Art. 67.
Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.
La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
Il componente ricusato e' sostituito.
Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilita' o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro e' deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.
Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.
La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
Il componente ricusato e' sostituito.
Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilita' o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro e' deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.