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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20107/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dragoni;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9331/2024 emessa dal Giudice di Pace di n data 03.04.2024; CP_2
Conclusioni: all'udienza 29 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 9331/2024 resa dal Giudice di Pace di chiedendone la CP_2
riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dallo stesso contribuente avverso cartella esattoriale n°07120210103239257000, emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla e dal Controparte_2
attesa la mancata notificazione dei verbali presupposti. Il giudice CP_3 CP_2 di prime cure, nella contumacia degli Enti impositori, ha annullato l'atto opposto governando le spese di lite con la seguente motivazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia dell'opposto”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione delle spese di lite tra le parti, eccependo l'illegittimità dello stesso in ragione della violazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4, e degli artt. 24, co. 1 e 111, co. 6, Cost. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Si è costituita l' resistendo al gravame ed Controparte_4 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dello stesso per avere l'appellante censurato, a mezzo delle proprie difese, il potere discrezionale del Giudice di prime cure di disporre la compensazione delle spese;
inoltre, ha sostenuto di non poter rispondere delle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda per fatti imputabili esclusivamente agli Enti impositori. Pertanto, il Concessionario, ritenendo legittima la decisione impugnata, ha chiesto all'odierno Giudice di accertare l'inammissibilità dell'azione e, in via subordinata, disporne il rigetto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
La ed il sebbene regolarmente citate, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 29 ottobre 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della e Controparte_2 del che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite. Controparte_3
- 2 -
Ciò posto, l'oggetto del gravame investe in via esclusiva il capo della sentenza relativo al governo delle spese, ritenute dall'appellante erroneamente compensate per l'intero in ragione della mancata costituzione delle parti opposte.
Segnatamente, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite ed alla disposta integrale compensazione in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale, in aperto contrasto con le ravvisate ragioni di integrale accoglimento della domanda e in assenza di ipotesi annoverabili tra quelle atte a giustificarla ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Il motivo di censura è degno di accoglimento.
Difetta qualsivoglia esplicita giustificazione fattuale e giuridica a supporto della decisione assunta in punto di spese, con conseguente impossibilità di risalire al ragionamento seguito dal giudicante.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la decisione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto mal governo dei principi passati in rassegna perché, nella fattispecie, non ricorre nessuna delle ipotesi
- 3 -
tipizzate dal legislatore né alcun'altra analoga grave ed eccezionale ragione valevole a giustificare la censurata decisione.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta l'aver dato causa al giudizio.
Nella fattispecie, la sentenza di primo grado ha accolto integralmente l'opposizione spiegata, avente funzione recuperatoria, sebbene qualificata come opposizione all'esecuzione, accertando l'insussistenza di prova dell'avvenuta notifica del verbale e l'invalidità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo.
A tale accoglimento, in ossequio ai citati principi, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Del tutto ininfluente deve ritenersi la contumacia degli enti opposti perché è pacifico che essa non costituisca una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020;
Cass. civ., ord. n. 12867/2017; Cass. civ., sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
Va detto che, inoltre, che la Suprema Corte con una pronuncia a Sezioni Unite risalente al 2017 (sent. n. 22080/2017) risolvendo il contrasto insorto sul punto, ha indicato nell'opposizione recuperatoria proposta ex art 7 D.Lgs. n. 150/2011 il rimedio da impiegare laddove la parte lamenti di essere venuta a conoscenza del verbale di contravvenzione al codice della strada solo mediante notifica della cartella eccependone l'omessa e/o irregolare previa notifica. Ha inoltre stabilito che al giudice incombe, altresì, l'onere dell'esatta qualificazione della domanda sebbene introdotta nelle forme della citazione anziché con ricorso. Infine, la stessa Corte ha più volte precisato che, in casi siffatti, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n.
34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Orbene, ancorché la domanda sia stata accolta per mancanza di prova della sussistenza della prodromica notifica di un valido titolo esecutivo, stante la
- 4 -
contumacia dei convenuti, certamente non si ravvisa alcuna ragione atta a sorreggere, a fronte del disposto totale accogliento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite che possa legittimamente derogare al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. stante la sostanziale correttezza della decisione assunta.
La sentenza, dunque, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante e va parzialmente riformata.
Va precisato, infine, che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Pertanto la condanna alla refusione delle spese va impartita in via solidale anche a carico dell'agente della riscossione tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass. civ., sez. 6, sent. n. 2570/2017; Cass. civ., sent. 24678/2018; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 3105/2017; Cass. civ., sent. 15390/2018).
L'appello, in definitiva, va accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n.
55/14 alla luce del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi in ragione della semplicità della questioni trattate, con attribuzione agli avvocati Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- 5 -
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di e del
[...] Controparte_1 CP_3 iscritta al n. 6739/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del e della Controparte_3 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'appellante per il primo grado in € 762,00 per compenso professionale oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
per il secondo grado in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
per entrambi i gradi con attribuzione agli avvocati Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20107/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Dragoni;
[...]
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
-APPELLATE contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9331/2024 emessa dal Giudice di Pace di n data 03.04.2024; CP_2
Conclusioni: all'udienza 29 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 9331/2024 resa dal Giudice di Pace di chiedendone la CP_2
riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, erano state compensate le spese di lite.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione spiegata dallo stesso contribuente avverso cartella esattoriale n°07120210103239257000, emessa per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla e dal Controparte_2
attesa la mancata notificazione dei verbali presupposti. Il giudice CP_3 CP_2 di prime cure, nella contumacia degli Enti impositori, ha annullato l'atto opposto governando le spese di lite con la seguente motivazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della contumacia dell'opposto”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alla compensazione delle spese di lite tra le parti, eccependo l'illegittimità dello stesso in ragione della violazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4, e degli artt. 24, co. 1 e 111, co. 6, Cost. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con la conseguente riforma del capo di sentenza gravato e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Si è costituita l' resistendo al gravame ed Controparte_4 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dello stesso per avere l'appellante censurato, a mezzo delle proprie difese, il potere discrezionale del Giudice di prime cure di disporre la compensazione delle spese;
inoltre, ha sostenuto di non poter rispondere delle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda per fatti imputabili esclusivamente agli Enti impositori. Pertanto, il Concessionario, ritenendo legittima la decisione impugnata, ha chiesto all'odierno Giudice di accertare l'inammissibilità dell'azione e, in via subordinata, disporne il rigetto con vittoria delle spese di giudizio e competenze di causa.
La ed il sebbene regolarmente citate, non si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 29 ottobre 2025.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della e Controparte_2 del che, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite. Controparte_3
- 2 -
Ciò posto, l'oggetto del gravame investe in via esclusiva il capo della sentenza relativo al governo delle spese, ritenute dall'appellante erroneamente compensate per l'intero in ragione della mancata costituzione delle parti opposte.
Segnatamente, la critica mossa dall'appellante attiene alla statuizione resa in punto di spese di lite ed alla disposta integrale compensazione in assenza di qualsivoglia supporto motivazionale, in aperto contrasto con le ravvisate ragioni di integrale accoglimento della domanda e in assenza di ipotesi annoverabili tra quelle atte a giustificarla ex art. 92, co. 2 c.p.c.
Il motivo di censura è degno di accoglimento.
Difetta qualsivoglia esplicita giustificazione fattuale e giuridica a supporto della decisione assunta in punto di spese, con conseguente impossibilità di risalire al ragionamento seguito dal giudicante.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella dizione ratione temporis applicabile (come riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Con la recente sentenza del 19.4.2018 n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Il riferimento operato dalla Corte, sebbene evochi la precedente formulazione della norma, che aveva sostituito i “giusti motivi” con le “gravi ed eccezionali ragioni”, non snatura la ratio della riforma tesa a delimitare i casi che possono giustificare un'eccezione al principio generale della soccombenza anche in funzione deflattiva del contenzioso. La pronuncia ha precisato difatti che, sebbene non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, le altre analoghe ragioni giustificative della compensazione delle spese sono pur sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice e devono essere corredate da motivazione esplicita ex art. 111, co. 6 Cost.
Così delineato il quadro normativo, la decisione adottata dal giudice di prime cure nel disciplinare il regime delle spese di lite risulta aver fatto mal governo dei principi passati in rassegna perché, nella fattispecie, non ricorre nessuna delle ipotesi
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tipizzate dal legislatore né alcun'altra analoga grave ed eccezionale ragione valevole a giustificare la censurata decisione.
Ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza resta l'aver dato causa al giudizio.
Nella fattispecie, la sentenza di primo grado ha accolto integralmente l'opposizione spiegata, avente funzione recuperatoria, sebbene qualificata come opposizione all'esecuzione, accertando l'insussistenza di prova dell'avvenuta notifica del verbale e l'invalidità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo.
A tale accoglimento, in ossequio ai citati principi, doveva conseguire la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite in quanto la tutela dell'effettività del diritto di difesa esige che la parte vittoriosa non debba essere gravata delle spese sostenute per la causa, altrimenti subirebbe un danno economico per il solo fatto di aver agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Del tutto ininfluente deve ritenersi la contumacia degli enti opposti perché è pacifico che essa non costituisca una valida ragione di compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (da ultimo Cass. civ., sez. VI, sent. n. 11786/2020;
Cass. civ., ord. n. 12867/2017; Cass. civ., sez. VI, 29/05/2018, n. 13498).
Va detto che, inoltre, che la Suprema Corte con una pronuncia a Sezioni Unite risalente al 2017 (sent. n. 22080/2017) risolvendo il contrasto insorto sul punto, ha indicato nell'opposizione recuperatoria proposta ex art 7 D.Lgs. n. 150/2011 il rimedio da impiegare laddove la parte lamenti di essere venuta a conoscenza del verbale di contravvenzione al codice della strada solo mediante notifica della cartella eccependone l'omessa e/o irregolare previa notifica. Ha inoltre stabilito che al giudice incombe, altresì, l'onere dell'esatta qualificazione della domanda sebbene introdotta nelle forme della citazione anziché con ricorso. Infine, la stessa Corte ha più volte precisato che, in casi siffatti, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n.
34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Orbene, ancorché la domanda sia stata accolta per mancanza di prova della sussistenza della prodromica notifica di un valido titolo esecutivo, stante la
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contumacia dei convenuti, certamente non si ravvisa alcuna ragione atta a sorreggere, a fronte del disposto totale accogliento della domanda proposta in primo grado, una statuizione di compensazione delle spese di lite che possa legittimamente derogare al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. stante la sostanziale correttezza della decisione assunta.
La sentenza, dunque, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante e va parzialmente riformata.
Va precisato, infine, che nella materia dell'opposizione a cartella su verbale di contravvenzione al codice della strada la giurisprudenza di legittimità ravvisa un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154).
Pertanto la condanna alla refusione delle spese va impartita in via solidale anche a carico dell'agente della riscossione tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass. civ., sez. 6, sent. n. 2570/2017; Cass. civ., sent. 24678/2018; cfr. anche Cass. civ., sent. n. 3105/2017; Cass. civ., sent. 15390/2018).
L'appello, in definitiva, va accolto riconoscendo all'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n.
55/14 alla luce del valore della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi in ragione della semplicità della questioni trattate, con attribuzione agli avvocati Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
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il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di e del
[...] Controparte_1 CP_3 iscritta al n. 6739/2024 R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del e della Controparte_3 Controparte_2
2. accoglie l'appello; per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell'appellante per il primo grado in € 762,00 per compenso professionale oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
per il secondo grado in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge;
per entrambi i gradi con attribuzione agli avvocati Andrea Pagano e Gennaro Caiazzo dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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