Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2565/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti CECI GIROLAMO e GIGLIO Parte_1
ROBERTO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr.e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto a richiedere la revisione passiva dell'infortunio subito in data 26.11.2024, così come previsto per legge;
- accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento del danno biologico in misura superiore al 22% e, di conseguenza, condanni l alla riliquidazione della rendita in CP_1 godimento in favore del medesimo con pagamento dei ratei maturati e non riscossi dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
- condanni la parte resistente al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali Iva e Cna come per legge, da
Si costituiva in giudizio l , il quale domandava il rigetto del CP_1 ricorso, eccependo la tardività della domanda di aggravamento.
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
In ordine all'eccepita tardività della domanda di aggravamento, giova rammentare che il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, commi 1 e 7, rispettivamente, prevedono: "La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile" nonché: "Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio".
Con la richiamata disposizione il legislatore ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato ma dotato di una certa elasticità, tant'e' che la Corte di legittimità ha, in proposito, affermato che il predetto termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione, sicché è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio o in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l entro un CP_2 anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (fra tante, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1497 e la giurisprudenza ivi richiamata). Il miglioramento, in particolare, può anche derivare da cause extra lavorative e il sistema non distingue la posizione dell'assicurato da quella dell , quanto alla facoltà di richiedere l'accertamento di CP_1 revisione e alla operatività dei limiti temporali di cui al comma 7, e si fonda sull'implicita operatività di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall'infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel comma 7.
Il dies a quo del termine di dieci anni previsto dal citato D.P.R. n. 1124, art. 83, comma 8, - entro il quale può procedersi,
a domanda dell'assicurato o per disposizione dell' , alla revisione CP_2 della rendita - è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l'atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (fra tante, Cass. n.
5117 del 2022, Cass. n. 10790 del 2020, Cass. n. 1497 del 2018 e ulteriori precedenti ivi richiamati).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di aggravamento risulta tempestiva, in quanto risulta proposta il 19/01/2024, entro 10 anni dalla data di decorrenza della rendita (27/09/2015).
Ciò premesso, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico permanente scaturito in capo alla parte ricorrente in conseguenza dall'infortunio occorso in data 26/11/2014, già valutato dall nella misura del 22%. CP_1
Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato il danno biologico permanente scaturito in capo alla parte ricorrente in conseguenza del suddetto infortunio nella superiore misura del 24%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente la rendita corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza;
tuttavia l'incremento in sede giudiziaria nella misura di soli due punti percentuali ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado danno biologico del 24%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-liquida le spese di lite nella misura Euro 1.400,00 per onorari, oltre IVA
e CAP come per legge, che pone a carico dell nella misura della metà, CP_1 con distrazione, e che compensa per la metà residua;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura liquidata con separata decreto- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)