Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5307
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione contenuta nell'art. 11, comma sedicesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretta a disincentivare l'accesso alla pensione in anticipo rispetto ai trentacinque anni di contribuzione, mediante riduzione dell'importo della pensione in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo, va interpretata nel senso che gli "anni mancanti" devono essere calcolati sottraendo l'anzianità contributiva dell'assicurato all'indicato requisito contributivo dei trentacinque anni e non al minore requisito eventualmente fissato nei singoli ordinamenti.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5307
    Data del deposito : 12 aprile 2002

    Testo completo