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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 460/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Portici (NA) alla Via Libertà n. 80, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 titolare dell'impresa individuale “L'ANTICA BOTTEGA”, corrente in Via San Nicola n. 22/24 Ferriere (PC) – P.iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso, dall'avv. Laura Mazza elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Via Cavour, 43 come da procura in atti
- RESISTENTE - Oggetto: retribuzione
I procuratori delle parti concludevano come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 luglio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro,
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare, l'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata e, per quanto esposto in fatto e diritto con il presente atto ed in virtù del richiamato CCNL per l'effetto, dichiarare la ricorrente creditrice della convenuta - ”, in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare, nato a [...], il [...] e res.te in Ferriere (PC) Località Folli, 19, C.F. , (P.IVA . REA PC– C.F._2 P.IVA_2 158669), con sede in Ferriere (PC), alla Via San Nicola 22/24 - della complessiva somma di €.25.585,43, di cui: €.21.648,04, quale differenza per lavoro straordinaria, €.2.309,24, per differenze a titolo di Tfr, €.1.014, 34, per differenze a titolo di ferie non godute, €.613,72, per differenze a titolo di ROL, il tutto per le causali di cui al presente atto e, altresì, per quanto emerge dai conteggi allegati al presente ricorso, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
b. per l'effetto, condannare la ditta individuale “ ”, in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, nato a [...], il [...] e res.te in Ferriere (PC) Località Folli, 19, C.F. , C.F._2 (P.IVA . REA PC–158669), con sede in Ferriere (PC), alla P.IVA_2
Via San Nicola 22/24, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo pari ad €.25.585,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole maturazioni al soddisfo;
c. in via gradata, e con ogni più ampia riserva di gravame, condannare essa resistente, in persona dell'indicato titolare firmatario, per le causali in precedenza esposte e/o per le diverse causali accertate, a titolo di differenze retributive, alla diversa maggiore o minor somma che, all'esito del presente giudizio, risulti adeguata ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost.; d. in ogni caso, condannare la stessa resistente, in persona del suo titolare firmatario, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori, da attribuirsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
si è costituito ritualmente in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità del ricorso introduttivo e in subordine l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha fissato per discussione l'udienza del 24.09.2025. Su istanza congiunta delle parti l'udienza è stata sostituita con termine per deposito di note e rinviata al 11.12.2025.
*** L'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. a mente del quale “la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:… 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…”. A tale convincimento perviene il giudicante in quanto la ricorrente non opera le necessarie deduzioni né nella parte in fatto del ricorso – nella quale, invero, nemmeno chiarisce quali sarebbero gli istituti contrattuali
2 erroneamente calcolati e/o applicati – né nelle successive argomentazioni di diritto. Per il resto, difatti, l'atto introduttivo del ricorso si caratterizza, in parte, per mere petizioni di principio del tutto svincolate dal contesto dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa – come la natura subordinata del rapporto o sul CCNL applicabile, in parte, per una acritica elencazione formale delle mansioni svolte, senza neppure il minimo riferimento ai criteri di calcolo sottesi alla richiesta di condanna a complessivi 25.585,43 euro. Nemmeno si comprende, invero, se le differenze vantate derivino da un'errata applicazione delle previsioni di cui al contratto collettivo di riferimento ovvero da errori di calcolo imputabili alla parte datoriale o ancora siano relative alle sole due mensilità asseritamente lavorate senza regolarizzazione. La stessa radicale carenza di allegazioni connota la domanda in punto di lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto la cui indeterminatezza, peraltro, consegue altresì all'assoluta indeterminatezza delle deduzioni rispetto alle voci che precedono. Come opportunamente evidenziato dal convenuto anche in sede di conclusioni scritte, dunque, le allegazioni di cui al ricorso non consentono di comprendere quale sia il fondamento della rivendicazione attorea e a quali specifiche voci di quali mesi, nel corso del rapporto, la stessa in concreto si riferisca;
si appalesa, dunque, la radicale violazione del disposto di cui all'art. 414, n. 4, c.p.c., poiché le carenze già sopra evidenziate sono di gravità tale da ostacolare a priori l'individuazione della materia del contendere e delle specifiche questioni sulle quali viene richiesto il sindacato giudiziale. Sicché, non solo il ricorso risulta inemendabilmente carente in ordine ai fatti sui quali si fonda la domanda, ma a priori non risulta nemmeno possibile circoscrivere l'effettivo oggetto della stessa;
deve escludersi, peraltro, che le carenze sin qui evidenziate possano essere sanate dai conteggi prodotti in atti poiché, in assenza di specifiche deduzioni, gli stessi non risultano intellegibili;
a tacer d'altro, la Suprema Corte è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – la sufficienza della “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia “accompagnata dalla specificazione e dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2008, n. 21032). Specificazione e recepimento che, nel caso di specie, è precluso dalla carenza di deduzioni. Ne consegue un'evidente e insanabile violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. dalla quale deriva una situazione di assoluta incertezza che, se da un lato compromette irreparabilmente il diritto alla difesa della parte convenuta, dall'altro non consente al giudicante di decidere della controversia. Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità del ricorso.
3 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella Parte_1 misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità del ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 800,00 oltre spese generali e accessori come per legge, in favore di . Controparte_1 Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Piacenza, 22 dicembre 2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Portici (NA) alla Via Libertà n. 80, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 titolare dell'impresa individuale “L'ANTICA BOTTEGA”, corrente in Via San Nicola n. 22/24 Ferriere (PC) – P.iva , rappresentato e P.IVA_1 difeso, dall'avv. Laura Mazza elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Via Cavour, 43 come da procura in atti
- RESISTENTE - Oggetto: retribuzione
I procuratori delle parti concludevano come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14 luglio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro,
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare, l'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata e, per quanto esposto in fatto e diritto con il presente atto ed in virtù del richiamato CCNL per l'effetto, dichiarare la ricorrente creditrice della convenuta - ”, in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare, nato a [...], il [...] e res.te in Ferriere (PC) Località Folli, 19, C.F. , (P.IVA . REA PC– C.F._2 P.IVA_2 158669), con sede in Ferriere (PC), alla Via San Nicola 22/24 - della complessiva somma di €.25.585,43, di cui: €.21.648,04, quale differenza per lavoro straordinaria, €.2.309,24, per differenze a titolo di Tfr, €.1.014, 34, per differenze a titolo di ferie non godute, €.613,72, per differenze a titolo di ROL, il tutto per le causali di cui al presente atto e, altresì, per quanto emerge dai conteggi allegati al presente ricorso, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
b. per l'effetto, condannare la ditta individuale “ ”, in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, nato a [...], il [...] e res.te in Ferriere (PC) Località Folli, 19, C.F. , C.F._2 (P.IVA . REA PC–158669), con sede in Ferriere (PC), alla P.IVA_2
Via San Nicola 22/24, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo pari ad €.25.585,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole maturazioni al soddisfo;
c. in via gradata, e con ogni più ampia riserva di gravame, condannare essa resistente, in persona dell'indicato titolare firmatario, per le causali in precedenza esposte e/o per le diverse causali accertate, a titolo di differenze retributive, alla diversa maggiore o minor somma che, all'esito del presente giudizio, risulti adeguata ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost.; d. in ogni caso, condannare la stessa resistente, in persona del suo titolare firmatario, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori, da attribuirsi al sottoscritto avvocato ex art. 93 cpc, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
si è costituito ritualmente in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità del ricorso introduttivo e in subordine l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha fissato per discussione l'udienza del 24.09.2025. Su istanza congiunta delle parti l'udienza è stata sostituita con termine per deposito di note e rinviata al 11.12.2025.
*** L'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. a mente del quale “la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:… 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…”. A tale convincimento perviene il giudicante in quanto la ricorrente non opera le necessarie deduzioni né nella parte in fatto del ricorso – nella quale, invero, nemmeno chiarisce quali sarebbero gli istituti contrattuali
2 erroneamente calcolati e/o applicati – né nelle successive argomentazioni di diritto. Per il resto, difatti, l'atto introduttivo del ricorso si caratterizza, in parte, per mere petizioni di principio del tutto svincolate dal contesto dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa – come la natura subordinata del rapporto o sul CCNL applicabile, in parte, per una acritica elencazione formale delle mansioni svolte, senza neppure il minimo riferimento ai criteri di calcolo sottesi alla richiesta di condanna a complessivi 25.585,43 euro. Nemmeno si comprende, invero, se le differenze vantate derivino da un'errata applicazione delle previsioni di cui al contratto collettivo di riferimento ovvero da errori di calcolo imputabili alla parte datoriale o ancora siano relative alle sole due mensilità asseritamente lavorate senza regolarizzazione. La stessa radicale carenza di allegazioni connota la domanda in punto di lavoro straordinario e trattamento di fine rapporto la cui indeterminatezza, peraltro, consegue altresì all'assoluta indeterminatezza delle deduzioni rispetto alle voci che precedono. Come opportunamente evidenziato dal convenuto anche in sede di conclusioni scritte, dunque, le allegazioni di cui al ricorso non consentono di comprendere quale sia il fondamento della rivendicazione attorea e a quali specifiche voci di quali mesi, nel corso del rapporto, la stessa in concreto si riferisca;
si appalesa, dunque, la radicale violazione del disposto di cui all'art. 414, n. 4, c.p.c., poiché le carenze già sopra evidenziate sono di gravità tale da ostacolare a priori l'individuazione della materia del contendere e delle specifiche questioni sulle quali viene richiesto il sindacato giudiziale. Sicché, non solo il ricorso risulta inemendabilmente carente in ordine ai fatti sui quali si fonda la domanda, ma a priori non risulta nemmeno possibile circoscrivere l'effettivo oggetto della stessa;
deve escludersi, peraltro, che le carenze sin qui evidenziate possano essere sanate dai conteggi prodotti in atti poiché, in assenza di specifiche deduzioni, gli stessi non risultano intellegibili;
a tacer d'altro, la Suprema Corte è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – la sufficienza della “mera allegazione” di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia “accompagnata dalla specificazione e dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 agosto 2008, n. 21032). Specificazione e recepimento che, nel caso di specie, è precluso dalla carenza di deduzioni. Ne consegue un'evidente e insanabile violazione dell'art. 414, n. 4, c.p.c. dalla quale deriva una situazione di assoluta incertezza che, se da un lato compromette irreparabilmente il diritto alla difesa della parte convenuta, dall'altro non consente al giudicante di decidere della controversia. Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità del ricorso.
3 La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella Parte_1 misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la nullità del ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 800,00 oltre spese generali e accessori come per legge, in favore di . Controparte_1 Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Piacenza, 22 dicembre 2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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