CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO N.51709 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 05.05.2025 Ricorrente_1, da Specchia, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava indicato atto di diniego notificato dall'A.F. il 06.03.2025 in relazione ad invocato annullamento di avviso di accertamento concernente imposte anno 2018, per complessivo importo richiesto a tale titolo di euro 14.010,00.
Deduceva il ricorrente illegittimità e infondatezza della pretesa tributaria difettandone i presupposti di fatto e di diritto;
tanto, avuto particolare riguardo al censurato processo di notifica di pregresso atto impositivo.
Concludeva, chiedendo l'annullamento della pretesa tributaria ed in via gradata congrua rideterminazione del dovuto, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Con memorie in controdeduzione si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
vinte le spese.
All'udienza di trattazione le parti davano atto di intervenuta intesa conciliativa alla quale reciprocamente si riportavano chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere, spese compensate.
Producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ante omnia prende atto dell'intervenuta definizione della controversia in via amministrativa, stante richiamato accordo conciliativo intercorso tra le parti e da queste ultime invocato ai fini della dichiarazione di cessata materia del contendere.
Pertanto, nulla eccependo sul punto le parti, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere in virtù del disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, con le conseguenze di legge.
Ricorrendone i presupposti, dichiara altresì compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO N.51709 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 05.05.2025 Ricorrente_1, da Specchia, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava indicato atto di diniego notificato dall'A.F. il 06.03.2025 in relazione ad invocato annullamento di avviso di accertamento concernente imposte anno 2018, per complessivo importo richiesto a tale titolo di euro 14.010,00.
Deduceva il ricorrente illegittimità e infondatezza della pretesa tributaria difettandone i presupposti di fatto e di diritto;
tanto, avuto particolare riguardo al censurato processo di notifica di pregresso atto impositivo.
Concludeva, chiedendo l'annullamento della pretesa tributaria ed in via gradata congrua rideterminazione del dovuto, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Con memorie in controdeduzione si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
vinte le spese.
All'udienza di trattazione le parti davano atto di intervenuta intesa conciliativa alla quale reciprocamente si riportavano chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere, spese compensate.
Producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ante omnia prende atto dell'intervenuta definizione della controversia in via amministrativa, stante richiamato accordo conciliativo intercorso tra le parti e da queste ultime invocato ai fini della dichiarazione di cessata materia del contendere.
Pertanto, nulla eccependo sul punto le parti, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere in virtù del disposto dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, con le conseguenze di legge.
Ricorrendone i presupposti, dichiara altresì compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate