Sentenza 21 marzo 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione - che deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito - fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che, non potendo l'imputato mettere in discussione l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2008, n. 14309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14309 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 21/03/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1340
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 008348/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI AU, N. IL 16/09/1966;
avverso SENTENZA del 05/12/2005 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale di Firenze in data 5 dicembre 2005 applicava a ZI NI la pena concordata per i reati di furto aggravato e falso in assegno in danno della società Esedra Ricevimenti s.r.l.; l'imputato veniva altresì condannato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile. Con il ricorso per cassazione ZI NI deduceva la violazione degli artt. 74, 76 e 541 c.p.p. essendo illegittima la liquidazione delle spese della parte civile per inammissibilità della costituzione per mancanza dei requisiti.
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da ZI NI è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la pronuncia delle statuizioni contenute nella sentenza ex art. 444 c.p.p. in favore della parte civile deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e dallo stesso accettata sia che abbia avanzato l'istanza sia che vi abbia aderito.
Pertanto tale pronuncia viene a fare parte dei termini del negozio plurilaterale di natura processuale che caratterizza il rito speciale della applicazione della pena a richiesta di parte (così Cass., Sez. 6, 21 gennaio 1999 - 2 marzo 1999, n. 2815, Mingon, CED 213473). Ne consegue che non potendo l'imputato con la impugnazione mettere in discussione l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero, non può nemmeno dolersi delle statuizioni civili.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008