente d'inammissibilità del ricorso per il giudicato formatosi sul punto assorbente della correttezza contabile della riduzione del compenso revisionale non impugnata con l'appello.
Il ZO nulla aveva dedotto nel gravame sul fatto che effettivamente vi era stato un ritardo nella consegna delle opere per il quale era da applicare la penale da detrarre sulla rata di saldo, con conseguente riduzione dei prezzi dell'appalto e della revisione. In assenza di censure sulla causa della riduzione della revisione prezzi, detta riliquidazione era da ritenersi non impugnata e divenuta giudicato nella misura indicata in sentenza, per la quale v'era stata acquiescenza, con conseguente inammissibilità di motivi "formalistici" di appello e di ricorso per cassazione.
1.1. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso non è fondata, avendo il ZO dedotto già in appello l'irrilevanza dei provvedimenti del Provveditorato alle OO.PP. di Catanzaro sulla determinazione del compenso revisionale e negato che la riduzione operata dallo stesso potesse produrre effetti nei suoi confronti. Negata la legittimità della nuova liquidazione del compenso revisionale è logica la difesa dell'originaria delibera e della determinazione in essa contenuta, con esclusione d'ogni acquiescenza alla riduzione ritenuta corretta dal tribunale, impugnata per il modo in cui era avvenuta, e quindi inidonea a divenire giudicato. Il ricorso per cassazione è quindi ammissibile attenendo alla procedura di rideterminazione del prezzo revisionale e non a ragioni sostanziali.
2. Il primo motivo di ricorso deduce omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) della validità e efficacia della delibera n. 781 del 21
aprile 1983, posta a base della ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte di merito ha ritenuto che nella delibera vi fosse un rinvio di operatività ad un successivo provvedimento di liquidazione del compenso revisionale dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, ma il provvedimento liquida solo il dovuto e ne condiziona il pagamento al finanziamento da detto Provveditorato, disponendo che il sindaco inoltri a questo "la pratica per la liquidazione finale dei lavori in oggetto".
Il deliberato che condiziona il pagamento all'impresa è, secondo il ricorrente, illogico, perché svuota il diritto soggettivo al compenso revisionale dell'impresa sorto dalla delibera e l'inoltro della pratica al Provveditorato per la liquidazione finale rileva solo nei rapporti interni tra questo e il comune e non può incidere su validità ed efficacia della delibera del 1983, per la quale fu ottenuto il decreto ingiuntivo.
2.1. La Corte territoriale chiarisce che nella "originaria delibera comunale n. 781 del 21.4.1983 è espressamente prevista la operatività del successivo provvedimento revisionale del Provveditorato ai fini.. della liquidazione dovuta al ZO,...". Non v'è questione di validità ed efficacia della delibera n. 781/83, ma solo di interpretazione, secondo la logica e le regole di ermeneutica, del contenuto e della portata del provvedimento amministrativo, che rinvia alle disposizioni successive del Provveditorato, la liquidazione definitiva del dovuto. Ridotto il prezzo dell'appalto legittimamente per il documentato ritardo di consegna dei lavori, anche la revisione di esso doveva essere riliquidata in proporzione e il contenuto della delibera consiste logicamente in una liquidazione provvisoria con rinvio ad altro provvedimento del Provveditorato regionale alle OO.PP. di Catanzaro, perché eroghi il finanziamento all'esito della rideterminazione definitiva del quantum dovuto, a titolo di prezzo e di revisione.
La Corte d'appello ha ben interpretato il contenuto della delibera del 1983, che contiene una "operazione contabile ..." del "comune di Lamezia Terme, che, ... delegato dal ministero competente per l'esecuzione dell'opera in questione, non avrebbe giammai potuto disattendere le determinazioni di natura contabile del Provveditorato" stesso (pag. 10 della sentenza).
Questa Corte ha già affermato che la delibera che riconosce e liquida il compenso revisionale può essere eliminata ex tunc dall'autorità che l'ha emessa, così determinando la reviviscenza del mero interesse legittimo per l'incertezza sull'an debeatur della revisione prezzi, dopo che per la liquidazione precedentemente operata appariva esservi un diritto soggettivo perfetto a compenso revisionale (S.U. 19 febbraio 1999 n. 81) Deve ancor più ritenersi legittima la delibera che sin dall'origine rinvia la sua operatività all'accredito delle somme da pagare dall'ente finanziatore, rimettendo a questo le determinazioni definitive in materia di contabilizzazione del dovuto. La liquidazione del prezzo e della revisione ad opera del Provveditorato, quale organo periferico del Ministero dei Lavori pubblici, finanziatore dell'opera per conto del quale il comune aveva concluso l'appalto e instaurato il rapporto contrattuale, è legittima.
Il rinvio nel contratto alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), comporta che il compenso revisionale era da liquidare secondo la normativa statale, e correttamente, nella delibera del 1983, si riconosce il diritto alla revisione, quantificandola provvisoriamente e collegandone il pagamento al finanziamento delle opere dal Provveditorato, che potrà riliquidare il dovuto con nuova operazione contabile.
In rapporto al prezzo revisionale, questa Corte ha già rilevato più volte (tra molte, la cit. S.U. n. 81/99, S.U. 14 maggio 1998 n. 4873 e Cass. 14 maggio 1997 n. 4249) che il diritto soggettivo dell'appaltatore sorge solo con la quantificazione definitiva del dovuto. Solo all'esito della rideterminazione del saldo dovuto per l'appalto, sulla base dell'esatto computo delle penali per i ritardi nella consegna dell'opera pubblica, poteva essere determinato il compenso revisionale con il sorgere conseguente del diritto dell'appaltatore.
Risultando riportate in sentenza le ragioni per le quali la liquidazione della delibera del 1983 era da ritenere provvisoria e propositiva, rispetto a quella definitiva della delibera n. 448 del 3 marzo 1992, il primo motivo di ricorso deve rigettarsi.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 37 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 richiamato espressamente nel contratto de quo.
La riduzione unilaterale del compenso revisionale, per il ricorrente, è illegittima perché contrastante con la norma indicata, che, al capoverso, impone di sentire "in ogni caso l'appaltatore" prima di eventuali revisioni "in aumento o in diminuzione".
Il comune non poteva apportare modifiche al compenso revisionale, su disposizione del Provveditorato alle opere Pubbliche di Catanzaro, dopo avere concordato lo stesso con l'impresa, in quanto, prima dell'adozione della delibera, il direttore dei lavori aveva redatto la relazione finale in contraddittorio con il geom. ZO, che l'aveva sottoscritta, riconoscendo in essa i requisiti per la redazione del conto finale e per la liquidazione della revisione dei prezzi.
In quella relazione il ritardo nella consegna dell'opera venne fissato in giorni 173, con determinazione accettata senza riserve dall'impresa della penale di L. 5000 al giorno e complessiva di L. 865.000 e nulla era dovuto a tale titolo oltre questa somma. È quindi illegittima la delibera n. 448 del 3 marzo 1992, non potendo sostituire il contenuto quella n. 781/83, che per il controllo del CORECO e la pubblicazione nell'albo pretorio era divenuta definitivamente legittima ed efficace;
essa e il successivo ordine di servizio, che chiede all'impresa di accettare la riduzione del compenso revisionale, erano atti interni irrilevanti per il ZO nè potevano sostituirsi alla delibera del 1983.
3.1. Proprio l'esame del conto finale seguito alla relazione del direttore dei lavori, redatta in contraddittorio con l'impresa, aveva comportato una riduzione della rata di saldo che contabilmente aveva dato luogo alla riduzione e modifica dei compensi revisionali. È quindi infondato anche il secondo motivo di ricorso che non tiene conto che sulla base dell'esatto computo del prezzo dell'appalto, determinato con la detrazione delle penali per i ritardi "sentito l'appaltatore", il comune aveva provveduto a fare propria la liquidazione definitiva del Provveditorato e ridotto il compenso revisionale con delibera n. 448/92, che riporta la liquidazione finale di detto compenso, automaticamente riliquidato, dopo che, in contraddittorio con l'impresa, si era accertata la misura della rata di saldo del prezzo dell'appalto.
4. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, si lamenta violazione dei principi generali sui contratti, di cui agli artt. 1321 e ss.c.c., e, in specie, delle norme sugli appalti, di cui agli artt. 1655 e ss.cc. Dare rilievo ai provvedimenti del Provveditorato alle opere Pubbliche di Catanzaro significa riconoscere 11 ingerenza di terzi nel rapporto contrattuale sorto da un contratto concluso da comune e impresa. Si sono violate le norme di cui sopra sull'autonomia dei contraenti e sugli effetti del contratto tra le parti con esclusione di terzi.
4.1. Il motivo di ricorso è infondato, sia sul piano sostanziale che su quello formale.
Avendo nel caso agito il comune come delegato del Ministero, quest'ultimo è sostanzialmente da qualificare parte del contratto e del rapporto ex art. 1703 e ss.cc., anche a non considerare che la stessa normativa generale sui contratti non esclude che terzi intervengano nella determinazione di singole clausole o specifici effetti del contratto (1349 c.c.). Anche il terzo motivo di ricorso deve quindi ritenersi infondato. Al rigetto dell'impugnazione consegue che, per la regola della soccombenza, il ricorrente è tenuto alle spese della fase di legittimità che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese della presente fase, che liquida in euro 861,97, delle quali euro 800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003