Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, ancorché determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 9280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9280 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1373
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 31528/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CA UC AU, nato a [...] il [...];
2. CA DU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 04/06/2014 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Sbacchi Gioacchino per CA UC AU e avv. Zappasodi Giancarlo per CA DU, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 giugno 2014 il Tribunale del riesame di Roma, confermando il provvedimento del locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che CA DU e CA UC AU rimanessero sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, quali indagati per una serie di illeciti qualificati L. Fall., ex artt. 216 e 223, in relazione al fallimento delle società AR Costruzioni s.p.a. e AT s.r.l..
1.1. Premessa la propria adesione a quanto argomentato dal G.i.p. nell'ordinanza genetica, per le parti non investite dalla richiesta di riesame, e ribadita la valutazione di gravità del compendio indiziario a carico degli indagati, il Tribunale si è soffermato sulle esigenze cautelari, osservando: che nell'apprezzamento del tempo trascorso dalla commissione dei reati doveva tenersi conto delle date corrispondenti alle dichiarazioni di fallimento delle due società, costituenti il momento di consumazione dei diversi reati riferibili a ciascuna di esse;
che pertanto, se pur in astratto l'argomento poteva essere significativo per la AR Costruzioni, fallita nel 2010, ciò non poteva valere per la AT, fallita nel 2013; che gli atti d'indagine avevano posto in luce la spregiudicatezza degli indagati, non esauritasi con la dichiarazione di fallimento, ma manifestatasi anche con la produzione al curatore di un estratto conto bancario falsificato, con l'insinuazione al passivo di propri pretesi crediti inesistenti, con la conduzione di trattative prefallimentari tutt'altro che lecite e rituali, svoltesi attraverso l'intermediazione di tale Di IN IE, pluripregiudicato per reati mafiosi.
1.2. Da ultimo il giudice del riesame ha evidenziato la posizione apicale rivestita da ambedue gli indagati in altre società del gruppo, tali da comportare la concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.
2. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione gli indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo motivi sostanzialmente coincidenti.
2.1. Con essi ribadiscono, col conforto di un'enunciazione giurisprudenziale proveniente dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, la rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei reati ai fini della concretezza e attualità delle esigenze cautelari;
in tale ottica segnalano l'erroneità del criterio basato sulla datazione delle sentenze dichiarative di fallimento, anziché sull'epoca delle condotte, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale formatosi in argomento;
contrastano l'affermazione di insussistenza dei crediti da loro insinuati nella procedura concorsuale, di fatto non ammessi soltanto per carenza di prova;
respingono la qualificazione di illiceità della proposta di concordato preventivo, avanzata nell'esercizio di un preciso diritto del debitore.
2.2. Quanto alla propria posizione apicale in seno ad altre società del gruppo, osserva CA DU che dette società sono inattive da anni ed erano in procinto di chiedere il fallimento in proprio. Per parte sua CA UC AU pone l'accento sull'oggetto sociale della Gefim s.r.l. (consulenza e organizzazione di imprese) e sul fatto che la Realizzatrice s.r.l. è sottoposta a custodia giudiziale. Nel ricorso di quest'ultimo indagato sono, altresì, segnalate altre circostanze, esposte in termini enunciativi, di cui egli lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati e vanno, perciò, disattesi.
2. Ciò è a dirsi sebbene non sia condivisibile l'assunto del Tribunale, secondo cui il tempo trascorso dall'epoca dei fatti dovrebbe essere valutato tenendo conto della collocazione cronologica delle sentenze dichiarative dei fallimenti ai quali le imputazioni di bancarotta si riferiscono. È bensì vero, infatti, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato, che ne segna il momento consumativo quando si tratti di bancarotta prefallimentare (così Sez. 1, n. 4859 del 27/10/1994 - dep. 1995, Ferrari, Rv. 200019; v. anche le successive Sez. 1, n. 2392 del 11/04/1996, Magnini, Rv. 205164; Sez. 1, n. 1825 del 06/11/2006 - dep. 2007, Iacobucci, Rv. 235793); ma è altrettanto vero che la dichiarazione giudiziale, sfuggendo alla sfera volitiva dell'indagato, non costituisce riferimento utile per vagliare il suo comportamento ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen.; in tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, attenendosi a un indirizzo ermeneutico che va qui ribadito (v. Sez. 5, n. 25458 del 08/04/2014, Negozio, Rv. 260212; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252308).
2.1. Nondimeno, ad onta dell'errata adozione del parametro temporale di cui sopra, la motivazione addotta dal Tribunale resiste complessivamente alle critiche rivoltele dai ricorrenti. Ed invero, il riferimento al tempo di commissione del reato, contenuto nell'art. 292 cod. proc. pen., costituisce soltanto uno degli elementi dei quali il giudice deve tener conto nel valutare la sussistenza e l'attualità delle misure cautelari. Nell'ordinanza impugnata sono evidenziati altri fatti di significativo valore ponderale, quali la spiccatissima proclività delinquenziale degli indagati e la realizzazione, da parte loro, di un vero e proprio sistema criminoso di gestione dell'intricato complesso societario costruito negli anni, non esauritosi con la dichiarazione di fallimento;
a tale riguardo il Tribunale ha valorizzato le condotte gravemente decettive concretatesi nell'insinuazione al fallimento di propri pretesi crediti, non documentati, e di falsificazione dell'estratto conto bancario consegnato al curatore;
nonché il ricorso all'intermediazione, nelle trattative prefallimentari, di un pluripregiudicato per reati mafiosi, il cui arresto soltanto aveva impedito che fosse reiterata la sottrazione di risorse finanziarie alla società AR, già in precedenza attuatasi mediante ripetute - e non trasparenti - cessioni di credito.
2.2. Il giudizio così formulato dal giudice del riesame riposa su una valutazione del materiale indiziario, la cui idoneità a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati è congruamente motivata nell'ordinanza, anche in considerazione del perdurante ruolo apicale rivestito dagli indagati in altre società del gruppo. Nè giova ai ricorrenti contrastare quest'ultimo dato portando argomenti basati sull'oggetto sociale della società Gefim, sull'avvenuta nomina di un custode giudiziario della società Realizzatrice e sull'inattività attuale delle restanti società del gruppo, trattandosi di deduzioni di fatto sulle quali non può esercitarsi il controllo della Corte di Cassazione.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015