Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUP078 90/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DACASSAZIONE Oggetto AZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 1195/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron.21809 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter Rep. 1603 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 20/02/2002 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. Sole BO AN, elettivamente domiciliato in ROMA 30 MRG. 200 per diritti 155 2 il IL CANCELLERE VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAZZOTTI, giusta delega a margine del GIANCARLO ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO MAXNOVA DESIGN Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITIi che 10 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato procura а margine del 452 PIERFRANCO LEONZI, giusta controricorso;
controricorrente
contro
FIART MARE SpA;
- intimata avverso la sentenza n. 467/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 26/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Braschi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Panariti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel giudizio riassunto dinanzi al tribunale di IA ( dopo la separazione dall'altro, di opposizio- ne a decreto ingiuntivo promosso dalla S. p.a. Fiart Mare nei confronti di RE OG e nel quale la qualità di creditore di quest'ultimo era stata contra- stata con riferimento ad una cessione di credito effet- tuata dalla Soc. VA Design in suo favore ) la cu- 2 ratela del fallimento di quest'ultima società ( di se- guito, VA ) richiese che detta cessione, in quan- to perfezionatasi con la notificazione al debitore ce- duto eseguita il 9.4.1992, ossia due giorni dopo la di- chiarazione di fallimento della stessa Soc. VA, fosse dichiarata inefficace nei confronti dei creditori ovvero, in via subordinata, revocata ex art. 67 l.f. . In contraddittorio del OG e della debitrice Soc. Fiart Mare, il Tribunale, con sentenza del 13.08.1996 ( n. 2530/1996 ) accolse la domanda princi- pale della curatela e dichiarò inefficace ai sensi dell'art.44 e 45 1. f. la cessione di credito in que- stione, restando conseguentemente assorbita la doman- da subordinata di revoca ex art. 67 l.f. Propose appello il OG. La curatela ripropose la domanda di revoca ex art. 67 l.f. Con sentenza ( n. 467 ) emessa il 26.06.1999, la Corte bresciana, riformando la sentenza del tribunale, rigettò la domanda di inefficacia della cessione, aven- do rilevato, sulla base dei documenti acquisiti, che tale negozio si era perfezionato il giorno 3.4.1992 anteriormente alla dichiarazione di fallimento della cedente, intervenuta il giorno 7.4.1996. La stessa Corte accolse tuttavia la domanda di 3 revoca Rilevò, sulla base dell'atto di cessione stipula- to il 30.03.1992, che la società fallita era rimasta debitrice del OG avendo costui provveduto a pa- gare quanto spettava ai dipendenti della società mede- sima per il mese di gennaio 1992 fino all'importo di lire 38.895.000, e che a soddisfacimento di tale debito la stessa VA aveva ceduto al OG una serie di crediti vantati verso terzi, tra i quali figurava quel- lo del quale era debitrice la società Fiart Mare, sic- dalla curatela, non v'era dubbio alcuno. а ché sulla natura solutoria della cessione, e sulla con- seguente fondatezza dell'azione revocatoria proposta La tesi del OG, dell'inesistenza del danno per aver egli tacitato i crediti dei dipendenti della fallita, aventi natura privilegiata, fu ritenuta infon- data con la motivazione che " la revocatoria colpiva non già pagamenti di crediti privilegiati bensì il pa- gamento di un credito certamente chirografario qual'era quello che il OG vantava nei confronti della SO- cietà poi fallita e che lo stesso OG, " quan- to al suo credito, avrebbe dovuto sottostare, nella procedura fallimentare, alla regola del concorso dei creditori ". Avverso tale sentenza, il OG ha proposto ri- 4 corso per cassazione. Resiste con controricorso la curatela del falli- mento Soc. VA. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in due motivi, come segue rubricati e svolti. 1° nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. La censura è che " nella comparsa di costituzione e nelle difese in grado di appello sia della curatela sia della Soc. Jolly Bus, non v'era cenno alcuno né ad requisiti sostanzialiun appello incidentale né ai dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo 1.f.; che in ordine a detti requisiti non si era svolto al- cun contraddittorio "; che la curatela fallimentare della VA si era riferita all'azione revocatoria soltanto per invocare l'efficacia di giudicato in rela- zione ad un'altra sentenza intervenuta in diverso giu- dizio tra le stesse parti ma relativamente ad un diver- so rapporto. violazione dell'art. 67 comma primo n. 22° 1. f. Deduce il ricorrente che " il suo credito deriva- va dall'essere stato egli surrogato volontariamente nei 5 crediti vantati dai dipendenti della VA e quindi manteneva la natura privilegiata del credito da lavoro subordinato;
donde la duplice conseguenza che la ces- sione non aveva assunto il carattere di mezzo anomalo di pagamento e che la massa dei creditori non aveva subito alcun danno. Il primo motivo è infondato. Nessuna violazione delle norme processuali che re- golano l'ordine dei giudizi nei due gradi di merito (artt. 342, 345, 346 c.p.c. ) può essere addebitata al- la Corte di merito. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per ri- chiedere ed ottenere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in primo grado e rimaste assorbite dalla decisione del primo giudice, essendo a tal fine sufficiente che tali domande siano riproposte al giudi- ce di secondo grado in una delle difese, o comunque, in sede di precisazione delle conclusioni ( principio 'consolidato nella giurisprudenza di questa Corte V. ex multis, la sentenza S.U. n. 4874 del 1991 ). Nel caso di specie, la curatela vide accolta la domanda principale di inefficacia ex art. 45 l.f. del- la cessione di credito mentre la domanda subordinata di revoca ex art. 67 della medesima cessione restò assor- 6 bita. Tale domanda subordinata fu ritualmente ripropo- sta in grado di appello ( v. le conclusioni precisate in tale giudizio ), senza necessità dell'impugnazione incidentale. Il secondo motivo è del pari infondato. In realtà esso, con il riferimento alla " surro- gazione volontaria nei crediti privilegiati dei dipen- denti della Soc. VA " sostenuto dal richiamo del principio di diritto, affermato in talune sentenze di questa Corte ( n. 7649 del 1987, n. 495 del 1991, n. 2751 del 1993, n. 12925 del 2000 ), secondo il quale 11 il pagamento di crediti privilegiati non rende inam- missibile la revocatoria la rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, che può essere riconosciuto soltanto e nei limiti in cui il cu- ratore dimostri che la concorrente esistenza di crediti assistiti da privilegi poziori 11 il ricorrente in- basato su di un troduce una questione del tutto nuova accertamento di fatto in ordine alla effettività della surrogazione negoziale ( art. 1201 c.c.: il credito- ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo re, che non formò oggetto dei di- "nei propri diritti ), battito processuale nei due gradi del giudizio di me- rito, e in ordine alla quale vi è dunque preclusione in sede di legittimità ( v. ex multis, Cass. n. 3810 del 1995 ). Il ricorso va dunque rigettato, con ogni conse- guenza in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 42,61 oltre euro 1.000 (mille) per onorario. Così deciso addì 20 febbraio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Confect Antonio Saggio Celentano Autri 以 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 || 11.1.2012 serie 4 al n. 1313 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) LONE CORTE SUP Prima Sezione Civre Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 30 MAG. 2002 Luisa Passinetth Mire AM IL CANCELLIERE 109T 129,11 456T 20,66 149.77 8065 1200 тол, 77 тот