Art. 2.
Gli studenti regolarmente iscritti al predetto corso di laurea durante l'anno accademico in cui entrera' in vigore il provvedimento relativo alla soppressione, potranno continuare gli studi per non oltre quattro anni accademici successivi.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di laurea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea, per i quali saranno ritenuti validi i corsi di studio seguiti e gli esami superati a seconda delle norme vigenti nelle singole Facolta' alle quali gli studenti chiedono di essere trasferiti:
a) al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Catania o di altra Universita', se in possesso del diploma di maturita' classica;
b) al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio delle Universita' di Bari, Pisa, Universita' libera "L. Bocconi" di Milano, ovvero alla Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, se in possesso del diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica o di abilitazione magistrale;
c) al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una Facolta' di magistero, senza l'obbligo di sostenere il concorso, se in possesso del diploma di abilitazione magistrale o del diploma di maturita' scientifica.
Alle stesse condizioni potranno ottenere il trasferimento gli studenti fuori corso, i quali, per altro, dovranno prima provvedere al pagamento della tassa di ricognizione della qualita' di studenti alla Facolta' di economia e commercio, fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facolta' loro concessa.
Gli studenti fuori corso che non provvedano a chiedere il trasferimento entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno considerati decaduti dalla qualita' di studenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Gli studenti regolarmente iscritti al predetto corso di laurea durante l'anno accademico in cui entrera' in vigore il provvedimento relativo alla soppressione, potranno continuare gli studi per non oltre quattro anni accademici successivi.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di laurea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea, per i quali saranno ritenuti validi i corsi di studio seguiti e gli esami superati a seconda delle norme vigenti nelle singole Facolta' alle quali gli studenti chiedono di essere trasferiti:
a) al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Catania o di altra Universita', se in possesso del diploma di maturita' classica;
b) al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facolta' di economia e commercio delle Universita' di Bari, Pisa, Universita' libera "L. Bocconi" di Milano, ovvero alla Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, se in possesso del diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica o di abilitazione magistrale;
c) al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una Facolta' di magistero, senza l'obbligo di sostenere il concorso, se in possesso del diploma di abilitazione magistrale o del diploma di maturita' scientifica.
Alle stesse condizioni potranno ottenere il trasferimento gli studenti fuori corso, i quali, per altro, dovranno prima provvedere al pagamento della tassa di ricognizione della qualita' di studenti alla Facolta' di economia e commercio, fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facolta' loro concessa.
Gli studenti fuori corso che non provvedano a chiedere il trasferimento entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno considerati decaduti dalla qualita' di studenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .