Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
La retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'indennità per le funzioni dirigenziali, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto la stessa non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2003, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA N. 29, presso lo studio dell'avvocato MARIA RAVANO MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto ,notar VALERIA EN in ROMA del 10 aprile 2002 rep. N. 138050;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 19/00 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 11/01/00; R.G. 1/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato RAVANO MARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
1 - che il Tribunale di Oristano, per quanto rileva nella presente sede, ha ritenuto che ai sensi degli artt. 4 e 11 della l.n. 152 dell'8.3. 68, nella liquidazione dell'indennità premio di servizio spettante al sign. LI AS, non dovesse anche computarsi quanto da lui percepito per indennità di funzioni dirigenziali, a ciò ostando il disposto del predetto art. 11 che individua la c.d. retribuzione - parametro nello stipendio, comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura;
2- che il Tribunale, dichiarando di conformarsi alla decisione n. 3673/97 delle S.U., ha ritenuto che la nozione di stipendio andasse intesa in maniera restrittiva, senza quindi poter ricomprendere in essa emolumenti non previsti dalla predetta norma;
3- che il sign. AS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 5 1.152/68, mod. art. 30 c.
2.1 introdotto con legge n.131/83 di conversione del d.l. n.55/83 ; motivazione, insufficiente incongrua ed inadeguata;
2 - che, il nucleo centrale della censura, è individuabile nell'addebito al Tribunale di omessa considerazione della fattispecie in relazione alla quale era stata emessa la anzidetta decisione delle S.U.: intervenuta per dirimere il contrasto in ordine alla computabilità ai fini della quantificazione dell'i.p.s. di un assegno ad personam corrisposto al dipendente per evitare una reformatio in peius del trattamento economico goduto a seguito dell'entrata in vigore del ccnl di cui al dpr n. 348/83;
3 - che, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva, quindi, riscontrato la diversa funzione dell'indennità di funzione dirigenziale prevista dalla contrattazione collettiva, ne' tanto meno quella di retribuzione differita dell'i.p.s., ne' valutato che sull'emolumento di cui si chiedeva il computo nella stessa era stata assoggettata a contribuzione;
4 - che il ricorrente sostiene che tali elementi comportano che l'indennità per le funzioni dirigenziali costituisca un tuttuno con lo stipendio essendone una sorta di componente naturale ed essenziale: come non può dividersi il dirigente distinguendo il dipendente dal dirigente, alla stessa maniera il suo trattamento stipendiale non può essere considerato senza l'indennità in funzione del quale costituirebbe una connotazione essenziale;
5 - che ricorrente non nega che la retribuzione - parametro sia costituita dal solo stipendio: le S.U., tuttavia, hanno escluso un emolumento non compreso nello stesso perché di natura affatto particolare - quale l'assegno. ad personam con funzioni meramente perequative: soluzione che non impedisce di dover ritenere compresi nello stipendio emolumenti connaturali, invece, al particolare ruolo ricoperto dal dipendente con funzioni dirigenziali;
6 - che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente la decisione delle S.U., cui si è conformata la recente sentenza n. 10160/01, lungi dal riguardare una fattispecie affatto particolare, attiene proprio alla questione di fondo che aveva dato origine al contrasto, relativo alla computabilità, nell'indennità in questione, di emolumenti, corrisposti in maniera continuativa connessi, come quello per cui è causa, all'attività lavorativa, ma non espressamente menzionati come componenti stipendiali;
7 - che il ricorso va, pertanto, rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 10,00 oltre a euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003