Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2008, n. 14309
CASS
Sentenza 21 marzo 2008

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione - che deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito - fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che, non potendo l'imputato mettere in discussione l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2008, n. 14309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14309
    Data del deposito : 21 marzo 2008

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