Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
La competenza ad emettere - nel caso previsto dall'art. 6, comma quinto, ultima parte, l. 13 dicembre 1989, n. 401 - il provvedimento impositivo della prescrizione di comparire personalmente all'autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive permane in capo al Questore che ha emesso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono tali manifestazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che quest'ultimo è l'unico a poter valutare la gravità della violazione in rapporto ai fatti che hanno determinato il provvedimento iniziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/11/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2015
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 7458/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SF HI N. IL 23/10/1966;
avverso l'ordinanza n. 2671/2010 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO, del 18/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PG. rigetto del ricorso. OSSERVA
ZA CH propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il gip presso il tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento emesso dal questore della stessa città che ha imposto, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art.6, comma 2, l'ulteriore prescrizione di recarsi in occasione delle partite svolte dalla società sportiva Akragas in corrispondenza del 10 e 40 minuto del primo e del secondo tempo presso gli uffici di pubblica sicurezza.
Lo LA era stato in precedenza già destinatario di precedente provvedimento del questore di Agrigento in data 14 dicembre 2010 con il quale era stato imposto per anni cinque il divieto di accesso a partire da un'ora prima dell'inizio delle competizioni sportive e fino a un'ora dopo la conclusione delle stesse presso una serie di luoghi ove si svolgono le competizioni agonistiche specificando in particolare nell'ambito delle prescrizioni imposte, l'ulteriore obbligo di non accedere presso i piazzali adibiti alla partenza, all'arrivo ed alla sosta dei mezzi di trasporto delle tifoseria e più in generale di non accedere ad impianti ove si tengono tornei e incontri amichevoli ufficiali compartecipi la squadra dell'Akragas.
Ciò posto il provvedimento di aggravamento della misura era dovuto al fatto che lo LA era stato notato 28/11/2010 sostare in Castelvetrano (Trapani) nella via Marsala, adiacente allo stadio comunale, 15 minuti prima dell'incontro di calcio Folgore Selinunte - Akragas.
Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale, si evidenzia che il PM del tribunale di Agrigento in data 17 dicembre 2010 richiedeva il gip la convalida della citata misura alle 10.05. La richiesta perveniva all'ufficio del giudice per le indagini preliminari alle 10.10 del 17 12.010 ed il gip conseguentemente convalidava la misura dell'obbligo di presentazione. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) l'incompetenza del questore di Agrigento a prescrivere la comparizione periodica presso un ufficio comando di polizia e la conseguente incompetenza del gip di Agrigento a convalidare tale misura posto che il comportamento che aveva dato origine alla richiesta di aggravamento della misura era avvenuto in Castelvetrano, provincia di Trapani;
2) Tardi vita della richiesta del questore di Agrigento per il mancato rispetto da parte del PM del termine di presentazione della richiesta di convalida;
3) insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, in quanto non vi sarebbe stata alcuna violazione delle precedenti prescrizioni in quanto lo LA non era stato notato all'interno dello stadio ma in uno strada limitrofa ad esso;
4) violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, per il mancato rispetto del principio di gradualità della misura e carenza di motivazione in ordine alla statuizione relativa alla durata ed alle modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione. All'odierna udienza il ricorrente ha depositato sentenza del tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2011 con la quale è stato assolto dai reati di istigazione e delinquere e calunnia in danno di un giornalista perché il fatto non sussiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va ritenuta anzitutto inammissibile in quanto tardiva la produzione della sentenza in udienza.
Peraltro, a prescindere dalla circostanza che non è dato nemmeno sapere se la sentenza sia definitiva, ne' l'attinenza di essa alla fattispecie - in questa sede discutendosi unicamente dell'aggravamento delle misure di prevenzione dovuta al mancato rispetto delle prescrizioni imposte con il primo provvedimento questori le - si ritiene che la produzione - qualora pertinente - potrebbe semmai rilevare per una richiesta di revoca della misura. L'art. 6, comma 5, prevede, infatti, che "Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 .... sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.". Venendo ora al primo motivo osserva anzitutto il Collegio che la prescrizione di comparire personalmente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza deve essere, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5, comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Non vi è dubbio pertanto -e con ciò si risponde anche al terzo motivo di ricorso - che la frequentazione di una strada limitrofa allo stadio, se adibita alla partenza, all'arrivo ed alla sosta dei mezzi di trasporto delle tifoseria, dovesse ritenersi vietata allo LA in concomitanza con gli eventi calcistici. Quanto alla competenza ad emettere il provvedimento questorile ed alla conseguente competenza territoriale dell'autorità giudiziaria si rileva quanto segue. Rispetto alla doglianza del ricorrente si pone in via preliminare la questione concernente la possibilità di riconoscere al giudice, al quale è demandato il potere-dovere di controllo del provvedimento amministrativo, la possibilità di valutare pure la competenza territoriale dell'organo che quei provvedimento ha emesso. Sul punto non si rinviene un orientamento concorde nella giurisprudenza di questa Corte Suprema. Come ricordato in motivazione da questa Sezione nella sentenza n. 33863 del 9/05/2007, Percolla, per la tesi negativa si sono tra le altre espresse, infatti: la 1A Sezione, con le sentenze 19.12.2003, n. 48845, Corallini e 18.7.2003, n. 30306, Beghini e questa 3^ Sezione, con la sentenza 25.1.2006, n. 2917, Cappelletti;
- per quella affermativa, invece, si sono pronunciate: la Sez. 1^, con le sentenze 26.11.2004, n. 46043, La Colla e 3.12.2003, n. 46342, Bergesio, nonché questa HI Sezione, con le sentenze 13.12.2005, n. 45188, Masi e 2.12.2005, a 43992, Sacco. La decisione richiamata, dato atto del contrasto, propende tuttavia per rammissibilità del sindacato sulla competenza territoriale dell'organo che ha emesso il provvedimento amministrativo sul presupposto che il problema della legittimazione dell'autorità amministrativa ad emettere il decreto si trasforma in una questione di competenza correlata all'emissione dell'ordinanza di convalida.
Il Collegio, condividendo tali argomentazioni, ritiene pertanto ammissibile il controllo richiesto dal ricorrente. Nel merito ritiene tuttavia di dover dissentire dalla tesi da quest'ultimo sostenuta circa la competenza rispetto al caso di specie del Questore di Trapani.
Al riguardo si ritiene anzitutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la competenza ad emettere il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, L. 13 dicembre 1989 n. 401, ex art. 6, spetta al questore del luogo in cui le turbative si sono verificate. Nella specie a Trapani non si è verificata, infatti, alcuna turbativa ma si è solo riscontrato l'inadempimento alle prescrizioni in precedenza imposte dal questore di Agrigento.
Si versa dunque in una fattispecie evidentemente diversa da quella che ha determinato la giurisprudenza richiamata nel ricorso. Nel caso di specie opera, infatti, specificamente la disposizione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 5, in base alla quale "la prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando ... l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1". Ciò posto si deve rilevare che non solo la norma richiamata non prevede la competenza di altra autorità amministrativa diversa da quella che ha emesso il provvedimento originario contenente le prescrizioni violate ma che trattandosi appunto di inasprimento della misura preventiva per effetto della violazione degli obblighi imposti, e stante l'obbligatorietà di esso, è assolutamente ragionevole che la competenza permanga nel questore che ha emesso il provvedimento di accesso. Ciò in quanto quest'ultimo è il solo a poter valutare la gravità della violazione in rapporto ai fatti che hanno determinato il provvedimento iniziale, valutazione questa da cui non è possibile prescindere per la definizione delle modalità e della durata dell'ulteriore obbligo di presentazione alla PS. Anche il secondo motivo si rivela infondato in quanto, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento del questore cessa di avere efficacia solo se il gip non provveda la convalida entro le 48 ore dalla richiesta del PM e, comunque, nel rispetto delle 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato in quanto nessuna autonoma inefficacia è prevista per il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del PM (Sez. 3 n. 35515 del 6/7/2007 RV 237396).
Del terzo motivo si è detto trattando il primo.
Quanto al quarto motivo che ha per oggetto la proporzionalità della misura, vi è puntuale e specifica motivazione del provvedimento impugnato che correttamente e logicamente sottolinea la aggravata specificità della pericolosità dimostrata dal prevenuto attraverso la plateale inosservanza dell'originario divieto di accesso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012