Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2013, n. 12363
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius", il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.

In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per più reati che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.) ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale (come nel caso dell'art. 307 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2013, n. 12363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12363
    Data del deposito : 4 dicembre 2013

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