Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4358/2020 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.1.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 4358/2020 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
San Paolo di Civitate alla via Orazio n. 7, presso lo studio dell'avv.
Raffaele De Simone e dell'avv. Antonietta Borrelli, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
Controparte_1
, c.f. elettivamente domiciliati in San
[...] C.F._2
Severo alla via Tiberio Solis n. 41, presso lo studio dell'avv. Alfredo Ciro
Matarante, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_2 aver venduto a e , Controparte_1 Controparte_1
61.600.000, ha convenuto questi ultimi in giudizio al fine di sentire disporsi la correzione materiale dell'atto pubblico redatto il 28 febbraio
1995, previo frazionamento dell'immboile; o in subordine, qualificarsi l'azione come rivendica dei due vani terranei siti in via Giordano 18 e 20 in
San Paolo Civitate e, per l'effetto, veder riconosciuta la proprietà sugli stessi in capo a se stesso ed ai suoi figli e , Parte_3 Controparte_2 previo frazionamento delle particelle n. 139 del foglio 25; in ulteriore subordine accertare l'acquisto dei due vani terranei per usucapione ex art. 1158 cod. civ..
e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_1 oltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ne hanno anche domandato il rigetto, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ..
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ..
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente per non avere parte opposta espletato il tentativo di mediazione.
L'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis vigente, prevede infatti che l'improcedibilità consegua esclusivamente alla disposizione del giudice di introdurre la domanda di mediazione qualora le parti restino inerti.
Nel processo in esame, il giudice ha demandato la mediazione e le parti hanno esperito, nel corso del giudizio, il tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo.
Nel merito va rilevato quanto segue.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore ha dedotto che: in data 28 febbraio 1995, ha venduto per sé e quale procuratore speciale dei suoi figli, in favore dei convenuti, l'immobile oggetto di causa;
a confine
N. 4358/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | PA G . dell'immobile compravenduto erano stati costruiti nel, 1973-74, piccoli vani terranei separati da un muro di confine dall'immobile compravenduto;
tali vani non sono mai stati accatastati, sono rimasti sempre nella sua disponibilità e nel suo possesso, tanto che egli ne ha promesso in vendita a terzi uno di essi;
tuttavia, a seguito di rettifica dei dati catastali, all'immobile venduto in favore dei convenuti è stata attribuita la particella n. 139, con estensione di mq 150, mentre l'immobile compravenduto ha un'estensione pari a mq 110, sicché – con il riordino dei dati catastali – sono stati inglobati nell'immobile compravenduto anche i due vani terranei, mentre gli stessi non appartengono alla proprietà dei convenuti e, per tale motivo, occorre agire in giudizio in rivendica degli stessi o al fine di sentirne accertare l'acquisto per usucapione.
Dal canto loro i convenuti, invece, hanno affermato che, diversamente da quanto sostenuto ex parte adversa, con l'atto di compravendita del
28.02.1995, le parti non hanno inteso escludere dall'immobile oggetto del contratto stipulato nessun vano facente parte dello stabile acquistato e che, pertanto, gli stessi hanno acquistato anche i due vani terranei.
Innanzitutto, va rilevato che la domanda volta a disporsi il frazionamento e la correzione materiale dell'atto pubblico deve essere dichiarata inammissibile per carenza della possibilità giuridica (esistenza del diritto), che è una delle tre fondamentali condizioni dell'azione, oltre alla legittimazione ad agire e all'interesse ad agire.
L'esistenza del diritto implica che sono tutelabili in giudizio solo la situazione giuridiche che richiedono l'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole far valere.
Nel nostro ordinamento giuridico, non esiste il diritto al frazionamento degli immobili o alla correzione di errori materiali di atti pubblici e anche alla correzione dei dati catastali, trattandosi di istanze di natura prettamente amministrativistica, che devono essere avanzate nelle sedi adeguate.
Le domande di rivendicazione ed acquisto per usucapione sono, invece, infondate e vanno rigettate.
N. 4358/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | PA G . Come noto, al fine di provare la proprietà degli immobili, nelle azioni di rivendicazione, l'attore è tenuto a provare la proprietà dei beni risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Nel caso in esame, l'attore non ha fornito nessuna delle due prove alternative.
Non vi è documentazione in atti volta a provare la continuità degli acquisti.
Del resto, l'attore fonda la sua domanda di rivendicazione sulla sola deduzione secondo cui con il contratto di vendita non sarebbero stati alienati anche i due vani terranei, senza far alcun riferimento a tutta la catena degli acquisiti successivi.
Né tantomeno vi sono prove a supporto dell'acquisto per usucapione.
Innanzitutto, sotto il profilo assertivo, la domanda di usucapione appare estremamente generica perché l'attore si è solo limitato ad indicare, quale atto di esercizio del diritto di proprietà, la promessa in vendita di uno dei due vani fatta da egli ad un terzo;
inoltre, sotto il profilo probatorio, manca qualsivoglia documentazione che dimostri il possesso utile all'usucapione.
Ne deriva, quindi, il rigetto delle due domande.
Al rigetto ed all'inammissibilità delle domande segue la condanna dell'attore, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dei convenuti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M.
55/2014), secondo i parametri minimi, stante il tenore delle questioni giuridiche (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Alfredo Ciro Matarante, dichiaratosi anticipatario.
N. 4358/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | PA G .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di frazionamento e correzione di errore materiale;
b) rigetta le domande di rivendicazione ed acquisto per usucapione;
c) condanna l'attore al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese di lite pari alla somma di € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Alfredo Ciro
Matarante.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
N. 4358/2020 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | PA G .