CASS
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli concludeva, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso. L'Avv. Luca Ventrella, in difesa della parte civile Agenzia delle Entrate concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. L'Avv. Mercurio Galasso, in difesa di NN IM, insisteva per l'accoglimento del ricorso, rinunciando al terzo motivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6206 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 29/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. NN IM, funzionario della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, è stato tratto a giudizio per avere compiuto atti diretti ad orientare la controversia tributaria tra l'AR e la società "Cros mercato s.r.l." (della quale era legale rappresentante LB IS e per la quale svolgeva attività di consulenza fiscale LO La VA) dietro la concreta corresponsione della somma - acconto di un maggiore importo promesso - di quindicimila euro. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'IM ritenendo che dovessero essere rivalutate le prove al fine di attribuire al reato la corretta qualificazione giuridica;
la Cassazione ribadiva che mentre la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. prevede un accordo tra persone in posizione paritaria, quella prevista dall'art. 319-quater cod. pen. prevede, invece, una azione connotata dalla "prevaricazione" del pubblico ufficiale. La Corte d'appello, all'esito del giudizio rescissorio, confermava nuovamente la condanna di NN IM, ribadendo che il reato allo stesso contestato dovesse essere qualificato come induzione indebita, ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., in quanto le prove raccolte dimostravano la sussistenza di una condotta "prevaricatrice" agita nei confronti di La VA e di IS. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il mandato della Corte di Cassazione;
questa avrebbe affermato che l'IM non aveva posto in essere nessun atto "contrario ai doveri dell'ufficio", sicché tale valutazione non avrebbe potuto essere messa in discussione nel procedimento rescissorio, essendo coperta dal giudicato;
inoltre la Corte di appello non avrebbe valutato accuratamente le prove che escluderebbero la sussistenza del reato;
si rimarcava, al riguardo, che il teste di polizia giudiziaria Di IR avrebbe dichiarato che non vi sarebbero riscontri alla contestata "manipolazione" della procedura erariale;
2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 319-quater cod. pen., art. 318 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero emersi (a) né una situazione indicativa della prevaricazione agita dall'IM, (b) né un vantaggio indebito per il privato;
pertanto la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito di un rapporto "paritario" riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen.; in tal caso il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione;
2.3. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concordato in appello da parte del rappresentante della Procura generale. 2 3. Con memoria del 23 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Mercurio Galasso, rinunciava al terzo motivo di ricorso ed insisteva per l'accoglimento dei residui motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso non rinunciati non superano la soglia di ammissibilità in quanto sono manifestamente infondati. 1.1. In primo luogo, non può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto, che la Corte di appello non abbia legittimamente adempiuto al mandato rescindente rivalutando accertamenti coperti dal giudicato. Sul punto il collegio rileva che la Sesta sezione della Cassazione ha annullato la sentenza di appello ritenendo non persuasiva la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. La Cassazione ha ritenuto che non sarebbe stato scrutinato il rapporto tra IM, La VA ed IS: ove tale rapporto fosse stato caratterizzato dalla "prevaricazione", la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 319-quater cod. pen.; ove, invece, fosse emerso un rapporto paritario, la condotta avrebbe dovuto essere ascritta nella fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. In punto di diritto la Cassazione ha ribadito che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (tra le altre: Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015 De Napoli, Rv. 265750 - 01; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD e altri, Rv. 258474 - 01) 1.2. Indicato il principio di diritto da rispettare, la Cassazione ha devoluto alla Corte d'appello la rivalutazione complessiva delle prove, al limitato fine di verificare se sussistesse la condotta prevaricatrice. Nella sentenza rescindente risulta comunque accertato che il ricorrente avesse abusato della propria funzione, tentando di influire sulla decisione, ottenendo la promessa di un cospicuo compenso e ricevendo, in concreto, un acconto di quindicimila euro (si rimarcava, tra l'altro, che era emerso che l'IM aveva avvicinato uno dei giudici della Commissione tributaria: pag. 3 della sentenza rescindente): è stata cioè accertata la sussistenza di un "abuso" che non è, tuttavia, trasmodato nella commissione di un "atto contrario ai doveri d'ufficio". 1.3. Individuati sia il mandato rescindente, che il perimetro del giudicato, il collegio ritiene che non si rinvenga nessun inadempimento da parte della Corte d'appello, né, 3 tantomeno, alcuna rivalutazione dei fatti già accertati, ovvero della sussistenza dell'abuso agito dall'IM. La Corte di merito, infatti, adempiendo al mandato, ha ribadito la sussistenza una condotta abusante, rilevando altresì che tale abuso fosse connotato dalla "prevaricazione"; è stato infatti rilevato che dalle prove raccolte non fosse emersa una posizione paritaria tra IM ed i privati;
segnatamente è stato evidenziato che (a) l'IM fosse capo dell'ufficio legale dell'ente impositore, (b) fosse rilevantissimo il debito esattoriale della "Cros mercato s.r.l.", (c) il debitore fosse già soccombente in primo grado, (d) fosse stata rigettata la istanza di transazione, sicché era rilevantissimo l'interesse della società ad evitare conseguenze pregiudizievoli, (e) l'IM, nel corso di una telefonata, avesse affermato che "aveva tutto in mano", spiegando all'interlocutore che il suo ufficio avrebbe mutato orientamento seguendo le sue indicazioni, (f) La VA avesse affermato che la società aveva deciso di versare il denaro al ricorrente perché era stato individuato come colui che aveva il potere di gestire la controversia e si era reso disponibile a farlo (pag. 17 della sentenza impugnata). In conclusione il collegio rileva che la Corte, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, abbia legittimamente ritenuto che le prove raccolte indicassero che l'IM avesse abusato della sua funzione, proponendo soluzioni della controversia favorevoli agli interessi della società "Cros mercato s.r.l.", e persuadendo i suoi rappresentanti a pagare la somma di centomila euro (di cui quindicimila sono stati effettivamente consegnati), con condotta ritenuta prevaricatrice. 1.4. Infine è manifestamente infondata anche la censura relativa alla mancata dimostrazione della sussistenza di un indebito "vantaggio" per il privato. Sul punto il collegio riafferma che il profilo del vantaggio indebito perseguito o conseguito dal destinatario delle condotte di induzione integra un elemento costitutivo del reato, che deve essere valutato non esclusivamente secondo un approccio di tipo "oggettivo", ma anche alla luce della percezione soggettiva dell'agente (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD, cit., § 15). Sicché, come puntualmente rilevato dalla Procura generale, «il danno ingiusto" e il "vantaggio indebito", quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319- quater cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L'accertamento, cioè, non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi. Di conseguenza, il "vantaggio indebito" preso di mira dal privato può avere ad oggetto contenuti anche "sfumati", o correlati, in abbinamento, come altra faccia della medaglia, all'esigenza 4 T Presidente Il Consigliere estensore di evitare un ingiusto pregiudizio, sicché è configurabile la fattispecie di cui all'art. 319- quater cod. pen. nel caso in cui il privato è indotto a dare o promettere l'indebito "per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica "disponibilità clientelare", del pubblico agente». In conclusione, deve essere ribadito che per la configurabilità del delitto di indebita induzione di cui all'art. 319-quater cod. pen. è richiesta la connessione tra l'abuso induttivo del pubblico agente e la indebita dazione o promessa del privato, ma non fra quest'ultima e l'utilità dal medesimo perseguita o ricevuta (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439 - 03; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD e altri, Rv. 258474). Nel caso in esame la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, rilevando come lo stesso La VA avesse affermato che la società aveva deciso di corrispondere una somma all'IM perché questi si era proposto come il soggetto che "poteva fare il buono e il cattivo tempo" (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Agenzia delle Entrate" in persona del Direttore pro tempore, che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Agenzia delle Entrate", in persona del direttore pro tempore, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli concludeva, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso. L'Avv. Luca Ventrella, in difesa della parte civile Agenzia delle Entrate concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese. L'Avv. Mercurio Galasso, in difesa di NN IM, insisteva per l'accoglimento del ricorso, rinunciando al terzo motivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6206 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 29/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. NN IM, funzionario della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, è stato tratto a giudizio per avere compiuto atti diretti ad orientare la controversia tributaria tra l'AR e la società "Cros mercato s.r.l." (della quale era legale rappresentante LB IS e per la quale svolgeva attività di consulenza fiscale LO La VA) dietro la concreta corresponsione della somma - acconto di un maggiore importo promesso - di quindicimila euro. La Sesta sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'IM ritenendo che dovessero essere rivalutate le prove al fine di attribuire al reato la corretta qualificazione giuridica;
la Cassazione ribadiva che mentre la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. prevede un accordo tra persone in posizione paritaria, quella prevista dall'art. 319-quater cod. pen. prevede, invece, una azione connotata dalla "prevaricazione" del pubblico ufficiale. La Corte d'appello, all'esito del giudizio rescissorio, confermava nuovamente la condanna di NN IM, ribadendo che il reato allo stesso contestato dovesse essere qualificato come induzione indebita, ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., in quanto le prove raccolte dimostravano la sussistenza di una condotta "prevaricatrice" agita nei confronti di La VA e di IS. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il mandato della Corte di Cassazione;
questa avrebbe affermato che l'IM non aveva posto in essere nessun atto "contrario ai doveri dell'ufficio", sicché tale valutazione non avrebbe potuto essere messa in discussione nel procedimento rescissorio, essendo coperta dal giudicato;
inoltre la Corte di appello non avrebbe valutato accuratamente le prove che escluderebbero la sussistenza del reato;
si rimarcava, al riguardo, che il teste di polizia giudiziaria Di IR avrebbe dichiarato che non vi sarebbero riscontri alla contestata "manipolazione" della procedura erariale;
2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 319-quater cod. pen., art. 318 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero emersi (a) né una situazione indicativa della prevaricazione agita dall'IM, (b) né un vantaggio indebito per il privato;
pertanto la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito di un rapporto "paritario" riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen.; in tal caso il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione;
2.3. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concordato in appello da parte del rappresentante della Procura generale. 2 3. Con memoria del 23 gennaio 2025 il difensore del ricorrente, Avv. Mercurio Galasso, rinunciava al terzo motivo di ricorso ed insisteva per l'accoglimento dei residui motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso non rinunciati non superano la soglia di ammissibilità in quanto sono manifestamente infondati. 1.1. In primo luogo, non può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto, che la Corte di appello non abbia legittimamente adempiuto al mandato rescindente rivalutando accertamenti coperti dal giudicato. Sul punto il collegio rileva che la Sesta sezione della Cassazione ha annullato la sentenza di appello ritenendo non persuasiva la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta. La Cassazione ha ritenuto che non sarebbe stato scrutinato il rapporto tra IM, La VA ed IS: ove tale rapporto fosse stato caratterizzato dalla "prevaricazione", la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 319-quater cod. pen.; ove, invece, fosse emerso un rapporto paritario, la condotta avrebbe dovuto essere ascritta nella fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. In punto di diritto la Cassazione ha ribadito che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (tra le altre: Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015 De Napoli, Rv. 265750 - 01; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD e altri, Rv. 258474 - 01) 1.2. Indicato il principio di diritto da rispettare, la Cassazione ha devoluto alla Corte d'appello la rivalutazione complessiva delle prove, al limitato fine di verificare se sussistesse la condotta prevaricatrice. Nella sentenza rescindente risulta comunque accertato che il ricorrente avesse abusato della propria funzione, tentando di influire sulla decisione, ottenendo la promessa di un cospicuo compenso e ricevendo, in concreto, un acconto di quindicimila euro (si rimarcava, tra l'altro, che era emerso che l'IM aveva avvicinato uno dei giudici della Commissione tributaria: pag. 3 della sentenza rescindente): è stata cioè accertata la sussistenza di un "abuso" che non è, tuttavia, trasmodato nella commissione di un "atto contrario ai doveri d'ufficio". 1.3. Individuati sia il mandato rescindente, che il perimetro del giudicato, il collegio ritiene che non si rinvenga nessun inadempimento da parte della Corte d'appello, né, 3 tantomeno, alcuna rivalutazione dei fatti già accertati, ovvero della sussistenza dell'abuso agito dall'IM. La Corte di merito, infatti, adempiendo al mandato, ha ribadito la sussistenza una condotta abusante, rilevando altresì che tale abuso fosse connotato dalla "prevaricazione"; è stato infatti rilevato che dalle prove raccolte non fosse emersa una posizione paritaria tra IM ed i privati;
segnatamente è stato evidenziato che (a) l'IM fosse capo dell'ufficio legale dell'ente impositore, (b) fosse rilevantissimo il debito esattoriale della "Cros mercato s.r.l.", (c) il debitore fosse già soccombente in primo grado, (d) fosse stata rigettata la istanza di transazione, sicché era rilevantissimo l'interesse della società ad evitare conseguenze pregiudizievoli, (e) l'IM, nel corso di una telefonata, avesse affermato che "aveva tutto in mano", spiegando all'interlocutore che il suo ufficio avrebbe mutato orientamento seguendo le sue indicazioni, (f) La VA avesse affermato che la società aveva deciso di versare il denaro al ricorrente perché era stato individuato come colui che aveva il potere di gestire la controversia e si era reso disponibile a farlo (pag. 17 della sentenza impugnata). In conclusione il collegio rileva che la Corte, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, abbia legittimamente ritenuto che le prove raccolte indicassero che l'IM avesse abusato della sua funzione, proponendo soluzioni della controversia favorevoli agli interessi della società "Cros mercato s.r.l.", e persuadendo i suoi rappresentanti a pagare la somma di centomila euro (di cui quindicimila sono stati effettivamente consegnati), con condotta ritenuta prevaricatrice. 1.4. Infine è manifestamente infondata anche la censura relativa alla mancata dimostrazione della sussistenza di un indebito "vantaggio" per il privato. Sul punto il collegio riafferma che il profilo del vantaggio indebito perseguito o conseguito dal destinatario delle condotte di induzione integra un elemento costitutivo del reato, che deve essere valutato non esclusivamente secondo un approccio di tipo "oggettivo", ma anche alla luce della percezione soggettiva dell'agente (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD, cit., § 15). Sicché, come puntualmente rilevato dalla Procura generale, «il danno ingiusto" e il "vantaggio indebito", quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319- quater cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L'accertamento, cioè, non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi. Di conseguenza, il "vantaggio indebito" preso di mira dal privato può avere ad oggetto contenuti anche "sfumati", o correlati, in abbinamento, come altra faccia della medaglia, all'esigenza 4 T Presidente Il Consigliere estensore di evitare un ingiusto pregiudizio, sicché è configurabile la fattispecie di cui all'art. 319- quater cod. pen. nel caso in cui il privato è indotto a dare o promettere l'indebito "per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica "disponibilità clientelare", del pubblico agente». In conclusione, deve essere ribadito che per la configurabilità del delitto di indebita induzione di cui all'art. 319-quater cod. pen. è richiesta la connessione tra l'abuso induttivo del pubblico agente e la indebita dazione o promessa del privato, ma non fra quest'ultima e l'utilità dal medesimo perseguita o ricevuta (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439 - 03; Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, LD e altri, Rv. 258474). Nel caso in esame la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi, rilevando come lo stesso La VA avesse affermato che la società aveva deciso di corrispondere una somma all'IM perché questi si era proposto come il soggetto che "poteva fare il buono e il cattivo tempo" (pag. 17 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Agenzia delle Entrate" in persona del Direttore pro tempore, che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Agenzia delle Entrate", in persona del direttore pro tempore, che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 29 gennaio 2025