Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2003, n. 681
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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La retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'indennità per le funzioni dirigenziali, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto la stessa non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2003, n. 681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 681
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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