Sentenza 30 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 24105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24105 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6960 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BA TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IP PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NC ES, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
DO NG, NI ER e GI TO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 aprile 2025 - adottata in seno alla procedura relativa alla "nomina del ME Nazionale ed GI del ME Nazionale distaccati presso l'Eurojust" - con cui è stata ritenuta non meritevole di nomina la dott.ssa BA TI, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusa (i) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 12 marzo 2025 recante la proposta di nomina dei candidati dott. IP PI e dott. NC ES, nonché, ove occorrer possa, (ii) la nota di trasmissione, di estremi non noti, della Delibera del CSM del 9 aprile 2025 al Ministero della Giustizia ai fini della comunicazione della nomina al collegio dell'Eurojust e alla Commissione ex art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 182;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025:
- del Decreto di nomina del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2025, così come pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio 2025, con il quale è stata decretata la nomina del dott. NC ES a ME GI del ME Nazionale distaccato presso l’Eurojust;
- del Decreto di nomina del Ministero della Giustizia, eventualmente adottato e di estremi non conosciuti, con il quale è stata decretata la nomina del dott. IP PI a ME Nazionale distaccato presso l’Eurojust;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\6\2025:
- del Decreto di nomina del Ministero della Giustizia del 15 aprile 2025, così come pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2025, pubblicato il 16 giugno 2025, con il quale è stata decretata la nomina del dott. IP PI a ME Nazionale distaccato presso l’Eurojust;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IP PI, di NC ES, del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AL UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa BA TI – magistrato di VII valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 aprile 2025 che ha nominato il dott. IP PI quale ME Nazionale distaccato presso l’ Eurojust e il dott. NC ES quale GI del ME Nazionale distaccato presso l’ Eurojust .
Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali di nomina dei dott.ri PI e ES.
2. – L’ iter procedimentale che ha condotto all’adozione della delibera qui impugnata si è articolato come segue:
i) con delibera in data 4 dicembre 2024, il CSM ha indetto l’interpello per la nomina a ME Nazionale presso l’ Eurojust e ad GI del ME Nazionale presso l’ Eurojust , indicando quali fonti di disciplina della selezione, inter alia , il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 (recante “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziari penale (Eurojust) ”) e la Circolare del CSM, adottata nelle sedute del 13 e 20 novembre 2024, recante i “ criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la nomina del ME Nazionale presso l’Eurojust, dell’GI e dell’Assistente del ME Nazionale ”;
ii) hanno presentato dichiarazione di disponibilità ad essere nominati più magistrati, tra i quali i dott.ri PI, ES, NG, ER e TO, odierni controinteressati, nonché la ricorrente, che ha espresso, quale prima preferenza, la nomina a ME Nazionale e, quale seconda preferenza, la nomina ad GI;
iii) la Terza Commissione del CSM ha valutato i percorsi professionali dei candidati, attribuendo ad essi i punteggi per attitudini e merito secondo i criteri fissati dalla predetta Circolare, verificando anche il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
iv) all’esito, la Terza Commissione ha formulato al Plenum del CSM tre proposte alternative, contenenti ciascuna due graduatorie, una per il posto di ME Nazionale e l’altra per quello di GI:
- la proposta “A” indicava il dott. PI per il posto di ME Nazionale (con 9 punti complessivi) e il dott. ES per il posto di GI (con 8,5 punti); alla ricorrente venivano invece attribuiti 7,5 punti complessivi, così collocandola al sesto posto nella prima graduatoria e al quinto posto nella seconda graduatoria;
- la proposta “B” indicava il dott. PI per il posto di ME Nazionale (con 9 punti complessivi) e il dott. Forlani per il posto di GI (con 8,5 punti); alla ricorrente venivano attribuiti 7,5 punti complessivi, così collocandola al sesto posto nella prima graduatoria e al quinto posto nella seconda graduatoria;
- la proposta “C” indicava sempre il dott. PI per il posto di ME Nazionale (con 9 punti complessivi), mentre indicava l’odierna ricorrente per il posto di GI (con 8,5 punti); quest’ultima si collocava così al secondo posto nella prima graduatoria e al primo posto nella seconda graduatoria;
v) nel corso della seduta del 12 marzo 2025, il Plenum del CSM ha messo ai voti le tre proposte; le proposte “A” e “C” hanno ricevuto entrambe n. 13 voti; a favore della proposta “A” si è espresso anche il Vicepresidente del CSM, il cui voto assume “valore doppio” in caso di parità ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Regolamento interno del CSM;
vi) per l’effetto, è stata approvata la proposta “A” con la relativa graduatoria;
vii) successivamente, non essendo intervenute osservazioni da parte del Ministero della Giustizia, con delibera del 9 aprile 2025 il CSM ha nominato il dott. IP PI quale ME Nazionale distaccato presso Eurojust e il dott. NC ES quale GI.
3. – La ricorrente ha impugnato la delibera di nomina, articolando più motivi di censura:
- a mezzo del primo motivo, ha contestato la mancata applicazione, in sede di votazione al Plenum , del criterio contenuto nell’art. 7 della Circolare che prescrive la prevalenza del candidato con maggiore anzianità di servizio in caso di parità di punteggio con altro candidato;
- con un secondo ordine di censure ha contestato il punteggio per le attitudini attribuito al dott. PI;
- con il terzo motivo, ha contestato invece il punteggio per le attitudini attribuito al dott. ES;
- infine, ha articolato censure anche nei confronti dei punteggi attitudinali attribuiti ai dott.ri NG, ER e TO.
4. – Si sono costituiti in causa il CSM, il dott. PI e il dott. ES, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
DIRITTO
6. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto contengono censure connesse, sono infondati nel merito.
Ciò consente al Collegio di prescindere dall’analisi delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente e dai controinteressati.
7. – Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera impugnata per non aver fatto applicazione, in sede di votazione del Plenum del CSM, del criterio dell’anzianità di servizio, quale criterio di prevalenza tra candidati che abbiano ottenuto parità di voti, previsto dall’art. 7 della Circolare del 13-20 novembre 2024 che disciplina la procedura.
Al riguardo, la ricorrente evidenzia che le due proposte sottoposte al Plenum (Proposta “A” e Proposta “C”) avevano ricevuto entrambe 13 voti, determinando così una situazione di perfetta parità tra i candidati dalle stesse proposti.
In tale contesto, il CSM avrebbe dovuto applicare il criterio della maggiore anzianità di servizio tra i candidati. Tale criterio avrebbe così fatto prevalere la ricorrente, in quanto in possesso di una maggiore anzianità di servizio rispetto al dott. ES che ha conseguito uguale punteggio.
Tuttavia, in luogo dell’applicazione di tale criterio normativamente previsto, il CSM ha fatto ricorso al meccanismo di cui all’art. 67, comma 2, del Regolamento interno, che attribuisce valore doppio al voto espresso dal Vicepresidente in caso di parità di voti.
In tal modo sarebbero state violate le regole procedurali interne alla procedura, nonché la par condicio dei candidati.
7.1. – Il motivo è infondato, perché pretende di applicare il criterio della maggiore anzianità di servizio ad un ambito differente da quello suo proprio.
Occorre, infatti, distinguere:
- da un lato, il criterio residuale della maggiore anzianità di servizio previsto dall’art. 7 della Circolare, il quale statuisce che “ A parità di punteggio per attitudini e merito prevale il magistrato più anziano in ruolo ” e che è, dunque, volto a determinare la prevalenza tra candidati che abbiano ottenuto il medesimo punteggio per attitudini e merito all’interno di una determinata graduatoria;
- dall’altro lato, il criterio di cui all’art. 67 del Regolamento interno del CSM, il quale stabilisce le regole per considerare validamente approvata una deliberazione in sede di Plenum , prevedendo, in particolare, che “ Le deliberazioni risultano approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi in base alle disposizioni dell’art. 45 ” e che “ A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente della seduta ”.
Nel caso di specie, sono state portate al voto del Plenum tre proposte.
La Proposta “A” indicava il dott. PI quale ME Nazionale (con 9 punti) e il dott. ES quale GI (con 8,5 punti), mentre la Proposta “C” indicava il dott. PI quale ME Nazionale (con 9 punti) e la dott.ssa TI, odierna ricorrente, quale GI (con 8,5 punti).
La Proposta “A” e quella “C”, dunque, indicavano per il ruolo di GI, rispettivamente, il dott. ES e la dott.ssa TI con il medesimo punteggio di 8,5.
In sede di votazione al Plenum , la proposta “A” e quella “C” hanno ottenuto entrambe 13 voti, e il Vicepresidente ha votato a favore della proposta “A”.
Conseguentemente, per stabilire quale delle due proposte dovesse ritenersi approvata dalla seduta plenaria occorreva fare applicazione dell’art. 67 del Regolamento interno del CSM, il quale appunto prevede che il voto del Presidente “vale doppio” in caso di parità di voti.
Non poteva, invece, applicarsi il diverso criterio della maggiore anzianità di servizio comparando tra loro la dott.ssa TI e il dott. ES che avevano, sì, ricevuto il medesimo punteggio di 8,5, ma in due graduatorie diverse, contenute in due proposte differenti, la Proposta “C” e la Proposta “A”.
Il criterio dell’anzianità opera solamente all’interno di ciascuna graduatoria (contenuta in ciascuna proposta), non tra i candidati di graduatorie diverse.
In altri termini, in sede di Plenum , occorreva valutare quale delle due Proposte, così come formulate con la relativa graduatoria, dovesse ritenersi approvata (nella sua interezza).
E per far ciò, non poteva che applicarsi il criterio dell’art. 67 del Regolamento interno, concernente appunto l’approvazione delle deliberazioni, non quello dell’art. 7 della Circolare relativo, invece, al posizionamento dei candidati in graduatoria.
8. – Con un secondo ordine di censure, la ricorrente contesta la valutazione comparativa dei candidati effettuata dal CSM, che ha visto attribuire i punteggi più elevati ai dott.ri PI e ES.
9. – Prima di analizzare in dettaglio il contenuto di queste doglianze, appare utile ripercorrere i criteri di selezione dettati dalla norma primaria e dalla Circolare che vengono qui in rilievo.
9.1. – Il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182 (recante “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo all’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziari penale (Eurojust) ”) prevede all’art. 3:
- che possono assumere l’incarico di ME Nazionale e di GI i magistrati che abbiano almeno venti anni di anzianità di servizio;
- che, ai fini della nomina, il CSM valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’ Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) 2018/1727, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Tra le forme di criminalità di competenza di Eurojust , indicate dall’Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1727, vi sono: “ - terrorismo; - criminalità organizzata; - traffico di stupefacenti; - attività di riciclaggio del denaro; - criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; - organizzazione del traffico di migranti; - tratta di esseri umani; - criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; - omicidio volontario e lesioni personali gravi; - traffico illecito di organi e tessuti umani; - rapimento, sequestro e presa di ostaggi; - razzismo e xenofobia; - rapina e furto aggravato, - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; - truffe e frodi; - reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; - abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; - racket e estorsioni; - contraffazione e pirateria in materia di prodotti; - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; - falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; - criminalità informatica; - corruzione; - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; - traffico illecito di specie animali protette; - traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; - criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; - abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; - genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ”.
9.2. – La Circolare del CSM, adottata nelle sedute del 13 e 20 novembre 2024, recante i “ criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la nomina del ME Nazionale presso l’Eurojust, dell’GI e dell’Assistente del ME Nazionale ”, prevede:
- all’art. 2, che gli aspiranti, oltre al requisito dei vent’anni di anzianità di servizio, devono possedere una esperienza prevalente nel settore penale e una conoscenza adeguata della lingua inglese;
- all’art. 5, che, nel valutare le “ Attitudini ” a ricoprire l’incarico in questione:
1) “ assume rilievo l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme di criminalità di competenza dell'Eurojust a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del Regolamento UE, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, ferme le necessarie competenze linguistiche, si tiene conto altresì della conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione europea ”;
2) “ Gli elementi attitudinali del comma precedente sono vagliati alla luce del lavoro svolto, risultante dalle valutazioni di professionalità, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 160/2006, degli altri atti inseriti nel fascicolo personale nonché dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato ”;
3) “ Le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate ai fini delle attitudini nei limiti in cui l’incarico, per il suo oggetto, sia assimilabile alle funzioni giudiziarie (giudicanti o requirenti) o sia pertinente, per le sue caratteristiche, alle materie di competenza dell’Eurojust. 4 ”;
4) “ Per le attitudini possono essere attribuiti fino a punti 6 ”;
- all’art. 6, che, nel valutare il “ Merito ”, “ Per l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria sono attribuiti 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni giudiziarie effettivamente svolte fino ad un massimo di 3 punti ”;
- all’art. 7, che “ A parità di punteggio per attitudini e merito prevale il magistrato più anziano in ruolo ”.
10. – La delibera del CSM di cui è causa ha riconosciuto a tutti i candidati una conoscenza adeguata della lingua inglese e il punteggio massimo di 3 per il parametro del “merito”.
Punteggi differenziati sono stati, invece, attribuiti con riferimento al parametro delle “attitudini”, rispetto alle quali il CSM ha valutato:
a) “ la sussistenza e qualità dell’esperienza professionale maturata nello svolgimento di indagini per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1 del Regolamento UE 2018/1727 (terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, attività di riciclaggio, ecc.) ”;
b) “ le competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale ”;
c) “ la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale degli altri Stati membri dell’Unione Europea ”
10.1. – Sulla scorta di tali criteri, al dott. PI sono stati riconosciuti 6 punti per il parametro delle attitudini, al dott. ES 5,5 punti e alla dott.ssa TI, odierna ricorrente, 4,5 punti.
10.2. – In particolare, il massimo punteggio di 6 punti al dott. PI è stato motivato, in sintesi, alla luce del fatto che:
- “ ha già ricoperto l’incarico di ME Nazionale presso l’Eurojust per quasi 8 anni e di assistente presso l’Eurojust per 5 anni ”;
- “ inoltre ha acquisito una significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni requirenti con riferimento alla tipologia di procedimenti di competenza dell’Eurojust ” nel corso dei periodi di permanenza presso la Procura di Salerno (per 12 anni), presso la D.N.A.A. (per quasi 4 anni) e presso la Procura di Firenze di cui è Procuratore;
- “ ha acquisito una solida competenza in materia di cooperazione giudiziaria internazionale occupandosi di OIE e di cooperazione investigativa, nonché di coordinamento nazionale e internazionale di indagini Eurojust ”
- “ ha svolto attività internazionale anche come componente del gruppo di valutazione della legislazione straniera per il Consiglio d’Europa, come componente esperto EU sulla tratta degli esseri umani e come componente dell’Advisory Board del gruppo di ricerca incaricato dalla Commissione Europea per l’aggiornamento della legislazione in materia di criminalità organizzata, con la partecipazione alla Conferenza sulla Convenzione ONU-Vienna ”;
- “ vanta attività scientifica e una copiosa attività formativa su materie di rilevanza interna ed internazionale ”.
10.3. – Il punteggio pari a 5,5 per le attitudini attribuito al dott. ES è stato così sinteticamente motivato:
- “ ha invero svolto le funzioni requirenti, omologhe a quelle da conferire ”, come sostituto procuratore a Catania, come componente della D.D.A. (per più di 13 anni) e quale Procuratore di Chieti;
- “ ha acquisito una vasta esperienza nella trattazione dei reati di competenza di Eurojust, utilizzando altresì gli strumenti di cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria in materia penale ”;
- dal 2012 al 2017 “ è stato collocato fuori ruolo presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia ”;
- “ dal 16 maggio 2021 svolge funzioni di PE ” (Procuratore Delegato Europeo), nell’esercizio delle quali “ è impegnato in complesse indagini finanziarie transnazionali, che comportano un elevato grado di specializzazione ed una profonda conoscenza dei meccanismi di cooperazione intraeuropea ”;
- “ ha altresì ricoperto l’incarico di Esperto Giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU (per circa cinque anni …), dove ha seguito, tra l’altro, le attività relative alla due importanti Convenzioni ONU in materia di criminalità ”;
- “ durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea (luglio/dicembre 2014) ha disimpegnato, in stretto raccordo con la delegazione del SEAE (Servizio Europeo di Azione Esterna), le attività di coordinamento dei lavori e di scambio informativo con le delegazioni di tutti gli Stati Membri dell’Unione ai sensi degli artt. 32 e 35 del T.U.E. ”;
- nel 2025 “ è stato nominato focal point UN [United Nations Office on Drugs and Crime] per l’Amministrazione della Giustizia Italiana ”;
- “ vanta attività scientifica e formativa su materie di rilevanza interna e internazionale ”;
- “ nel marzo 2021 è stato designato dal Ministero della Giustizia componente del Gruppo Esperti per il meccanismo di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine organizzato transnazionale e dei suoi Protocolli ”.
11. – La ricorrente contesta tali valutazioni del CSM, lamentando, anzitutto, che al dott. PI sia stato attribuito il punteggio massimo, pari a 6, per le attitudini.
Il massimo punteggio per quest’ultimo sarebbe stato determinato unicamente dal fatto che solo lui, tra tutti i candidati, aveva già ricoperto l’incarico di ME nazionale presso Eurojust .
Il CSM avrebbe, quindi, individuato in tale precedente incarico una sorta di valore aggiunto rispetto agli altri candidati.
Tale impostazione si rivelerebbe, tuttavia, errata, in primo luogo, perché l’esperienza pregressa come ME nazionale non potrebbe essere considerata un criterio autonomo di valutazione delle attitudini, in quanto non rientrerebbe tra quelli espressamente previsti dalla normativa di riferimento e dalla Circolare.
In secondo luogo, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la funzione in oggetto, i quali valorizzano la temporaneità dell’incarico per garantire il periodico rinnovo delle competenze e il ricambio delle figure preposte.
In tal senso, la nomina del dott. PI si porrebbe in violazione del limite massimo di durata previsto per il mandato presso l’ Eurojust : l’articolo 7, comma 5, del Regolamento (UE) 2018/1727 stabilirebbe infatti una durata massima di cinque anni per tale incarico, eventualmente prorogabile una sola volta. Lo stesso principio sarebbe stato recepito nel diritto nazionale dall’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182.
In altri termini, ad avviso della ricorrente, la valorizzazione dell’esperienza maturata dal dott. PI oltre i limiti temporali fissati dalla normativa europea e nazionale non solo si tradurrebbe in un’indebita alterazione dei criteri di valutazione, ma rappresenterebbe anche una violazione della ratio sottesa alla disciplina dell’incarico presso Eurojust , che sarebbe improntata a garantire l’effettivo rispetto della regola del ricambio periodico e della temporaneità della funzione.
11.1. – Queste censure non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
11.2. – Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che il CSM ha attribuito al dott. PI il massimo punteggio per il parametro delle attitudini non solamente perché egli ha ricoperto in passato il ruolo presso l’ Eurojust , bensì più propriamente perché “ egli è il solo tra i candidati che assomm [a] a una pluralità di esperienze assai qualificanti per la conoscenza dei reati trattati da Eurojust, per la cooperazione giudiziaria penale internazionale e la conoscenza del quadro normativo di riferimento, anche la precedente titolarità nella funzione richiesta ”.
È, pertanto, l’unione tra (a) la pluralità di esperienze qualificanti con (b) la pregressa titolarità nella funzione presso Eurojust che ha reso il dott. PI il candidato meritevole del punteggio più alto per attitudini.
Nessun automatismo si rinviene, dunque, nel giudizio del CSM, tra l’aver ricoperto in precedenza il medesimo incarico e il massimo punteggio attitudinale riconosciuto in questa selezione.
Il giudizio espresso su tale esperienza non risulta, inoltre, fondato sull’analisi della qualità e pregnanza delle attività compiute in tale veste, avendo il dott. PI: “ partecipato alle attività del Collegio di Eurojust ”, “ organizzato e diretto il Desk italiano ”, “ collaborato con la Commissione europea ”, “ costituito squadre investigative comuni ed ha partecipato alle attività delle medesime ”, nonché, in qualità di Vicepresidente, “ assunto iniziative organizzative nei settori strategici sia con riferimento all’assetto interno sia con riferimento alle attività di rappresentanza ”.
Non può esservi, infine, alcun dubbio sul fatto che l’espletamento di tali attività e la correlativa esperienza che ne ha tratto il dott. PI possano assumere rilievo ai fini dei criteri valutativi previsti dall’art. 5 della Circolare, quantomeno con riferimento al criterio dell’esperienza nei procedimenti aventi ad oggetto le forme di criminalità di competenza dell’ Eurojust e della cooperazione giudiziaria penale internazionale.
11.3. – Con riferimento al secondo profilo di doglianza, inerente alla temporaneità dell’incarico presso Eurojust , precisa il Collegio che la ricorrente non ha espressamente censurato la carenza di legittimazione del dott. PI a concorrere per la nomina in esame per decorso dei termini massimi di permanenza nella medesima funzione previsti dal Regolamento (UE) 2018/1727 e dal d.lgs. n. 182 del 2023.
La doglianza invero – per come è stata formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti – si incentra su un profilo differente, ossia il fatto che sarebbe illegittima la valorizzazione, ai fini attitudinali, dell’esperienza maturata dal dott. PI oltre i limiti temporali fissati dalla normativa europea e nazionale (cinque anni), perché si tradurrebbe in un’indebita alterazione dei criteri di valutazione e in una violazione della ratio sottesa alla disciplina dell’incarico presso Eurojust .
La censura non merita condivisione, in quanto il CSM, nel valutare l’esperienza del dott. PI presso l’ Eurojust , non ha attribuito valore dirimente alla durata temporale, in sé, delle predette funzioni, pari a tredici anni.
Il CSM ne ha menzionato la durata solamente come elemento di validazione dell’esperienza, senza inferire conseguenze ulteriori dal fatto che la stessa sia durata tredici anni, anziché solo cinque.
La valutazione compiuta dal CSM, pertanto, non risulta in alcun modo violare la ratio della temporaneità (attuale) dell’incarico presso l’ Eurojust .
Appare, peraltro, corretto che tale esperienza sia stata valorizzata dal CSM nella sua complessiva estensione, atteso che né il bando, né la Circolare, né la norma primaria prevedono alcuna limitazione temporale delle esperienze pregresse ai fini della loro valutazione attitudinale.
11.4. – La censura in esame sarebbe, peraltro, infondata anche qualora fosse intesa nel senso di voler contestare proprio la legittimazione del dott. PI a concorrere per l’incarico in esame per decorso dei termini massimi di permanenza nello stesso.
Il dott. PI, infatti, ha cessato il proprio precedente incarico all’ Eurojust in data 29 settembre 2023, dunque prima che entrasse in vigore il d.lgs. n. 182/2023 (24 dicembre 2023) che ha adeguato la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1727 che ha introdotto la durata quinquennale del mandato.
Le nuove disposizioni dettate dal d.lgs. n. 182 del 2023, dunque, si applicano alla presente nomina del dott. PI, ma non agli incarichi precedentemente ricoperti dal medesimo presso l’ Eurojust .
La norma transitoria stabilita dall’art. 13 del d.lgs n. 182/2023, infatti, non detta una specifica disciplina per coloro che, in passato, avevano già ricoperto il medesimo ruolo presso l’ Eurojust .
12. – Sotto differente angolazione, la ricorrente deduce la manifesta irragionevolezza del punteggio attribuitole per le attitudini, pari a 4,5, che sarebbe incongruo rispetto a quello riconosciuto al dott. PI, pari a 6 punti, atteso che lei avrebbe maturato, nel corso della carriera, un complesso di esperienze professionali pienamente sovrapponibili – e per estensione persino superiori – a quelle valorizzate in favore del dott. PI, quanto alla conoscenza dei reati di competenza di Eurojust , alla pratica della cooperazione giudiziaria penale internazionale e alla familiarità con il relativo quadro normativo.
12.1. – Tali censure non possono essere condivise, considerati i limiti a cui è soggetto il sindacato del giudice amministrativo sulle delibere del CSM in materia di conferimento degli incarichi dei magistrati.
Come noto, questo sindacato non può impingere nel merito della scelta effettuata dal CSM, ma deve arrestarsi a valutare la sussistenza di vizi di manifesta irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
12.2. – Più in dettaglio, con riguardo alla doglianza secondo cui la ricorrente avrebbe svolto attività investigative e requirenti in materia di criminalità organizzata e terrorismo per un arco temporale sensibilmente più ampio e con un grado di internazionalizzazione dell’attività istruttoria almeno equivalente, se non superiore, rispetto a quello del dott. PI, deve osservarsi che:
- per quanto la ricorrente abbia ricoperto le funzioni di pubblico ministero “ per oltre 20 anni (1996–2017), di cui più di 10 presso le due DDA più importanti del Paese, Napoli e Roma ” come dalla stessa affermato (ricorso, pag. 21), non può omettersi che il dott. PI (i) ha ricoperto le funzioni di sostituto presso la Procura di Salerno per 14 anni, dal 1994 al 2008, (ii) è stato poi per quasi 4 anni alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dal 2012 al 2016 e, infine, (iii) per più di un anno, prima dell’interpello, è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- ai “ quasi 30 anni di attività focalizzata sulla criminalità organizzata, sul terrorismo e sul cybercrime (artt. 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371- bis c.p.p.), oltre che sulla cooperazione giudiziaria internazionale ” vantati dalla ricorrente (ricorso pag. 22), si contrappongono, nel profilo professionale del dott. PI, “ i proficui rapporti di collaborazione con autorità straniere (giudiziarie e di polizia) per le gravi forme di reato a carattere transfrontaliero ” maturati nel corso delle funzioni di pubblico ministero, “ l’incarico di Responsabile del Servizio di Cooperazione internazionale ”, la “ nomina a Punto di Contatto della Rete Giudiziaria europea ”, nonché le numerose attività esercitate presso l’ Eurojust sopra richiamate.
Non può essere, inoltre, omessa la straordinaria esperienza del dott. PI con riguardo al parametro della conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europeo e del diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione Europea, avendo egli svolto attività (i) come componente del gruppo di valutazione della legislazione straniera per il Consiglio d’Europa, (ii) come componente esperto UE sulla tratta degli esseri umani e (iii) come componente dell’ Advisory Board del gruppo di ricerca incaricato dalla Commissione Europea per l’aggiornamento della legislazione in materia di criminalità organizzata.
A fronte di tali eccellenti esperienze professionali del dott. PI, che sono state comparate nel loro complesso (e non, invece, singolarmente come pretenderebbe la ricorrente) a quelle degli altri candidati, non appare manifestamente irragionevole il giudizio del CSM che ha attribuito al medesimo dott. PI il punteggio massimo per le attitudini e alla ricorrente un punteggio, pur non massimo, ma comunque elevato pari a 4,5.
Il divario di un solo punto e mezzo tra i due profili professionali rientra, così, nell’alveo dell’ampia discrezionalità riservata al CSM, senza trasmodare in un giudizio manifestamente irragionevole.
13. – Con un ulteriore ordine di censure, la ricorrente contesta il punteggio attitudinale attribuito al dott. ES, pari a 5,5, che risulterebbe incongruo rispetto a quello a lei attribuito, pari a 4,5.
Ad avviso della ricorrente, l’esperienza maturata dal dott. ES non sarebbe rispondente ai criteri sottesi alla procedura, né comparabile alla sua.
13.1. – Queste censure non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
13.2. – In primo luogo, non è condivisibile l’assunto secondo cui l’esperienza requirente del dott. ES sarebbe limitata temporalmente – essendosi in tesi conclusa oltre quattordici anni fa – e per contenuti specialistici, soprattutto se confrontata con quella della ricorrente.
Certamente la ricorrente, come già visto, vanta sotto questo specifico profilo una rilevante esperienza; altrettanto deve però dirsi per il dott. ES, il quale ha esercitato:
- per più di 13 anni le funzioni di sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania, anche quale componente della DDA;
- per quattro anni le funzioni direttive requirenti, in quanto è stato Procuratore della Repubblica di Chieti;
- dal maggio 2021, le funzioni PE Roma (Procuratore Delegato Europeo), nel corso delle quali è stato impegnato in complesse indagini finanziarie transnazionali.
Non appare quindi né irragionevole, né frutto di travisamento il giudizio del CSM che ha affermato che il dott. ES ha acquisito “ una vasta esperienza nella trattazione dei reati di competenza dell’Eurojust, utilizzando altresì gli strumenti di cooperazione internazionale e dell’assistenza giudiziaria in materia penale ”.
13.3. – Né può sostenersi che l’esperienza del dott. ES nella cooperazione giudiziaria si sia stata circoscritta, come afferma la ricorrente, atteso che il CSM ha accertato che:
- nell’attività di sostituto procuratore presso il Tribunale di Catania il dott. ES ha utilizzato anche gli strumenti della cooperazione internazionale;
- nell’esercizio della funzione di PE (Procuratore Delegato Europeo), ha compiuto indagini che hanno comportato un elevato grado di specializzazione ed una profonda conoscenza dei meccanismi di cooperazione intraeuropea.
Appare, in particolare, coerente che queste ultime attività di PE siano state ritenute rilevanti ai sensi del criterio valutativo delle “ competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale ”, fissato dalla lex specialis .
L’istituzione della Procura Europea, infatti, ha creato una procedura di “ cooperazione rafforzata ” tra i Paesi aderenti nell’“ obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ” (Regolamento (UE) 2017/1939), nell’ambito della quale, inter alia , i procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione, fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri (cfr. art. 31 del Regolamento).
Né può affermarsi che le attività svolte dai Procuratori europei delegati non rilevino in questa sede perché attengono a un ambito distinto da quello di competenza di Eurojust , come asserito dalla ricorrente, considerate le strette interconnessioni e la cooperazione tra le due istituzioni disciplinata dal Regolamento ( cfr . art. 3 “ L’EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell’articolo 100 ” e art. 100 “ L’EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato nel presente articolo. A tal fine, il procuratore capo europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune. 2. Sul fronte operativo, l’EPPO può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri […] ).
Alla luce di ciò, l’aver svolto le funzioni di Procuratore Europeo Delegato può certamente aver consentito al dott. ES di acquisire delle utili competenze, spendibili nel futuro ruolo di GI del ME Nazionale di Eurojust .
Con riferimento al parametro delle competenze acquisite nell’ambito della cooperazione giudiziaria, rileva, infine, anche la nomina quale focal point UN ( United Nations Office on Drugs and Crime ) per l’Amministrazione della Giustizia Italiana.
Tale Ente ha, infatti, proprio il compito di assistere gli Stati membri nella lotta contro la droga, la criminalità e il terrorismo.
13.4. – Non condivisibili appaiono, infine, le censure concernenti gli incarichi fuori ruolo ricoperti dal dott. ES, che la ricorrente afferma essere scarsamente attinenti al posto da conferire.
Ritiene, al contrario, il Collegio che sia ragionevole la valutazione, espressa al riguardo dal CSM, che li ha ritenuti di “ assoluta pertinenza, per le loro caratteristiche, alle materie di competenza di Eurojust ” e, dunque, rilevanti per la procedura di cui è causa.
L’art. 5 della Circolare statuisce, infatti, che le attività esercitate fuori ruolo possano essere valutate a fini attitudinali, non solo se sono assimilabili alle funzioni giudiziarie, ma anche se sono pertinenti, per le loro caratteristiche, alle materie di competenza dell’ Eurojust .
A questa seconda categoria appare, senza dubbio, riconducibile l’incarico di cinque anni di Esperto Giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU, nel corso del quale il dott. ES ha seguito, inter alia , le attività relative a due Convenzioni ONU in materia di criminalità organizzata transnazionale e contro la corruzione.
14. – In conclusione, ritiene il Collegio che la delibera impugnata abbia adeguatamente motivato il punteggio attitudinale attribuito ai dott.ri PI e ES e che tale motivazione sia coerente con i criteri valutativi della selezione posti dalla norma primaria e dalla Circolare.
Appare, inoltre, non manifestamente irragionevole la differenza tra il punteggio loro attribuito e quello riconosciuto alla ricorrente.
15. – La ritenuta infondatezza delle censure svolte nei confronti dei punteggi attribuiti ai due candidati che sono stati nominati all’esito della procedura di cui è causa (dott.ri PI e ES) rende irrilevanti le ulteriori censure spese dalla ricorrente nei confronti dei dott.ri NG, ER e TO, i quali non sono stati nominati.
Tali censure devono ritenersi, pertanto, assorbite.
16. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono per l’effetto essere rigettati.
17. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
IP Maria Tropiano, Consigliere
AL UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UG | RO OL |
IL SEGRETARIO