Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
E N O I ееee 67543 p 0 Z 1 6 A 9 1 R / T 5 /4 S . I 6 N G 2 A - E UBBLICA ITALIANA . I R .R B R .P A A L D D OPO O ITA35 10/02 D L T L A E U E D T B R I N A E E TE SU REMAD ASS R E N 0 S E Oggetto 1 O S 3 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20673/99 Res. 81/2000 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Cron. 8366 Dott. Mario CICALA Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN T ENZA N. 67543 sul ricorso proposto da: ICM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELLUNO 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TIRABOSCHI, che la difende unitamente all'avvocato RINO ENNE, giusta mandato a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 00081/00 proposto da: 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2102 tempore, -1- PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
ICM SRL;
intimato - avverso la decisione n. 991/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 24/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TIRABOSCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorso. -2- Svolgimento del processo La I.C.M. s.r.l. ha impugnato quattro avvisi di rettifica emessi dall'ufficio Iva di Pavia, due per il 1984 (n.809763/24 e n.812049/222), e due per il 1985 (n.809764 e 812050/222), recanti la contestazione di avvenuta registrazione di fatture passive per operazioni inesistenti e di una indebita detrazione Iva. La Commissione di primo grado ha accolto i ricorsi con distinte decisioni. La Commissione di secondo grado ha riunito le cause ed ha rigettato gli appelli dell'ufficio. La Commissione Tributaria Centrale ha dato atto che i giudizi relativi al 1985 risultavano definiti e li ha dichiarati estinti;
ha confermato la decisione impugnata relativamente all'avviso di rettifica n.812049 attinente ai rapporti con la Società Zoo;
ha accolto l'impugnazione dell'ufficio per l'avviso di rettifica n. 809763 attinente ai rapporti con Star Zoo e Far Zoo. Ha proposto ricorso la I.C.M. deducendo due motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale contenente un unico motivo. Motivi della decisione Innanzitutto i ricorsi devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. Con il primo motivo la I.C.M. ha dedotto violazione di legge e/o falsa applicazione di norme in ordine al dettato di cui all'art. 63 d.p.r. n.633/72, omessa pronunzia su un punto essenziale della controversia e carenza di motivazione in quanto la Commissione Centrale ha fatto riferimento a elementi di prova contenuti nel rapporto penale della Guardia di Finanza inutilizzabile nel giudizio in quanto "mai in precedenza rammostrato”, ed ha omesso di pronunciare sulla eccezione di inutilizzabilità di atti penali sollevata da essa I.C.M. perché il giudice penale inquirente non ne ha preventivamente autorizzato l'uso, non essendo idonea a questo scopo la nota n.70/85A del 29.8.85 della Procura della Repubblica di Ravenna, contenente un ordine ad indagare anche in chiave penale-tributaria sui fatti rappresentati dal N.A.S. di Bologna. Secondo la ricorrente, l'ufficio ha sempre sostenuto la natura di attività amministrativa svolta nella specie dalla Guardia di Finanze e solo nel ricorso alla Commissione Centrale ha qualificato tale attività come di natura penale. Più in particolare, la ICM ha sostenuto l'inutilizzabilità della fonte in base al sistema previgente a quello introdotto con la legge n.413/91, in quanto il suo legale rappresentante non è stato mai imputato. Ha poi eccepito l'errore del giudice che non avrebbe applicato la normativa più favorevole derivante dal nuovo sistema sanzionatorio non penale introdotto con il d.lgs. n.472/97. L'Amministrazione ha sostenuto la non necessità delle autorizzazioni del giudice penale, pur esibite soltanto in sede di Commissione Centrale, perché prima esse non erano in possesso dell'ufficio. Ha però insistito sul fatto che gli atti impositivi sono stati fondati su processi verbali di constatazione che costituiscono attività ordinaria della Guardia di Finanza. Ritiene la Corte che le doglianze sono infondate poiché l'autorizzazione alla trasmissione degli atti penali può essere esibita in qualunque momento, non essendo previsto dalla legge alcun termine perentorio per l'esibizione. Questa Corte ha di recente ritenuto che: a)la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un'indagine o un processo penali, disposta dall'art. 63, comma 3, del d.p.r. n. 633/72, è prevista a salvaguardia del segreto delle indagini penali e non ha alcuna finalità di tutela nei confronti del contribuente;
яки b)la categoria della inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti è una categoria appartenente al processo penale e non è una categoria generale e, pertanto, la violazione dell'art. 63 citato, a parte le conseguenze di ordine penale o disciplinare (a carico di chi ha violato la norma), non determina l'inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario. Questo orientamento, esplicitato nella sentenza n.3852/2001, è stato confermato con le sentenze nn.7791/01 e 8344/01, e nella specie non sono emersi elementi che inducano a modificarlo. In particolare, con la sentenza n. 83441/01 è stato precisato che "nel processo tributario, salvi i casi espressamente previsti, rileva esclusivamente l'attendibilità delle prove e non i modi in cui sono state acquisite, talchè, ove l'acquisizione non sia conforme alle regole all'uopo previste, tale irregolarità non determina l'inutilizzabilità delle prove stesse in quanto, per un verso, l'inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale e, per l'altro, non è giusto che la negligenza di chi ha acquisito le prove ricada sull'Amministrazione finanziaria a fronte di una prova oggettivamente valida". Nella specie, peraltro, vi è in atti la nota n.740/85 del 29.8.1985 della Procura della Repubblica di Ravenna che ha autorizzato il NAS di Bologna a trasmettere al nucleo di P.T.copia del rapporto giudiziario, nota che costituisce senz'altro un nulla osta alla trasmissione. Inoltre, gli atti impositivi sono basati fondamentalmente su attività svolte dalla Guardia di Finanza, per cui non ha pregio la doglianza relativa al fatto che gli atti penali potevano essere utilizzati solo nei confronti di chi risultava imputato. Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della nuova disciplina delle sanzioni non penali non merita di essere accolta poiché non è emersa una richiesta Jon ath specifica in tal senso, necessaria nel giudizio svolto dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto illegittimità della decisione per carenza di motivazione o comunque per contraddittoria motivazione e violazione di legge in ordine al dettato di cui all'art. 35 del d.p.r. n. 636/72 e 7 d.lgs. n. 546/92 in quanto il giudice ha utilizzato una testimonianza riconducibile all'autista della società in violazione del divieto di prova testimoniale. Ha evidenziato infine che la sentenza penale n.346 del Tribunale di Ravenna non poteva essere utilizzata sia perché non passata in giudicato e sia perché estranea ad essa ricorrente. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del mezzo poiché le prove testimoniali non sono state acquisite nel processo tributario, ma nel processo penale ed utilizzate assieme ad altre fonti di prova, anche se quel processo riguardava altri soggetti. Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile poiché attiene alla valutazione della prova e concerne quindi un vizio della motivazione, non ricorribile per Cassazione posto che la decisione della Commissione Tributaria Centrale può essere impugnata in questa sede solo per violazione di legge. Nessuna violazione di legge è stata commessa poiché nessuna prova testimoniale è stata espletata nel processo tributario;
vi è stata solo una valutazione di elementi di prova, possibile alla luce anche della sentenza della Corte Costituzionale (sent. n.18/00) che ha chiarito che il giudice tributario può utilizzare come indizi anche le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza, sicchè a fortiori occorre ritenere legittima anche la utilizzazione, a livello indiziario, di dichiarazioni rese al giudice penale. Con il ricorso incidentale l'Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quinquies del d.lgs n.564/94, conv. in 1. n. 656/94, in relazione agli artt. 50 e 62 d.lgs. n.546/92 ed all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la lite derivante dall'avviso di rettifica n.809764, per essere di valore superiore a lire 20.000.000 non era definibile. Su questa premessa specifica, l'Amministrazione ha poi chiesto l'annullamento della sentenza relativa alla rettifica n.812050, che l'ufficio ha ritenuto definita nella nota del 20.5.98. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile poiché nella decisione c'è una affermazione precisa e puntuale della Commissione Tributaria Centrale in ordine alla definitività delle pendenze del 1985, sicchè un eventuale errore del giudice può essere motivo di revocazione ma non certo di ricorso per Cassazione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giovanni Ola Dr. Giuseppe Falcone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLERE C 11 MAR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E N R IO O 6 8 C Z 9 1 A 5 / R . 4 / T N 6 IS 2 . G B .R E A I . R .P L R L D A A A L D . E T B D U E A I T T B S I N N 1 A E R E 3 I S S 1 T R I E . A E N T A M