CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19844 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER OM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Alessandro Guerriero, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., contestato al capo c), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 4 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato Penale Sent. Sez. 6 Num. 19844 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/04/2023 OM ER in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., addebitato al capo a), per avere, il 4 dicembre 2014, per opporsi al personale di polizia che stava procedendo alla sua identificazione, minacciato gli operatori di polizia. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare le ragioni per le quali era stato negato che anche il reato del capo a) si fosse prescritto. 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale escluso che il fatto accertato potesse essere considerato di particolare tenuità, facendo riferimento in maniera generica alla gravità delle modalità della condotta, senza alcuna valutazione degli ulteriori indici richiesti dalla norma, e contraddicendosi al momento di riconoscere all'imputato le attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di OM ER vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il secondo motivo del ricorso, da valutarsi in via logicamente prioritaria, è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). 2 é Alla luce di tale criterio interpretativo la motivazione della sentenza gravata appare deficitaria, in quanto la Corte territoriale, da un lato, si è limitata ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alle complessive modalità e alla durata della condotta minacciosa, con l'impiego però di formule molto indeterminate ("la condotta accertata denota la coscienza e la volontà dell'azione con la specifica finalità di sottrarsi al controllo", "il contegno risulta oggettivamente minaccioso"), e senza alcun cenno agli altri indici - esiguità del danno o del • pericolo, non abitualità della condotta - che sono previsti dalla norma codicistica di cui era stata domandata l'operatività nella fattispecie;
da altro lato, in maniera contraddittoria ha omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione della "ridotta offensività del reato in contestazione" ed aveva escluso l'applicazione della recidiva tenuto conto che "il fatto non appare concretamente significativo sotto il profilo di una più accentuata consapevolezza e di una maggiore pericolosità". 3. Il riconoscimento della fondatezza del primo motivo imporrebbe un annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto segnalato dalla difesa finalizzato a colmare le indicate lacune e aporie motivazionali: tuttavia, su tale formula prevale quella dell'annullamento senza rinvio, essendo nelle more intervenuta la prescrizione del reato del capo a) (non essendovi le condizioni per prosciogliere l'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'esito del presente giudizio in ragione della riconosciuta fondatezza del secondo motivo del ricorso assorbe l'esame del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 04/04/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Alessandro Guerriero, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., contestato al capo c), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 4 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva condannato Penale Sent. Sez. 6 Num. 19844 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 04/04/2023 OM ER in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., addebitato al capo a), per avere, il 4 dicembre 2014, per opporsi al personale di polizia che stava procedendo alla sua identificazione, minacciato gli operatori di polizia. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare le ragioni per le quali era stato negato che anche il reato del capo a) si fosse prescritto. 4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale escluso che il fatto accertato potesse essere considerato di particolare tenuità, facendo riferimento in maniera generica alla gravità delle modalità della condotta, senza alcuna valutazione degli ulteriori indici richiesti dalla norma, e contraddicendosi al momento di riconoscere all'imputato le attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di OM ER vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il secondo motivo del ricorso, da valutarsi in via logicamente prioritaria, è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (così, tra le altre, Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). 2 é Alla luce di tale criterio interpretativo la motivazione della sentenza gravata appare deficitaria, in quanto la Corte territoriale, da un lato, si è limitata ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alle complessive modalità e alla durata della condotta minacciosa, con l'impiego però di formule molto indeterminate ("la condotta accertata denota la coscienza e la volontà dell'azione con la specifica finalità di sottrarsi al controllo", "il contegno risulta oggettivamente minaccioso"), e senza alcun cenno agli altri indici - esiguità del danno o del • pericolo, non abitualità della condotta - che sono previsti dalla norma codicistica di cui era stata domandata l'operatività nella fattispecie;
da altro lato, in maniera contraddittoria ha omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione della "ridotta offensività del reato in contestazione" ed aveva escluso l'applicazione della recidiva tenuto conto che "il fatto non appare concretamente significativo sotto il profilo di una più accentuata consapevolezza e di una maggiore pericolosità". 3. Il riconoscimento della fondatezza del primo motivo imporrebbe un annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sul punto segnalato dalla difesa finalizzato a colmare le indicate lacune e aporie motivazionali: tuttavia, su tale formula prevale quella dell'annullamento senza rinvio, essendo nelle more intervenuta la prescrizione del reato del capo a) (non essendovi le condizioni per prosciogliere l'imputato nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.). E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'esito del presente giudizio in ragione della riconosciuta fondatezza del secondo motivo del ricorso assorbe l'esame del primo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 04/04/2023