Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 11, comma sedicesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretta a disincentivare l'accesso alla pensione in anticipo rispetto ai trentacinque anni di contribuzione, mediante riduzione dell'importo della pensione in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo, va interpretata nel senso che gli "anni mancanti" devono essere calcolati sottraendo l'anzianità contributiva dell'assicurato all'indicato requisito contributivo dei trentacinque anni e non al minore requisito eventualmente fissato nei singoli ordinamenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. US IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR EN e RR US, elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi, giusta procura a margine, dall'avv. EN Orrù;
- ricorrenti -
contro istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 429 del 18.11.1998, reg. gen. n.358 e 360 del 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Todaro;
Udito il P.M., in' persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.11.1998 il Tribunale di Cagliari, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di ON EN e MA SE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando le domande degli assicurati, già iscritti al fondo dei dipendenti delle imposte di consumo, di applicazione della riduzione della pensione d'anzianità, prevista dal 16 comma dell'art. 11 della legge 24.12.1993 n. 537, nella misura del 5% in luogo del 15%, già operata dall'INPS. Premetteva in motivazione che non era più in questione l'applicazione del citato art.11, ma solo se la diminuzione dovesse essere calcolata sottraendo la loro anzianità contributiva di 27 anni a 35 anni, come operata dall'INPS, ovvero a 30 anni di contribuzione, che costituiva il limite del fondo speciale per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.
Premesso l'esame dell'evoluzione della legislazione pensionistica degli ex dazieri e delle norme che avevano progressivamente limitato l'accesso al trattamento di anzianità, il Tribunale osservava che l'art. 11 si iscriveva tra esse e che le ragioni addette dai ricorrenti apparivano, prima che giuridiche, solo di natura equitativa. Rilevava che la pensione di anzianità ha disciplina giuridica distinta da quella di vecchiaia sicché l'argomento che gli assicurati dopo pochi anni avrebbero conseguito il diritto all'intera pensione di vecchiaia non poteva incidere sulla applicazione della norma in questione, tenendo presente anche che nel frattempo l'art.5 del d.lvo n. 503 del 1992 aveva progressivamente elevato l'età per la pensione di vecchiaia anche per il Fondo dazieri.
Propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il ON ed il MA, resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 RD n. 1863 del 1939, 8 del d.lvo n. 503 del 1992, 11 comma 16 della legge n. 537 del 1993 ed art. 1, 25^ comma della legge n. 335 del 1995 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), premessa una esposizione delle vicende della normativa pensionistica degli ex dazieri e dopo aver censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'art.8 del d.lvo n.503 del 1992 avrebbe elevato a 35 anni anche per essi l'età minima per la pensione di anzianità, sul punto centrale della controversia sostengono la propria interpretazione del 16^ comma dell'art. 11 della legge n. 537 sulle seguenti affermazioni:
1 - al momento del loro collocamento a riposo la pensione di anzianità intera aveva come requisito 30 anni di anzianità;
2 - l'elevazione a 35 anni è avvenuta solo con la legge n. 335 del 1995, comma 25 dell'art. 1;
3 - la circolare del ministero del Tesoro n. 19 del 15.2.1994 che, per il personale le cui pensioni erano regolate dal T.U. 29.12.1973 N. 1082, cioè i dipendenti pubblici e le categorie ad essi assimilate, tra cui quella cui appartenevano i ricorrenti, suggerisce che, per ovvie ragioni equitative per il personale, che ha il limite massimo di trenta anni di contribuzione per la pensione, in via interpretativa debba prendersi in considerazione, per l'applicazione della tabella A, cui rinvia il comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, il numero di anni mancanti ai trenta e non ai trentacinque.
Le censure sono infondate. È opportuno rileggere il sedicesimo comma dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993: "Con effetto dal 1
gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento predetto requisito contributivo, secondo le percentuali della allegata tabella A." La Tabella A prevede per tre anni mancanti la riduzione del 5%, per otto del 15%.
La interpretazione letterale della norma, secondo il canone fissato dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, è che il minuendo per stabilire gli anni mancanti è quello del predetto requisito contributivo, cioè l'anzianità contributiva di trentacinque anni, come ha ritenuto il Tribunale.
Il primo rilievo dei ricorrenti investe un punto pacifico, che per essi il requisito contributivo per la pensione intera era di trenta anni. Il Tribunale non ha affermato che l'art. 8 del d.lvo n. 503 del 1992 ha elevato il requisito a 35 anni per tutti, ma che l'elevazione è avvenuta facendo salvi i diritti quesiti, e cioè tra essi la posizione dei ricorrenti. Ciò risulta anche dal prosieguo della motivazione ove l'alternativa interpretativa proposta è tra il minuendo 30 e quello 35, che non avrebbe senso se si fosse ritenuto che nel 1994, quando furono collocati a riposo i ricorrenti, il requisito minimo di età per essi fosse stato già di trentacinque anni.
Conseguentemente il secondo rilievo investe anche esso un punto non controverso, e cioè che l'elevazione a 35 anni del requisito contributivo per le pensioni di anzianità, in concorso con i 37 anni di età, è avvenuto con la legge n. 335 del 1995 di riforma dell'intero sistema pensionistico.
Osserva il Collegio, che questa prevista elevazione ed unificazione con la riforma definitiva costituisce la ratio della norma di cui al comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, di disincentivare, con la riduzione dell'ammontare della pensione, il ricorso a questo trattamento previdenziale, prima della introduzione del nuovo limite generale.
Infine la circolare del Ministero del Tesoro, ove fonda la propria interpretazione, non su canoni di interpretazione legali, ma su presunti principi equitativi, conferma l'infondatezza della interpretazione dei ricorrenti. Va aggiunto che le ragioni equitative della interpretazione proposta dal Ministero non sono affatto ovvie, essendo invece dirette, attraverso l'attenuazione del disincentivo, alla conservazione di una sacca di privilegio che la riforma in corso di elaborazione tendeva ad eliminare con la fissazione di requisiti di età e di contribuzione eguali per tutti.
Si deve concludere che secondo l'interpretazione letterale e logica della norma contenuta nell'art. 11, 16^ comma, dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537, diretta a disincentivare l'accesso alla pensione di anzianità anticipata rispetto ai 35 anni di contribuzione, mediante riduzione della medesima secondo una percentuale proporzionata, secondo la tabella A allegata alla legge, alla misura della anticipazione, gli anni mancanti vanno determinati sottraendo l'anzianità contributiva dell'assicurato all'indicato requisito contributivo di trentacinque anni e non al minore requisito fissato dai singoli ordinamenti.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 159 disp. att. c.p.c. avendo la causa per oggetto una prestazione previdenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002