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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5264/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5264/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 maggio 2025, alle ore 10,10 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. PEDRON CATIA. Parte_1 Per l'avv. CORTI ARIALDO e l'avv. CORTI JACOPO. Controparte_1
L'Avv. Pedron si riporta alle note conclusive ed ai precedenti atti difensivi insistendo per accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. L'Avv. Corti Arialdo e Jacopo confermano le conclusioni precisate e si riportano agli atti precedentemente depositati.
E' altresì presente il dott. per la pratica professionale. Persona_1
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglia e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5264/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Pedron Catia e Piacente Parte_1 P.IVA_1
Paolo, elett. domic. in Via del Cavaliere 23 Latina Borgo Montello presso avv. PEDRON CATIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Corti Arialdo e Corti Jacopo, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza Tanucci 25 Firenze;
elett. domic. in Via Fabroni 9 Firenze presso il difensore avv. Corti Arialdo
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 19 e 1182, co. 4, c.c.;2. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1044/2022;3. Accogliere la domanda riconvenzionale e condannare al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 Parte_1
quantificato in euro 12.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in giudizio;
4.
[...]
Condannare alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori Controparte_2 dichiaratisi antistatari.”
opposta: “Voglia il Tribunale Ecc.mo: -in via preliminare: dichiarare del tutto infondata e quindi respingere l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente;
Nel Merito: - dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da e di conseguenza Parte_1 respingerla integralmente, dichiarando pienamente efficace e quindi confermando il decreto ingiuntivo
n°1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze nonché rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi anche della fase di mediazione delegata svolta, per l'attivazione della quale la scrivente ha sostenuto un esborso di €.48,80.-.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 7.919,33, oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di pagamento delle fatture n. 366/2021,
393/2021 e 417/2021. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze stante la competenza del Tribunale di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di € 12.000,00. A fondamento dell'opposizione proposta sosteneva, in primo luogo, quanto all'incompetenza del
Tribunale di Firenze, che, in forza dell'art. 1182 quarto comma c.c., doveva ritenersi competente il
Tribunale del domicilio del debitore, ovvero Roma, trattandosi di un credito non liquido. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria avendo parte opposta depositato unicamente le fatture commerciali in assenza di un contratto o preventivo tra di esse sottoscritto.
Deduceva altresì che per l'uso del software in questione era stato pattuito unicamente un canone forfettizzo pari ad € 500,00 e che il sistema Videowall installato presso la centrale operativa dell'istituto di vigilanza preposto si era poi rivelato incompatibile;
pertanto veniva richiesto all'opposta la sostituzione del bene viziato con altro adeguato, la cui mancata ottemperanza aveva cagionato un danno pari ad € 12.000,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle Controparte_1
eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo che, trattandosi di credito certo e liquido, come attestato dalle fatture emesse e dallo scambio di e-mail intercorso tra di esse, in virtù dell'art. 1182 terzo comma c.c., il pagamento andava eseguito presso la sede del creditore e, pertanto, doveva ritenersi competente per l'emissione del decreto ingiuntivo il Tribunale di Firenze. Deduceva nel merito che la prestazione eseguita era consistita nell'istallazione di software e hardware, nonché di un monitor, presso la sede della come richiesto dalla committente, odierna opponente, e Controparte_3
che il pagamento di quanto commissionato veniva dapprima fatturato alla e, in Controparte_3
seguito alla richiesta della committente, alla Chiedeva, pertanto, la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione nocnhé della domanda riconvenzionale avanzata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 7 A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, tenutasi con modalità cartolare, del
4.11.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la materia del contendere rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione, ne disponeva l'esperimento che, successivamente, dava esito negativo per mancata partecipazione della parte opponente (verbale del 17.03.2023). In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, rilevata la tardività del deposito della memoria istruttoria da parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, che venivano depositate dalle parti.
Alla luce dell'istruttoria svolta, l'eccezione d'incompetenza territoriale deve ritenersi fondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare che parte opposta, avendo la domanda giudiziale per oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, adiva l'odierno Tribunale in virtù del cd. forum destinatae solutionis dato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c.
Invero, oltre ai criteri generali previsti dalla legge per l'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, prevede due fori speciali facoltativi ed alternativi: il cd. forum contractus, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e il cd. forum destinatae solutionis, corrispondente al luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita. Inoltre, con riferimento specifico alle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182 c.c. precisa che esse devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Ciò detto, affinché possa trovare applicazione tale ultimo criterio occorre che l'obbligazione pecuniaria, ai fini della sua qualificazione come portabile, sia effettivamente liquida;
infatti, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 17989 del 13/09/2016: “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (ex multis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Sez.
2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021). pagina 4 di 7 Alla luce di quanto sopra specificato dalla citata giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore - che potrà quindi essere invocato quale foro territorialmente competente - sono solamente quelle per le quali l'ammontare dovuto risulti direttamente dal titolo originario o sia, attraverso di esso, determinabile per il tramite di una puntuale indicazione dei criteri da applicare. A ciò si aggiunga che nelle cause avente ad oggetto diritti di obbligazione, vige per giurisprudenza costante il principio in ordine al quale grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale l'onere, non solo, di indicare il Giudice ritenuto competente, ma anche di contestare tutti i possibili criteri concorrenti affermati dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c., la cui scelta
è rimessa all'attore. Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, ha specificato che tale principio subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore
(Sez. 2 , Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
Nel caso di specie, l'opposta agisce per ottenere il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di una fornitura di beni e servizi omettendo di allegare, nel corso dell'istruttoria svolta, un valido titolo negoziale dal quale risulti in maniera certa l'entità del credito fatto valere o, quantomeno, i criteri per determinarlo;
non potendo ritenersi sufficiente, al fine di determinare la liquidità del credito, la semplice precisazione da parte del ricorrente della somma dedotta in giudizio così come indicata nelle fatture.
Invero, in applicazione dei principi suesposti, la fattura commerciale, quale documento a formazione unilaterale, non può essere considerata un valido titolo negoziale dal quale potersi ricavare l'ammontare certo del credito. Difatti, per principio constante e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, detta fattura può assumere valore solamente nella fase monitoria per l'emissione di un decreto ingiuntivo, escludendo, invece, la possibilità che essa rappresenti, nel giudizio di merito, prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, nonché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa. Inoltre parte opposta – quale attrice in senso sostanziale – nel ricorso per decreto ingiuntivo richiamava specificatamente l'applicazione del criterio del foro del creditore
(“ai fini della competenza territoriale, quella dedotta nel presente atto consiste in una obbligazione di pagamento (c.d. portàble), di una somma esigibile, da eseguirsi nel luogo ove è sorta l'obbligazione ed, in ogni caso, la sede del creditore ex artt.1182, c.III, c.c. e 20 cpc” – pag. 3 ricorso) e, parte opponente, nell'odierna sede, ha puntualmente contestato l'applicazione del foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 terzo comma c.c. non potendo ritenersi il credito liquido, e così anche il pagina 5 di 7 luogo ove era sorta l'obbligazione, trattandosi di un progetto che coinvolgeva più società ed indicando il Tribunale di Roma come territorialmente competente avendo in tale luogo la propria sede legale.
Invero, dagli atti allegati ed in assenza di un negozio stipulato tra le parti, non risulta precisamente desumibile il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dalla quale derivano i crediti oggetto del procedimento monitorio.
Conseguentemente, ritenuto che nel caso de quo, parte opposta si è limitata a produrre le fatture dalla stessa ritenute insolute e che, peraltro, la somma è oggetto di contestazione dall'opponente, in assenza di un titolo negoziale tra le stesse parti che abbia precisa indicazione della somma dovuta,
l'obbligazione pecuniaria non può considerarsi liquida e, quindi, non può trovare applicazione quale forum destinatae solutionis quello del domicilio del creditore, dovendo invece applicarsi in tal caso l'art. 1182 comma 4° c.c. che prevede che, negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore.
Alla luce di tale ultimo criterio ed in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 19 c.p.c., che individua il foro generale delle persone giuridiche nel luogo ove si trova la sede legale del convenuto, considerato perdipiù che non è contestato tra le parti che detta sede si trovi in Roma, va rilevata l'incompetenza del Giudice adito nel giudizio monitorio, e, parallelamente, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Essendo l'odierno procedimento un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va poi osservato che l'accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente comporta il riconoscimento dell'incompetenza del giudice del monitorio ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la necessaria declaratoria di invalidità, con conseguente revoca, del medesimo decreto ingiuntivo opposto.
Ciò che trasmigra di fronte al giudice competente non è più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo questo revocato, ma un giudizio ordinario di cognizione avente per oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (sul punto Cass. Civ., Sent. n. 1372 del
26.01.2016 e più di recente si veda Cass. Civ., Ord. del 14.01.2022, n. 1121). Come statuito dalla Corte di Cassazione sul punto: “la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie” (Cass. Civ., Terza Sez., ord.
22.12.2021, n. 41230).
pagina 6 di 7 Pertanto, per effetto di quanto sopra osservato, il decreto ingiuntivo opposto n. 1044/2022 Tribunale di
Firenze va revocato, risultando così implicitamente revocata anche l'ordinanza 08.02.2023 con cui veniva concessa la provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, stante l'incompetenza del
Tribunale adito. Va infine dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del valore di causa, del grado di difficoltà della stessa, dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, infine tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Roma, avanti il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
conseguentemente,
revoca il decreto ingiuntivo n. 1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 15.3.2022 con ogni statuizione di condanna in esso contenuta, intendendosi altresì implicitamente revocata la concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
condanna parte opposta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5264/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 maggio 2025, alle ore 10,10 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. PEDRON CATIA. Parte_1 Per l'avv. CORTI ARIALDO e l'avv. CORTI JACOPO. Controparte_1
L'Avv. Pedron si riporta alle note conclusive ed ai precedenti atti difensivi insistendo per accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. L'Avv. Corti Arialdo e Jacopo confermano le conclusioni precisate e si riportano agli atti precedentemente depositati.
E' altresì presente il dott. per la pratica professionale. Persona_1
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglia e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5264/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Pedron Catia e Piacente Parte_1 P.IVA_1
Paolo, elett. domic. in Via del Cavaliere 23 Latina Borgo Montello presso avv. PEDRON CATIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Corti Arialdo e Corti Jacopo, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza Tanucci 25 Firenze;
elett. domic. in Via Fabroni 9 Firenze presso il difensore avv. Corti Arialdo
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 19 e 1182, co. 4, c.c.;2. Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1044/2022;3. Accogliere la domanda riconvenzionale e condannare al risarcimento del danno in favore di Controparte_2 Parte_1
quantificato in euro 12.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in giudizio;
4.
[...]
Condannare alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori Controparte_2 dichiaratisi antistatari.”
opposta: “Voglia il Tribunale Ecc.mo: -in via preliminare: dichiarare del tutto infondata e quindi respingere l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente;
Nel Merito: - dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da e di conseguenza Parte_1 respingerla integralmente, dichiarando pienamente efficace e quindi confermando il decreto ingiuntivo
n°1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze nonché rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi anche della fase di mediazione delegata svolta, per l'attivazione della quale la scrivente ha sostenuto un esborso di €.48,80.-.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.03.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di della somma di € 7.919,33, oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di pagamento delle fatture n. 366/2021,
393/2021 e 417/2021. Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze stante la competenza del Tribunale di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma di € 12.000,00. A fondamento dell'opposizione proposta sosteneva, in primo luogo, quanto all'incompetenza del
Tribunale di Firenze, che, in forza dell'art. 1182 quarto comma c.c., doveva ritenersi competente il
Tribunale del domicilio del debitore, ovvero Roma, trattandosi di un credito non liquido. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria avendo parte opposta depositato unicamente le fatture commerciali in assenza di un contratto o preventivo tra di esse sottoscritto.
Deduceva altresì che per l'uso del software in questione era stato pattuito unicamente un canone forfettizzo pari ad € 500,00 e che il sistema Videowall installato presso la centrale operativa dell'istituto di vigilanza preposto si era poi rivelato incompatibile;
pertanto veniva richiesto all'opposta la sostituzione del bene viziato con altro adeguato, la cui mancata ottemperanza aveva cagionato un danno pari ad € 12.000,00.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando la fondatezza delle Controparte_1
eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo che, trattandosi di credito certo e liquido, come attestato dalle fatture emesse e dallo scambio di e-mail intercorso tra di esse, in virtù dell'art. 1182 terzo comma c.c., il pagamento andava eseguito presso la sede del creditore e, pertanto, doveva ritenersi competente per l'emissione del decreto ingiuntivo il Tribunale di Firenze. Deduceva nel merito che la prestazione eseguita era consistita nell'istallazione di software e hardware, nonché di un monitor, presso la sede della come richiesto dalla committente, odierna opponente, e Controparte_3
che il pagamento di quanto commissionato veniva dapprima fatturato alla e, in Controparte_3
seguito alla richiesta della committente, alla Chiedeva, pertanto, la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione nocnhé della domanda riconvenzionale avanzata, in quanto infondate in fatto e in diritto.
pagina 3 di 7 A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, tenutasi con modalità cartolare, del
4.11.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che la materia del contendere rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'azione, ne disponeva l'esperimento che, successivamente, dava esito negativo per mancata partecipazione della parte opponente (verbale del 17.03.2023). In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, rilevata la tardività del deposito della memoria istruttoria da parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, che venivano depositate dalle parti.
Alla luce dell'istruttoria svolta, l'eccezione d'incompetenza territoriale deve ritenersi fondata per i motivi che seguono.
In primo luogo, occorre rilevare che parte opposta, avendo la domanda giudiziale per oggetto l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, adiva l'odierno Tribunale in virtù del cd. forum destinatae solutionis dato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 terzo comma c.c.
Invero, oltre ai criteri generali previsti dalla legge per l'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione, prevede due fori speciali facoltativi ed alternativi: il cd. forum contractus, ossia il luogo in cui l'obbligazione è sorta e il cd. forum destinatae solutionis, corrispondente al luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita. Inoltre, con riferimento specifico alle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182 c.c. precisa che esse devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Ciò detto, affinché possa trovare applicazione tale ultimo criterio occorre che l'obbligazione pecuniaria, ai fini della sua qualificazione come portabile, sia effettivamente liquida;
infatti, come chiarito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 17989 del 13/09/2016: “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (ex multis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019; Sez.
2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021). pagina 4 di 7 Alla luce di quanto sopra specificato dalla citata giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore - che potrà quindi essere invocato quale foro territorialmente competente - sono solamente quelle per le quali l'ammontare dovuto risulti direttamente dal titolo originario o sia, attraverso di esso, determinabile per il tramite di una puntuale indicazione dei criteri da applicare. A ciò si aggiunga che nelle cause avente ad oggetto diritti di obbligazione, vige per giurisprudenza costante il principio in ordine al quale grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale l'onere, non solo, di indicare il Giudice ritenuto competente, ma anche di contestare tutti i possibili criteri concorrenti affermati dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c., la cui scelta
è rimessa all'attore. Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, ha specificato che tale principio subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore
(Sez. 2 , Ordinanza n. 5817 del 05/03/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019).
Nel caso di specie, l'opposta agisce per ottenere il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di una fornitura di beni e servizi omettendo di allegare, nel corso dell'istruttoria svolta, un valido titolo negoziale dal quale risulti in maniera certa l'entità del credito fatto valere o, quantomeno, i criteri per determinarlo;
non potendo ritenersi sufficiente, al fine di determinare la liquidità del credito, la semplice precisazione da parte del ricorrente della somma dedotta in giudizio così come indicata nelle fatture.
Invero, in applicazione dei principi suesposti, la fattura commerciale, quale documento a formazione unilaterale, non può essere considerata un valido titolo negoziale dal quale potersi ricavare l'ammontare certo del credito. Difatti, per principio constante e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, detta fattura può assumere valore solamente nella fase monitoria per l'emissione di un decreto ingiuntivo, escludendo, invece, la possibilità che essa rappresenti, nel giudizio di merito, prova idonea circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiamato, nonché la dimostrazione del fondamento della pretesa stessa. Inoltre parte opposta – quale attrice in senso sostanziale – nel ricorso per decreto ingiuntivo richiamava specificatamente l'applicazione del criterio del foro del creditore
(“ai fini della competenza territoriale, quella dedotta nel presente atto consiste in una obbligazione di pagamento (c.d. portàble), di una somma esigibile, da eseguirsi nel luogo ove è sorta l'obbligazione ed, in ogni caso, la sede del creditore ex artt.1182, c.III, c.c. e 20 cpc” – pag. 3 ricorso) e, parte opponente, nell'odierna sede, ha puntualmente contestato l'applicazione del foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 terzo comma c.c. non potendo ritenersi il credito liquido, e così anche il pagina 5 di 7 luogo ove era sorta l'obbligazione, trattandosi di un progetto che coinvolgeva più società ed indicando il Tribunale di Roma come territorialmente competente avendo in tale luogo la propria sede legale.
Invero, dagli atti allegati ed in assenza di un negozio stipulato tra le parti, non risulta precisamente desumibile il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione dalla quale derivano i crediti oggetto del procedimento monitorio.
Conseguentemente, ritenuto che nel caso de quo, parte opposta si è limitata a produrre le fatture dalla stessa ritenute insolute e che, peraltro, la somma è oggetto di contestazione dall'opponente, in assenza di un titolo negoziale tra le stesse parti che abbia precisa indicazione della somma dovuta,
l'obbligazione pecuniaria non può considerarsi liquida e, quindi, non può trovare applicazione quale forum destinatae solutionis quello del domicilio del creditore, dovendo invece applicarsi in tal caso l'art. 1182 comma 4° c.c. che prevede che, negli altri casi, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore.
Alla luce di tale ultimo criterio ed in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 19 c.p.c., che individua il foro generale delle persone giuridiche nel luogo ove si trova la sede legale del convenuto, considerato perdipiù che non è contestato tra le parti che detta sede si trovi in Roma, va rilevata l'incompetenza del Giudice adito nel giudizio monitorio, e, parallelamente, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Essendo l'odierno procedimento un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va poi osservato che l'accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente comporta il riconoscimento dell'incompetenza del giudice del monitorio ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la necessaria declaratoria di invalidità, con conseguente revoca, del medesimo decreto ingiuntivo opposto.
Ciò che trasmigra di fronte al giudice competente non è più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo questo revocato, ma un giudizio ordinario di cognizione avente per oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (sul punto Cass. Civ., Sent. n. 1372 del
26.01.2016 e più di recente si veda Cass. Civ., Ord. del 14.01.2022, n. 1121). Come statuito dalla Corte di Cassazione sul punto: “la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie” (Cass. Civ., Terza Sez., ord.
22.12.2021, n. 41230).
pagina 6 di 7 Pertanto, per effetto di quanto sopra osservato, il decreto ingiuntivo opposto n. 1044/2022 Tribunale di
Firenze va revocato, risultando così implicitamente revocata anche l'ordinanza 08.02.2023 con cui veniva concessa la provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, stante l'incompetenza del
Tribunale adito. Va infine dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del valore di causa, del grado di difficoltà della stessa, dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, infine tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Roma, avanti il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
conseguentemente,
revoca il decreto ingiuntivo n. 1044/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 15.3.2022 con ogni statuizione di condanna in esso contenuta, intendendosi altresì implicitamente revocata la concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
condanna parte opposta soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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